Urbanistica Italiana
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916
Sulla responsabilità del proprietario di un immobile per gli abusi perpetrati sullo stesso da terzi estranei
Premassima
Sulla responsabilità del proprietario di un immobile per gli abusi perpetrati sullo stesso da terzi estranei
Testo integrale
1. Secondo gli ormai noti principi affermati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 345 dell’11.7.1991) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo C.d.S., Sez. V, 1.10.1999 n. 1128), non è applicabile la sanzione acquisitiva del bene abusivo ( e del relativo suolo) al patrimonio comunale in danno del proprietario che sia rimasto del tutto estraneo ed ignaro alla realizzazione dell’abuso edilizio perpetrato da altri sul di lui terreno e che, anzi, si sia adoperato con i mezzi offerti dall’ordinamento, una volta venuto a conoscenza dell’illecito edilizio, per la eliminazione della violazione all’assetto edilizio perpetrata.
2. Sui proprietari di un immobile oggetto di abuso grava l’onere di fornire prova concreta in ordine alla loro totale estraneità, né compartecipazione, anche di tacito consenso, alla realizzazione delle opere abusive, o quanto meno della loro attivazione, una volta venuti a conoscenza della esistenza di un illecito edilizio sul proprio suolo, con i mezzi consentiti dall’ordinamento, affinchè tale abuso fosse eliminato dagli autori delle realizzazioni abusive.
FATTO
Viene impugnata la determinazione dirigenziale n. 1016 del 20.7.1998 del Dirigente Superiore Tecnico Reggente della V Circoscrizione con cui viene ordinata la sospensione di lavori abusivi realizzati dal Sig. Zendji Yacin Chaddaoui, su terreno di proprietà della Fondazione Ecclesiastica Istituto Marchesi Teresa, Gerino e Lippo Gerini, dell’Istituto Salesiano per le Missioni e dei Sigg.ri Ferdinando, Niccolò e Sveva Gaetani, un immobile, nella parte in cui tale ordine di sospensione è rivolto anche ai suddetti proprietari, tutti attuali ricorrenti.
Premettono i suindicati ricorrenti di essere comproprietari di numerosi terreni, alcuni dei quali concessi in affitto altri abusivamente occupati, che il Sig. Zendji Yacin Chaddaoui ha costruito abusivamente un manufatto (indicato nella impugnata determinazione dirigenziale) per il quale gli stessi hanno già adito il competente Tribunale ordinario per rientrare nel legittimo possesso del bene, previa demolizione da parte del costruttore dell’opera abusiva alla quale essi sono del tutto estranei.
Deducono come motivi di gravame la violazione degli artt. 4, 7 e 20, legge n. 47 del 1985 e successive modificazioni e degli artt. 2 e 3 legge n. 689/1981 nonché eccesso di potere per errore sui presupposti.
Rilevano che mentre le sanzioni comminate per gli abusi edilizi sono riferite alla persona del contravventore, dalla lettura della determinazione dirigenziale impugnata non risulterebbe invece la loro estraneità all’abuso perpetrato.
Ritengono il coinvolgimento anche dei proprietari dell’area nella responsabilità per la costruzione abusiva senza alcun esame della condotta degli stessi nella realizzazione dell’illecito, contrario alle disposizioni normative che addebitano solo al costruttore le conseguenze amministrative e penale riferibili all’abuso edilizio dallo stesso perpetrato.
Concludono gli stessi chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato nella sola parte in cui la stessa ordinanza di sospensione dei lavori si riferisce anche ai ricorrenti comproprietari del terreno.
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Comune di Roma, costituitosi in giudizio.
Con memoria successiva all’atto di ricorso i ricorrenti forniscono ulteriori argomentazioni a sostegno del gravame anche alla luce di decisioni della giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto illegittimo il provvedimento di acquisizione al patrimonio del Comune di opere abusive e di aree appartenenti a proprietari estranei all’abuso e comunque non in grado di ottemperare agli ordini di demolizione per non avere allo stato la disponibilità del bene.
Alla udienza del 5 maggio 2003 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Le censure che i ricorrenti rivolgono all’atto impugnato sono dirette a contestare il coinvolgimento (nei provvedimenti adottati per la repressione di abusi edilizi ai quali i proprietari dell’immobile su cui sono stati eseguiti sono del tutto estranei), oltre che dell’autore della violazione, il Sig. Zendji Yacin Chaddaoui, anche degli stessi attuali istanti, proprietari del suolo su cui il sunnominato trasgressore ha realizzato costruzioni in legno e d’altro materiale senza concessione edilizia.
I rilievi dei deducenti appaiono in linea con ormai noti principi affermati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 345 dell’11.7.1991) e seguito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo C.d.S., Sez. V, 1.10.1999 n. 1128) che, con espresso riferimento alla acquisizione di beni abusivi non demoliti nonostante la intimazione dell’ordine di demolizione, hanno affermato la non applicabilità di tale sanzione acquisitiva del bene abusivo ( e del relativo suolo) al patrimonio comunale in danno del proprietario che sia rimasto del tutto estraneo ed ignaro alla realizzazione dell’abuso edilizio perpetrato da altri sul di lui terreno e che, anzi, si sia adoperato con i mezzi offerti dall’ordinamento, una volta venuto a conoscenza dell’illecito edilizio, per la eliminazione della violazione all’assetto edilizio perpetrata.
Può prescindersi, nel caso di specie, dal provvedimento che effettivamente è stato adottato dal Comune di Roma non consistente nella sanzione acquisitiva del bene, né nella preliminare ingiunzione di demolizione bensì in un mero ordine di sospensione dei lavori del quale tuttavia i ricorrenti, che si dichiarano estranei alla realizzazione delle opere abusive, paventano conseguenze per il loro coinvolgimento in responsabilità per abusi edilizi commessi da altri.
E’ sufficiente allo stato rilevare, in ogni caso, che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova concreta in ordine alla situazione dagli stessi meramente asserita e cioè della loro totale estraneità né compartecipazione, anche di tacito consenso, alla realizzazione delle opere abusive, o quanto meno della loro attivazione, una volta venuti a conoscenza della esistenza di un illecito edilizio sul proprio suolo, con i mezzi consentiti dall’ordinamento, affinchè tale abuso fosse eliminato dagli autori delle realizzazioni abusive.
Tale dimostrazione infatti, per la quale si rende sufficiente la produzione di qualunque atto, giudiziale o stragiudiziale, compiuto ai predetti fini nei confronti del trasgressore, non risulta in alcun modo fornita essendosi i ricorrenti limitati soltanto ad asserire la loro estraneità, e che invece occorreva nel caso di specie essendo gli istanti comproprietari di numerosi terreni alcuni concessi in affitto, altri abusivamente occupati.
Va precisato tuttavia che gli stessi attuali istanti non restano punto pregiudicati nelle loro ragioni di proprietari estranei alla realizzazione di abusi edilizi da parte di terzi su propri terreni dapoiché, trattandosi di suoli facenti parte del compendio immobiliare di proprietà della “Fondazione Marchesi Gerini”, la totale assenza probatoria emessa nel presente giudizio ben potrà essere colmata con la presentazione di adeguata documentazione valevole, una per tutte, per le controversie future riferite ad eventuali provvedimenti che possano essere adottati dopo quello costituente oggetto dell’attuale ricorso, ove tali future impugnative si rendano suscettibili di definizione anche mediante la eventuale riunione dei giudizi.
Il presente ricorso dunque per le ragioni sopraindicate va rigettato.
Si ritiene potersi disporre la compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio, ravvisandosi ragioni giustificative.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez. II ter, rigetta il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 maggio 2003 con la partecipazione dei Magistrati:
Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Consigliere Paolo RESTAINO Relatore estensore
Consigliere Antonio AMICUZZI Correlatore
2. Sui proprietari di un immobile oggetto di abuso grava l’onere di fornire prova concreta in ordine alla loro totale estraneità, né compartecipazione, anche di tacito consenso, alla realizzazione delle opere abusive, o quanto meno della loro attivazione, una volta venuti a conoscenza della esistenza di un illecito edilizio sul proprio suolo, con i mezzi consentiti dall’ordinamento, affinchè tale abuso fosse eliminato dagli autori delle realizzazioni abusive.
FATTO
Viene impugnata la determinazione dirigenziale n. 1016 del 20.7.1998 del Dirigente Superiore Tecnico Reggente della V Circoscrizione con cui viene ordinata la sospensione di lavori abusivi realizzati dal Sig. Zendji Yacin Chaddaoui, su terreno di proprietà della Fondazione Ecclesiastica Istituto Marchesi Teresa, Gerino e Lippo Gerini, dell’Istituto Salesiano per le Missioni e dei Sigg.ri Ferdinando, Niccolò e Sveva Gaetani, un immobile, nella parte in cui tale ordine di sospensione è rivolto anche ai suddetti proprietari, tutti attuali ricorrenti.
Premettono i suindicati ricorrenti di essere comproprietari di numerosi terreni, alcuni dei quali concessi in affitto altri abusivamente occupati, che il Sig. Zendji Yacin Chaddaoui ha costruito abusivamente un manufatto (indicato nella impugnata determinazione dirigenziale) per il quale gli stessi hanno già adito il competente Tribunale ordinario per rientrare nel legittimo possesso del bene, previa demolizione da parte del costruttore dell’opera abusiva alla quale essi sono del tutto estranei.
Deducono come motivi di gravame la violazione degli artt. 4, 7 e 20, legge n. 47 del 1985 e successive modificazioni e degli artt. 2 e 3 legge n. 689/1981 nonché eccesso di potere per errore sui presupposti.
Rilevano che mentre le sanzioni comminate per gli abusi edilizi sono riferite alla persona del contravventore, dalla lettura della determinazione dirigenziale impugnata non risulterebbe invece la loro estraneità all’abuso perpetrato.
Ritengono il coinvolgimento anche dei proprietari dell’area nella responsabilità per la costruzione abusiva senza alcun esame della condotta degli stessi nella realizzazione dell’illecito, contrario alle disposizioni normative che addebitano solo al costruttore le conseguenze amministrative e penale riferibili all’abuso edilizio dallo stesso perpetrato.
Concludono gli stessi chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato nella sola parte in cui la stessa ordinanza di sospensione dei lavori si riferisce anche ai ricorrenti comproprietari del terreno.
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Comune di Roma, costituitosi in giudizio.
Con memoria successiva all’atto di ricorso i ricorrenti forniscono ulteriori argomentazioni a sostegno del gravame anche alla luce di decisioni della giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto illegittimo il provvedimento di acquisizione al patrimonio del Comune di opere abusive e di aree appartenenti a proprietari estranei all’abuso e comunque non in grado di ottemperare agli ordini di demolizione per non avere allo stato la disponibilità del bene.
Alla udienza del 5 maggio 2003 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Le censure che i ricorrenti rivolgono all’atto impugnato sono dirette a contestare il coinvolgimento (nei provvedimenti adottati per la repressione di abusi edilizi ai quali i proprietari dell’immobile su cui sono stati eseguiti sono del tutto estranei), oltre che dell’autore della violazione, il Sig. Zendji Yacin Chaddaoui, anche degli stessi attuali istanti, proprietari del suolo su cui il sunnominato trasgressore ha realizzato costruzioni in legno e d’altro materiale senza concessione edilizia.
I rilievi dei deducenti appaiono in linea con ormai noti principi affermati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 345 dell’11.7.1991) e seguito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo C.d.S., Sez. V, 1.10.1999 n. 1128) che, con espresso riferimento alla acquisizione di beni abusivi non demoliti nonostante la intimazione dell’ordine di demolizione, hanno affermato la non applicabilità di tale sanzione acquisitiva del bene abusivo ( e del relativo suolo) al patrimonio comunale in danno del proprietario che sia rimasto del tutto estraneo ed ignaro alla realizzazione dell’abuso edilizio perpetrato da altri sul di lui terreno e che, anzi, si sia adoperato con i mezzi offerti dall’ordinamento, una volta venuto a conoscenza dell’illecito edilizio, per la eliminazione della violazione all’assetto edilizio perpetrata.
Può prescindersi, nel caso di specie, dal provvedimento che effettivamente è stato adottato dal Comune di Roma non consistente nella sanzione acquisitiva del bene, né nella preliminare ingiunzione di demolizione bensì in un mero ordine di sospensione dei lavori del quale tuttavia i ricorrenti, che si dichiarano estranei alla realizzazione delle opere abusive, paventano conseguenze per il loro coinvolgimento in responsabilità per abusi edilizi commessi da altri.
E’ sufficiente allo stato rilevare, in ogni caso, che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova concreta in ordine alla situazione dagli stessi meramente asserita e cioè della loro totale estraneità né compartecipazione, anche di tacito consenso, alla realizzazione delle opere abusive, o quanto meno della loro attivazione, una volta venuti a conoscenza della esistenza di un illecito edilizio sul proprio suolo, con i mezzi consentiti dall’ordinamento, affinchè tale abuso fosse eliminato dagli autori delle realizzazioni abusive.
Tale dimostrazione infatti, per la quale si rende sufficiente la produzione di qualunque atto, giudiziale o stragiudiziale, compiuto ai predetti fini nei confronti del trasgressore, non risulta in alcun modo fornita essendosi i ricorrenti limitati soltanto ad asserire la loro estraneità, e che invece occorreva nel caso di specie essendo gli istanti comproprietari di numerosi terreni alcuni concessi in affitto, altri abusivamente occupati.
Va precisato tuttavia che gli stessi attuali istanti non restano punto pregiudicati nelle loro ragioni di proprietari estranei alla realizzazione di abusi edilizi da parte di terzi su propri terreni dapoiché, trattandosi di suoli facenti parte del compendio immobiliare di proprietà della “Fondazione Marchesi Gerini”, la totale assenza probatoria emessa nel presente giudizio ben potrà essere colmata con la presentazione di adeguata documentazione valevole, una per tutte, per le controversie future riferite ad eventuali provvedimenti che possano essere adottati dopo quello costituente oggetto dell’attuale ricorso, ove tali future impugnative si rendano suscettibili di definizione anche mediante la eventuale riunione dei giudizi.
Il presente ricorso dunque per le ragioni sopraindicate va rigettato.
Si ritiene potersi disporre la compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio, ravvisandosi ragioni giustificative.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez. II ter, rigetta il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 maggio 2003 con la partecipazione dei Magistrati:
Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Consigliere Paolo RESTAINO Relatore estensore
Consigliere Antonio AMICUZZI Correlatore


