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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
T.A.R. Campania SA Accertamento di conformità - Sanatoria

Sul valore del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380 del 2001

Pubblicato il 27 agosto 2009

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Sul valore del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380 del 2001

T.A.R. Campania Napoli, Sezione III, 13 agosto 2009 · francesco · 27 agosto 2009

Premassima

Sul valore del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380 del 2001

Testo integrale

SENTENZA N. 4795

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, seguito anche dalla sezione, il silenzio fatto formare sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 13 della L. n. 47/1985 – oggi art. 36 DPR n. 380/2001 non ha valore di silenzioinadempimento, ma di silenziorigetto con la conseguenza che, all'atto della sua formazione per inutile decorso del relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi già ritenere costituito il provvedimento negativo tacito da impugnare con onere, in capo all'interessato, di dimostrare la compatibilità dell'opera realizzata sine titulo con la normativa primaria e secondaria sotto il cui imperio essa ricade (cfr. Tar Campania, sez. VII, n. 239 del 10 gennaio 2007 e n. 6211 19/06/2007; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 19/06/2007, n. 6206; T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 29/03/2007, n. 2894 T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 12/04/2006, n. 3568.

FATTO

Il ricorrente si duole della mancata risposta all’istanza di accertamento di conformità presentata, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985, per le opere realizzate in variante alle concessioni edilizie n. 65/90 e n. 144/90.
A sostegno del gravame l’interessato deduce profili di violazione di legge ed eccesso di potere, evidenziando la compatibilità con gli strumenti urbanistici mediante il supporto di perizia tecnica.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Dopo due ordinanze collegiali istruttorie volte all’accertamento presso il Comune non costituito della conformità del manufatto alla normativa urbanistica e rimaste prive di riscontro, alla pubblica udienza del 14 maggio 2009 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, seguito anche dalla sezione, il silenzio fatto formare sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 13 della L. n. 47/1985 – oggi art. 36 DPR n. 380/2001 non ha valore di silenzioinadempimento, ma di silenziorigetto con la conseguenza che, all'atto della sua formazione per inutile decorso del relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi già ritenere costituito il provvedimento negativo tacito da impugnare con onere, in capo all'interessato, di dimostrare la compatibilità dell'opera realizzata sine titulo con la normativa primaria e secondaria sotto il cui imperio essa ricade (cfr. Tar Campania, sez. VII, n. 239 del 10 gennaio 2007 e n. 6211 19/06/2007; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 19/06/2007, n. 6206; T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 29/03/2007, n. 2894 T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 12/04/2006, n. 3568
Nel caso di specie la confutazione da parte dell'interessato, che ha comprovato mediante l’allegazione di apposita perizia tecnica la pretesa conformità urbanistica, integra il necessario principio di prova che, in mancanza dell’emersione di elementi ostativi – anche a causa della mancata costituzione in giudizio del Comune, sollecitato con una duplice ordinanza istruttoria, il cui comportamento va quindi valutato ai sensi dell’art. 116 cpc – al rilascio della sanatoria, determina la fondatezza del ricorso.
In definitiva il provvedimento tacito va annullato, con obbligo del Comune di rideterminarsi espressamente sull’istanza avanzata dall’interessato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione III, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n. 6242/2000e, per l’effetto, pronuncia l’annullamento del silenziorigetto impugnato.
Le spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00.=(duemila) sono poste a carico del Comune di Somma Vesuviana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente FF, Estensore
Ida Raiola, Primo Referendario
Paola Palmarini, Referendario

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Oggetto: Sul valore del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380 del 2001

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