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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
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L'art. 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444 che prescrive un distacco minimo di mt. 10 tra pareti finestrate, non è volto alla tutela della riservatezza, ma alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie che si impongono anche alla potestà pianificatoria comunale.

Pubblicato il 17 gennaio 2010

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

L'art. 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444 che prescrive un distacco minimo di mt. 10 tra pareti finestrate, non è volto alla tutela della riservatezza, ma alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie che si impongono anche alla potestà pianificatoria comunale.

T.A.R. Marche, Sezione I, 28 dicembre 2009 · francesco · 17 gennaio 2010

Premassima

a) L'art. 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444 che prescrive un distacco minimo di mt. 10 tra pareti finestrate, non è volto alla tutela della riservatezza, ma alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie che si impongono anche alla potestà pianificatoria comunale.

b) Sul divieto di creazione d'intercapedini di larghezza inferiore all'altezza del più alto degli edifici fronteggiantisi

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Oggetto: L'art. 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444 che prescrive un distacco minimo di mt. 10 tra pareti finestrate, non è volto alla tutela della riservatezza, ma alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie che si impongono anche alla potestà pianificatoria comunale.

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