L'art. 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444 che prescrive un distacco minimo di mt. 10 tra pareti finestrate, non è volto alla tutela della riservatezza, ma alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie che si impongono anche alla potestà pianificatoria comunale.
Premassima
a) L'art. 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444 che prescrive un distacco minimo di mt. 10 tra pareti finestrate, non è volto alla tutela della riservatezza, ma alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie che si impongono anche alla potestà pianificatoria comunale.
b) Sul divieto di creazione d'intercapedini di larghezza inferiore all'altezza del più alto degli edifici fronteggiantisi
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