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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
T.A.R. Campania NA Permesso di costruire

Sul termine di impugnazione della concessione edilizia

Pubblicato il 12 marzo 2005

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Sul termine di impugnazione della concessione edilizia

T.A.R. Campania Napoli, Sezione II, marzo 2005, n. 1583 · francesco · 12 marzo 2005

Premassima

Sul termine di impugnazione della concessione edilizia

Testo integrale

Il termine per impugnare una concessione o autorizzazione in materia edilizia decorre dalla piena conoscenza del contenuto del progetto approvato, conoscenza che non può desumersi dal mero inizio o dallo svolgimento dei lavori di costruzione ovvero dall'affissione del cartello di cantiere o dalla pubblicazione del progetto nell'albo pretorio, bensì, di regola, dall'ultimazione dei lavori, poiché solo da tale momento possono essere apprezzate le dimensioni e le caratteristiche delle opere realizzate.

FATTO
Con ricorso notificato in data 8 novembre 2002 e depositato il successivo 5 dicembre, i sigg. Angelaniello De Luca, Petronilla De Luca, Vincenzo De Luca e Angelina De Stefano, proprietari di immobili siti alla via Matteotti nel Comune di Cicciano nelle immediate vicinanze della proprietà del sig. Pasquale Siciliano, hanno impugnato la concessione edilizia n. 72 del 21 dicembre 2001 rilasciata dal Comune di Cicciano al sig. Pasquale Siciliano per lavori di ricostruzione dell'immobile sito alla via Matteotti n. 37, p.lla 1024, nonché il parere della C.T.C. del 13.12.2001 n. 13 ed il parere della Commissione per la compatibilità urbanistica di pari data, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Deducono i ricorrenti che la concessione impugnata, concernente un intervento di ricostruzione ai sensi della legge 219/81, sarebbe illegittima per incompetenza, nonché per difetto di istruttoria e mancanza dei presupposti di fatto e di diritto.
In sintesi, sostengono i ricorrenti che il provvedimento doveva essere emanato, ex art. 14 legge 219/81, dal Sindaco; che la originaria domanda di concessione presentata dal controinteressato doveva ritenersi accolta ai sensi dell'art. 14, co. 8, legge 219/81 e che egli era tuttavia decaduto da tale titolo concessorio per non aver tempestivamente dato inizio ai lavori, sicché non si sarebbe potuto far luogo poi all'accoglimento della sua domanda di variante in corso d'opera; che la variante in corso d'opera sarebbe in contrasto con le misure di salvaguardia del nuovo PRG ed avrebbe autorizzato un intervento edilizio nuovo rispetto al preesistente, in quanto caratterizzato da aumento di volume e di superficie e da mutamento della destinazione d'uso.
Si è costituito in giudizio il controinteressato sig. Pasquale Siciliano, eccependo la tardività del ricorso e l'infondatezza dello stesso nel merito.
Il Comune di Cicciano si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
Con ordinanza del 24 settembre 2003, n. 4414, la domanda cautelare è stata respinta, in quanto il pregiudizio lamentato in ricorso si era ormai già determinato.
Con atto notificato il 16 settembre 2003 e depositato il successivo 2 ottobre, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti per impugnare altresì la concessione ad intervento di ricostruzione in variante (n. 32 del 25 maggio 2003) alla concessione già impugnata, rilasciata dal Comune di Cicciano al sig. Siciliano, della quale i ricorrenti sarebbero venuti a conoscenza soltanto in data 16.7.2003.
Sostengono i ricorrenti che la concessione in variante n. 32 del 2003, oltre a essere viziata per via derivata, sarebbe illegittima perché costituirebbe, in realtà, non già una mera variante ma una nuova concessione, rilasciata in violazione delle norme procedimentali nonché in contrasto con le misure di salvaguardia del nuovo PRG e con le norme in tema di distanze contenute nel DM 2.4,1968, n. 1444, e nel codice civile; anche tale provvedimento sarebbe, altresì, viziato da incompetenza, spettandone l'emanazione al Sindaco ai sensi dell'art. 14 della legge 219/81.
In vista dell'udienza di discussione i ricorrenti hanno depositato una memoria a sostegno delle proprie ragioni.
All’udienza del 24 febbraio 2005 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controinteressato sig. Pasquale Siciliano in relazione al fatto che il provvedimento impugnato era stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Cicciano dal 21.12.2001 al 5.1.2002, che l'inizio dei lavori era avvenuto il 2.1.2002 e che il manufatto sarebbe stato da tempo realizzato nella sua struttura.
Invero, il termine per impugnare una concessione o autorizzazione in materia edilizia decorre dalla piena conoscenza del contenuto del progetto approvato, conoscenza che non può desumersi dal mero inizio o dallo svolgimento dei lavori di costruzione ovvero dall'affissione del cartello di cantiere o dalla pubblicazione del progetto nell'albo pretorio, bensì, di regola, dall'ultimazione dei lavori, poiché solo da tale momento possono essere apprezzate le dimensioni e le caratteristiche delle opere realizzate (C.d.S., Sez. V, 19.5.1998, n.616; C.d.S., sez. V, 30.3.1998, n.381; TAR Abruzzo, L'Aquila, 12.7.2003, n. 508; TAR Abruzzo, L'Aquila, 16.12.2000, n. 938; TAR Umbria, 11.10.2001, n. 517).
Nella specie non solo non è stata data prova dell'avvenuta ultimazione dei lavori in data incompatibile col rispetto del termine decadenziale per la impugnazione, ma la circostanza risulta smentita dalla stessa documentazione concernente la richiesta ed il rilascio della variante in sanatoria del 2003.
2. Accertata la tempestività del ricorso originario, se ne deve altresì valutare, ancora in via preliminare, la procedibilità a seguito della emanazione del provvedimento n. 32 del 26.5.2003, impugnato con i successivi motivi aggiunti.
Sostengono, al riguardo, i ricorrenti che il loro interesse al ricorso non sarebbe venuto meno col successivo provvedimento di concessione in variante, giacché l'annullamento del provvedimento concessorio originario determinerebbe altresì la caducazione della concessione in variante, che da quello è dipendente.
Gli stessi ricorrenti, peraltro, affermano nei motivi aggiunti che quella rilasciata dal Comune di Cicciano in favore del sig. Siciliano il 26.5.2003 non sarebbe una variante dell'originaria concessione, ma una nuova concessione edilizia.
Rileva in proposito il Collegio che, in effetti, poiché il provvedimento del 26 maggio 2003 assente l'esecuzione di lavori caratterizzati, rispetto a quelli oggetto dell'originaria concessione edilizia n. 72 del 21.12.2001, da significativi ed essenziali elementi di diversità della costruzione - quale senza dubbio è il frazionamento dell'unico fabbricato in due distinti e distanziati corpi di fabbrica (come inequivocamente risulta dal confronto tra i grafici relativi allo stato di fatto ed al progetto di variante in c.o. del sig. Siciliano, versati in atti dai ricorrenti) - esso va correttamente qualificato come nuova concessione edilizia.
Ne deriva che la lesione attuale dell'interesse dei ricorrenti scaturisce da tale ultimo provvedimento, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto avverso l'originaria concessione edilizia.
3. La circostanza ora evidenziata - i.e. la progettata realizzazione di due distinti edifici in luogo dell'originario fabbricato a forma di "L" - influisce altresì sulla legittimità del nuovo provvedimento concessorio, che per tale ragione viene in definitiva ad assentire non già la ristrutturazione di un fabbricato preesistente, sia pure nella forma della demolizione e ricostruzione dello stesso, ma una nuova edificazione, caratterizzata da un posizionamento diverso.
Ciò appare in contrasto con l'art. 5 delle Norme tecniche del Piano di recupero del Comune di Cicciano (prodotto in giudizio dai ricorrenti), che pur consentendo la modificazione delle quote interpiano non prevede invece la possibilità di una diversa allocazione, né di una sostanziale trasmutazione della costruzione esistente, come conferma il successivo art. 6, a mente del quale "le caratteristiche edilizie dovranno essere mantenute uguali a quelle esistenti".
Quanto detto comporta la fondatezza delle corrispondenti censure articolate nei motivi aggiunti avverso il provvedimento n. 32 del 26.5.2003.
Tale provvedimento (che, per quanto detto, sostituisce, quale nuovo titolo concessorio, la precedente concessione edilizia n. 72 del 21.12.2001) deve essere, perciò, annullato, con conseguente assorbimento dei rimanenti motivi di ricorso.
Sussistono, peraltro, giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrazione per la Campania, Seconda Sezione di Napoli, dichiara improcedibile il ricorso principale, accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il provvedimento n. 32 del 26.5.2003 del Comune di Cicciano.-----------------------------------------------------------------
Spese compensate. -------------------------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2005.

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