I principi evincibili dall'art. 7 L. 1150/42 e dal D.M. 1444/68 impongono nella pianificazione territoriale di ripartire il territorio in zone territoriali omogenee dal punto di vista architettonico e funzionale.
Premassima
a) I principi evincibili dall'art. 7 L. 1150/42 e dal D.M. 1444/68 impongono nella pianificazione territoriale di ripartire il territorio in zone territoriali omogenee dal punto di vista architettonico e funzionale.
b) Sulla compatibilità o meno della pianificazione perequativa con il c.d, zoning ai sensi dell'art. 7 della L. 1150/42.
c) Sui piani regolatori perequativi di Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cesena, Torino, Padova, La Spezia, Vigevano.
d) La perequazione non pare potersi adottare se non laddove si debba dare corso ad una trasformazione urbana.
e) La zonizzazione continua ad essere uno dei principi cardine della pianificazione. [F] Alla legislazione nazionale la perequazione urbanistica é sconosciuta. [G] Il c.d. comparto edificatorio, così come disciplinato dal legislatore del 1942, non presuppone però, necessariamente, una perequazione interna. [H] Sui programmi pluriennali di attuazione. [I] L'istituto del Comparto viene confermato anche dal Testo Unico sulle Espropriazioni. [L] Sulla differenza tra il comparto edificatorio ed il comparto perequativo
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