Sull'acquisto per usucapione di una servitù di uso pubblico e sul ruolo assunto da turisti residenti altrove ma presenti sul territorio
Premassima
Sull'acquisto per usucapione di una servitù di uso pubblico e sul ruolo assunto da turisti residenti altrove ma presenti sul territorio
Testo integrale
FATTO
Con atto citazione del 15.2.1981 La Società Immobiliare Carignano a r.l. convenne innanzi al Tribunale di Chiavari il Comune di Sestri Levante esponendo di essere proprietaria di una casa di abitazione, con annessa piazzetta semicircolare della superficie di circa 30 mq denominata "Rotonda", sita in detto Comune alla Via Cappuccini n. 19;
che sulla piazzetta esisteva da moltissimi anni una recinzione, sempre conosciuta dal Comune, e che non era mai stato contestato l'"asservimento" alla casa di detta piazzetta; che questa, in una occasione, era stata esclusa da lavori di ripristino effettuati dalComune, rimasti, quanto alla piazzetta, a carico del proprietario;
che la piazzetta era stata sempre usata agli inquilini della casa senza opposizione da parte del Comune, il quale nulla aveva preteso per l'occupazione neppure in occasione di lavori di restauro durati due anni, durante i quali era stata occupata da materiali da costruzione; che in data 17.5.967 il Comune aveva diffidato la precedente proprietaria 'a rimuovere la recinzione sul presupposto che l'opera era sta effettuata senza licenza edilizia; che in data 18.12.1981 era intervenuta una nuova diffida a demolire la recinzione asseritamente in contrasto col regolamento edilizio comunale e sulla base dell'assunto che la piazzetta era stata da tempo immemorabile adibita a pubblico transito ed uso; che, indipendentemente dalle tutele da esperirsi innanzi al giudice amministrativo, l'attrice aveva interesse a tutelare il proprio diritto di proprietà pieno ed esclusivo, non limitato da altri diritti, sul bene in questione.
Chiedeva, pertanto, , che il Tribunale accertasse il suo diritto di proprietà sulla piazzetta sopra specificata e l'assenza su di essa di ogni diritto in capo al Comune, con le più opportune statuizioni al fine di far cessare ogni turbativa all'esclusivo e pieno godimento del bene.
Il Comune si costituiva instando per il rigetto delle domande ed adducendo che da tempo immemorabile la piazzetta, denominata "Rotonda", era stata oggetto di servitù di pubblico uso per la sosta ed il passo dei residenti, dei villeggianti e dei turisti e che tale uso non era stato mai ostacolato da alcuna recinzione; che le recinzioni apposte dalla dante causa dell'attrice erano state oggetto di verbalizzazione e duplice diffida da parte dell'Ente. Il Comune, in via riconvenzionale, chiedeva fosse accertato che l'area in contestazione era gravata da servitù di uso e passaggio pubblico, con ordine alla società di rimuovere ogni ostacolo all'accesso ed altransito pedonale e veicolare nonchè le targhe con indicazione di proprietà privata.
Il Tribunale adito dichiarava che l'attrice era proprietaria della piazzetta in questione e che questa era gravata da servitù di uso e passaggio pubblico, ordinando all'attrice la riduzione in pristino.
La s.r.l. Immobiliare Carignano proponeva appello ed il Comune proponeva appello incidentale. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 2 ottobre, 2001 dichiarava inammissibile l'appello incidentale e rigettava quello principale, osservando, per quel che ancora in questa sede interessa:
a) che il Comune aveva allegato come titolo costitutivo della servitù la usucapione e che in materia di servitù di uso pubblico il relativo diritto può essere usucapito anche in mancanza di opere visibili e permanenti;
b) che la sentenza appellata aveva correttamente ritenuto esserel'area in contestazione oggettivamente idonea alla realizzazione delle finalità collettive e di pubblico interesse, connesse alla dedotta servitù di uso pubblico;
c) che l'ampia istruzione probatoria aveva dimostrato la sussistenza del pubblico uso del bene a far tempo dai primi anni cinquanta;
d) che il luogo, anche dopo la apposizione di paletti e catenelle di recinzione, era stato adibito a sosta e transito da parte della collettività, peraltro nella inerzia del proprietario. Avverso detta sentenza, notificata il 21.11.01, ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di sei motivi, la Immobiliare Carignano, Società Semplice di Nazarri Rosanna e C., tale divenuta la Immobiliare Carignano s.r.l. per effetto di trasformazione. Il Comune di Sestri Levante resiste con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
Nel primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1061 c.c. sul rilievo che la servitù non avendo carattere apparente non poteva costituirsi per usucapione. La censura è priva di fondamento in quanto l'assunto della ricorrente si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che merita di essere ribadita, secondo la quale le servitù di uso pubblico possono essere acquistate mediante possesso protrattosi per il tempo necessario alla usucapione anche se manchino opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, poichè il requisito dell'apparenza, di cui all'art. 1061 c.c., riguarda solo le servitù prediali (Cass. 284/84; Cass. 4528/98). Nel secondo motivo si denunzia violazione art. 1158 c.c. Nella sentenza gravata si affermava che l'utilizzazione del sito era avvenuta da parte di residenti e di turisti e, quindi, da parte diuna collettività indistinta e diversa dai residenti. Non era possibile nè era realizzabile una co-usucapione.
Il motivo non è fondato in quanto basato chiaramente su un sofisma, per giunta giuridicamente errato.
L'utilizzazione da parte dei turisti non esclude la permanenza e gli effetti di quella - pure affermata nella sentenza - da parte dei residenti.
Ora, poichè la servitù di uso pubblico si acquista per usucapione in capo all'Ente e non ai singoli cittadini considerati uti cives nè alla collettività che usa il bene, questa non diventa indistinta per il solo fatto di comprendere, in una località turistica, i turisti residenti altrove, essendo evidente che costoro, quando sono presenti, si comportano uti cives ed assumono rispetto ai beni di uso pubblico una posizione qualificata analoga a quella dei residenti.
Col terzo mezzo si deduce violazione degli artt. 1158, 1163 e 2697c.c nonchè difetto di motivazione. Il possesso era stato conseguito con violenza (le catenelle di recinzione venivano apposte dai proprietari e divelte dai cittadini) e grazie alla tolleranza dei proprietari. La prova a dimostrazione del possesso ventennale era insufficiente. Neppure questa censura è fondata.
Con essa si ridiscute la prova e se ne afferma genericamente la inadeguatezza. Si, introducono, inoltre, per la prima volta in questa sede, le questioni del possesso violento e della tolleranza che avrebbero dovuto essere proposte al giudice di merito ad accertate dallo stesso con indagine di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità.
Nel quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 1027, 1158 e 2967 c.c. Si assume che, anche a voler ritenere la servitù di usopubblico di transito e sosta (entrambe pedonali), tale utilizzo era cosa diversa dal transito e dalla sosta dei veicoli, per la quale mancava la prova. Essa era, peraltro, incompatibile col il transito e la sosta dei pedoni e con la amenità del sito. Si chiede, pertanto, una rivisitazione degli argomenti utilizzati dal giudice a quo.
Nel quinto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 832 c.c. in quanto la servitù comprendente anche il transito e la sosta dei veicolo equivarrebbe al totale svuotamento del diritto di proprietà.
Nel sesto motivo si denunzia la violazione dell'art. 1065 c.c. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù doveva intendersi costituita col minore aggravio per il fondoservente: nella specie realizzata col solo passaggio e la sosta dei pedoni, in modo che la proprietaria potesse fruire utilmente del bene, recintando lo spazio e lasciando varchi utili alla "intrusione" dei pedoni.
Questi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo tra loro funzionalmente e logicamente connessi.
Con essi, in buona sostanza, si assume la violazione del principio "tantum praescriptum quantum possessum" e si chiede la cassazione della sentenza non essendo stati precisati e fissati dal giudice di merito il contenuto e i limiti della servitù.
Le censure sono inammissibili.
Come risulta dalla sentenza impugnata il giudice di primo grado aveva affermato l'esistenza della "servitù di uso e passaggio pubblici" senza ulteriori specificazioni.
La ricorrente ora assume essere suo diritto vedersi fissati i limitidel contenuto della servitù, ma è evidente che, con tale censura, propone una questione nuova onde la sua deduzione va sanzionata con la inammissibilità.
La parte ricorrente che, in sede di legittimità, proponga questioni e difese che non risultano trattate nelle sentenza di appello, per evitare la sanzione della inammissibilità, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice di merito, ma anche di indicare in quali atti del precedente giudizio lo abbia fatto onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare la veridicità del suo assunto prima di accertarne la fondatezza.
Nella specie la parte ricorrente si è sottratta, per un verso, all'onere di allegazione ed indicazione di cui si è detto e non v'è dubbio, d'altra parte, che le questioni attinenti ai limiti di esercizio della servitù, ora dedotte, andavano proposte nella sede di merito ed ivi scrutinate con indagine di fatto avente ad oggettoil limiti del possesso concretamente esercitato. Sicchè la sentenza, nonostante non rechi precisazioni sul punto, non merita censura.
Il ricorso va, in conclusione, rigettato e la ricorrente va condannata alle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi euro 2.100,00, di cui euro 2000,00 per onorario, oltre alle spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2004.