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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Corte di Cassazione Espropriazione per pubblica utilità

Imposizione fiscale sulle plusvalenze conseguite quale risarcimento del danno da occupazione acquisitiva

Pubblicato il 20 marzo 2005

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Imposizione fiscale sulle plusvalenze conseguite quale risarcimento del danno da occupazione acquisitiva

Corte di Cassazione, Sezione V Tributaria, 16 febbraio 2005, n. 3086 · francesco · 20 marzo 2005

Premassima

Imposizione fiscale sulle plusvalenze conseguite quale risarcimento del danno da occupazione acquisitiva

Testo integrale

Sono soggette all'imposizione di cui all'art. 11 della legge 30-12-1991, n. 413 le plusvalenze conseguite quale risarcimento del danno da occupazione acquisitiva indipendentemente dalla circostanza che il trasferimento del bene sia avvenuto in epoca anteriore al 31-12-1988, in quanto il fatto generatore dell'obbligazione tributaria è dato dalla percezione della somma in forza della sentenza che costituisce titolo per il risarcimento

FATTO
I signori Mantica Giuseppe, Mantica Anna Maria, Mantica Antonio, Fattore Anna Maria, Mantica Amedeo, quali eredi di Mantica Ignazio, avanzavano istanza di rimborso della ritenuta fiscale di L. 8.352.000, operata sulla somma percepita, a titolo di indennità di esproprio di L. 41.761.000, dal Comune di Reggio Calabria.
Formatosi il silenzio-rifiuto, i contribuenti proponevano opposizione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 83/001/1997, rigettava il ricorso.
Avverso questa decisione i contribuenti proponevano gravame. Venivaassunto che: il procedimento ablativo de quo si era concluso il 15-12- 1984; conseguentemente, mancava uno dei requisiti per l'applicazione del tributo, di cui alla norma retroattiva contenuta nel co. 9^ dell'art. 11 L. n. 413/91, che stabiliva la tassabilità delle somme percepite in seguito ad atti o provvedimenti emessi nel periodo 1-1- 1989/31-12-1991.
L'Ufficio controdeduceva.
La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello, compensando le spese di giudizio. Veniva così motivato: ricorrono nella fattispecie entrambe le condizioni previste dall'art. 11 co. 9^ L. 30-12-1991, n. 413 per il prelievo fiscale sulle somme percepite a seguito di procedimenti ablatori di aree destinate ad opere pubbliche; rilevava il fatto che le somme erano state percepite a seguito del mancato esaurimento del procedimentoespropriativo intrapreso dal Comune e del riconoscimento giudiziale del diritto al risarcimento; come sancito dalla Corte di Cassazione (n. 6620 del 18-7-1997), in tema di imposta sui redditi, ai fini del prelievo fiscale retroattivo, previsto dall'art. 11 co. 9 L. n. 413/91, non rileva il momento in cui si è verificata l'occupazione acquisitiva, bensì che cadano nel triennio compreso tra il 31-12- 1988 e la data di entrata in vigore di detta legge, sia la sentenza che ha liquidato la somma dovuta per il risarcimento (13-10-1989), sia la percezione di tale somma (1-4-1990).
Per la cassazione di questa decisione Mantica Giuseppe e Mantica Anna Maria hanno proposto ricorso, notificato il 17-1-2004, con l'articolazione di due mezzi.
L'Amministrazione Finanziaria ha resistito con controricorso, notificato il 4-3-2004.

Motivi della decisione

1 - Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 L. 30-12-1991, n. 413, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., assumendosi che il presupposto di diritto non trova datazione nel periodo applicativo previsto, in quanto ai fini della conclusione del procedimento espropriativo assume rilevo il momento nel quale l'acquisizione si è verificata e cioè in data 11-7-1984, per una parte di immobile, ed il 15-12-1994, per la restante parte. Con il secondo motivo si censura la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.,rilevandosi che la decisione impugnata cade in contraddizione nel momento in cui attribuisce alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria effetti traslativi dalla data della sua emissione.
La controricorrente Amministrazione ha replicato, richiamando l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, secondo cui sono soggette all'imposizione di cui all'art. 11 le plusvalenze conseguite quale risarcimento del danno da occupazione acquisitiva indipendentemente dalla circostanza che il trasferimento del bene sia avvenuto in epoca anteriore al 31-12-1988, in quanto il fatto generatore dell'obbligazione tributaria è dato dalla percezione della somma in forza della sentenza che costituisce titolo per il risarcimento e, nella fattispecie, la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria risultava depositata il 13-10-1989 e le somme era state percepite in data 1-4-1990, per cui non poteva escludersi lasussistenza di entrambe le condizioni per l'applicazione dell'art. 11 co. 9^. 2 - Il ricorso è destituito di fondamento.
Occorre, innanzitutto, puntualizzare che il provvedimento di liquidazione dell'indennità era contenuto nella sentenza del 13-10- 89.
Tale indennità veniva percepita in data 1-4-90.
Quindi, deve ritenersi applicabile il co. 9^ del citato art. 11.
Secondo la previsione testuale di questa norma le disposizioni dei precedenti co. 5^ (plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio), 6^ (le indennità di occupazione e gli interessi dovuti su dette somme costituenti reddito imponibile) e 7^ (ritenuta d'imposta del 20% operata dagli enti eroganti all'atto della corresponsione di dette somme) si applicano anche alle somme percepite in conseguenza di atti o provvedimenti emessi dopo il 31-12- 1988 e fino all'entrata in vigore della L. 30-12-91, n. 413,pubblicata nella G.U. del 31-12-91. 3 - Per le ragioni svolte, il ricorso deve essere disatteso. (cfr.
Cass. 12581/04, 11423/04).
Ricorrono giustificati motivi per pervenire alla compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 16 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2005

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Oggetto: Imposizione fiscale sulle plusvalenze conseguite quale risarcimento del danno da occupazione acquisitiva

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