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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
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E' illegittimo l'articolo 16, comma 2, legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2010), in materia di concessioni demaniali marittime, nella parte in cui dispone che “Su richiesta del concessionario la durata della proroga può essere estesa fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

E' illegittimo l'articolo 16, comma 2, legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2010), in materia di concessioni demaniali marittime, nella parte in cui dispone che “Su richiesta del concessionario la durata della proroga può essere estesa fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti

Corte Costituzionale, 26 novembre 2010 · francesco · 28 novembre 2010

Premassima

E' illegittimo l'articolo 16, comma 2, legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2010), in materia di concessioni demaniali marittime, nella parte in cui dispone che “Su richiesta del concessionario la durata della proroga può essere estesa fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti

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Oggetto: E' illegittimo l'articolo 16, comma 2, legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2010), in materia di concessioni demaniali marittime, nella parte in cui dispone che “Su richiesta del concessionario la durata della proroga può essere estesa fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti

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