Urbanistica Italiana
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916
Difformità tra alcune norme del Regolamento Urbanistico e le corrispondenti disposizioni di Piano Strutturale
Premassima
Difformità tra alcune norme del Regolamento Urbanistico e le corrispondenti disposizioni di Piano Strutturale
Testo integrale
Le scrivo dal Comune di XXX.
Già dal 1999 il PRG individuava aree dismesse (ex-attività conciaria) come aree di recupero in risposta al fabbisogno abitativo.
Alcuni elementi per inquadrare la questione:
Il recupero delle volumetrie previste dal vigente Regolamento Urbanistico è di 380.000 mc, pari a circa 1000 alloggi e poco meno di 3.000 abitanti
Il Piano Strutturale prevede un incremento massimo di abitanti per il recupero di aree dismesse pari a 1.377.
Sono evidenti le incongruenze tra RU e PS dovute ad errori di calcolo delle disponibilità volumetriche attuali e a parametri eccessivamente e volutamente alti fissati dal PS del 1999 per la determinazione del fabbisogno abitativo.
Il RU deve risultare conforme al PS dal quale discende recependone prescrizioni quantitative e attuandone gli obiettivi.
È più corretto ridimensionare il regolamento urbanistico o aggiornare il piano strutturale?
Per il rilascio dei permessi di costruire fa fede comunque il rispetto al RU? Il blocco quando arriveremo a 1377 abitanti è illegittimo?
La ringrazio per l'attenzione
Comune XXX
--------------------------------------------------------------------------
Gent.le XXX,
se ho ben compreso i termini della questione, il Comune ha già approvato sia il PS, sia il RU. Il contrasto delle disposizioni in essi contenute atterrebbe al diverso indice di incremento massimo per il recupero delle aree dismesse. Tale indice, pari a poco meno di 3.000 abitanti per il RU, troverebbe un limite di 1377 abitanti nel PS. La limitazione del PS discenderebbe dal recepimento in quest'ultimo delle pregresse disposizioni del Piano Regolatore, vigenti fin dal 1999.
Con la premessa che una risposta esaustiva presupporrebbe la presa visione degli strumenti urbanistici, ritengo di dover osservare come l'art. 10, comma 3, della recente l.r. Toscana n. 1/05 preveda che "Gli atti di governo del territorio (RU) sono approvati nel rispetto degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'art. 9 (PS) ".
Il successivo art. 53, comma 2, della medesima legge dispone poi che "Il piano strutturale delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale mediante l'"indicazione" e la "definizione": [...] e) delle prescrizioni per gli atti di cui all'articolo 52, comma 2 e degli atti comunali di cui all'articolo 10 comma 2 (ndr. tra cui rientra il RU) ".
Da tali disposizioni si deduce non soltanto che il PS è indicativo delle prescrizioni che in fase di approvazione devono essere recepite nel RU, ma anche che laddove vi sia contrasto tra i due strumenti, prevalgono le prescrizione definite a livello di PS.
Riguardo alla possibilità di rilasciare comunque i permessi di costruire, si deve richiamare l'art. 77 comma 2 della l.r. Toscana, il quale prescrive che "il permesso è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio [...]".
Dal combinato disposto di cui agli art. 53 e 77 si evince quindi che il permesso di costruire non può essere rilasciato laddove l'opera da realizzarsi non sia conforme al PS. E ciò a prescindere da quanto previsto dal RU.
Si può quindi ritenere che in questo caso l'Amministrazione debba disapplicare la norma di RU ed opporre diniego al rilascio del permesso di costruire. Fermo restando che per ragioni di opportunità il Comune potrebbe in seguito decidere di modificare il RU per renderlo conforme al PS.
Quanto all'eventuale variante al PS per introdurre indici più permissivi, in aderenza al RU, più che in termini di correttezza deve ragionarsi in termini di esercizio dello ius variandi dell'Amministrazione, la quale (è bene precisarlo) può sempre - salvo motivazione puntuale in talune particolari ipotesi - modificare le proprie scelte di piano.
Dott. Francesco Barchielli
Già dal 1999 il PRG individuava aree dismesse (ex-attività conciaria) come aree di recupero in risposta al fabbisogno abitativo.
Alcuni elementi per inquadrare la questione:
Il recupero delle volumetrie previste dal vigente Regolamento Urbanistico è di 380.000 mc, pari a circa 1000 alloggi e poco meno di 3.000 abitanti
Il Piano Strutturale prevede un incremento massimo di abitanti per il recupero di aree dismesse pari a 1.377.
Sono evidenti le incongruenze tra RU e PS dovute ad errori di calcolo delle disponibilità volumetriche attuali e a parametri eccessivamente e volutamente alti fissati dal PS del 1999 per la determinazione del fabbisogno abitativo.
Il RU deve risultare conforme al PS dal quale discende recependone prescrizioni quantitative e attuandone gli obiettivi.
È più corretto ridimensionare il regolamento urbanistico o aggiornare il piano strutturale?
Per il rilascio dei permessi di costruire fa fede comunque il rispetto al RU? Il blocco quando arriveremo a 1377 abitanti è illegittimo?
La ringrazio per l'attenzione
Comune XXX
--------------------------------------------------------------------------
Gent.le XXX,
se ho ben compreso i termini della questione, il Comune ha già approvato sia il PS, sia il RU. Il contrasto delle disposizioni in essi contenute atterrebbe al diverso indice di incremento massimo per il recupero delle aree dismesse. Tale indice, pari a poco meno di 3.000 abitanti per il RU, troverebbe un limite di 1377 abitanti nel PS. La limitazione del PS discenderebbe dal recepimento in quest'ultimo delle pregresse disposizioni del Piano Regolatore, vigenti fin dal 1999.
Con la premessa che una risposta esaustiva presupporrebbe la presa visione degli strumenti urbanistici, ritengo di dover osservare come l'art. 10, comma 3, della recente l.r. Toscana n. 1/05 preveda che "Gli atti di governo del territorio (RU) sono approvati nel rispetto degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'art. 9 (PS) ".
Il successivo art. 53, comma 2, della medesima legge dispone poi che "Il piano strutturale delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale mediante l'"indicazione" e la "definizione": [...] e) delle prescrizioni per gli atti di cui all'articolo 52, comma 2 e degli atti comunali di cui all'articolo 10 comma 2 (ndr. tra cui rientra il RU) ".
Da tali disposizioni si deduce non soltanto che il PS è indicativo delle prescrizioni che in fase di approvazione devono essere recepite nel RU, ma anche che laddove vi sia contrasto tra i due strumenti, prevalgono le prescrizione definite a livello di PS.
Riguardo alla possibilità di rilasciare comunque i permessi di costruire, si deve richiamare l'art. 77 comma 2 della l.r. Toscana, il quale prescrive che "il permesso è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio [...]".
Dal combinato disposto di cui agli art. 53 e 77 si evince quindi che il permesso di costruire non può essere rilasciato laddove l'opera da realizzarsi non sia conforme al PS. E ciò a prescindere da quanto previsto dal RU.
Si può quindi ritenere che in questo caso l'Amministrazione debba disapplicare la norma di RU ed opporre diniego al rilascio del permesso di costruire. Fermo restando che per ragioni di opportunità il Comune potrebbe in seguito decidere di modificare il RU per renderlo conforme al PS.
Quanto all'eventuale variante al PS per introdurre indici più permissivi, in aderenza al RU, più che in termini di correttezza deve ragionarsi in termini di esercizio dello ius variandi dell'Amministrazione, la quale (è bene precisarlo) può sempre - salvo motivazione puntuale in talune particolari ipotesi - modificare le proprie scelte di piano.
Dott. Francesco Barchielli