L'art. 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927 n. 1766, nel vietare ai comuni ed alle associazioni di alienare o mutare di destinazione i terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, fa salvo il caso in cui l'alienazione o il mutamento siano autorizzati dal Ministero per l'economia nazionale (poi Ministero dell'agricoltura ed oggi Regione)
Premassima
L'art. 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927 n. 1766, nel vietare ai comuni ed alle associazioni di alienare o mutare di destinazione i terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, fa salvo il caso in cui l'alienazione o il mutamento siano autorizzati dal Ministero per l'economia nazionale (poi Ministero dell'agricoltura ed oggi Regione)
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