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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
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L'art. 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927 n. 1766, nel vietare ai comuni ed alle associazioni di alienare o mutare di destinazione i terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, fa salvo il caso in cui l'alienazione o il mutamento siano autorizzati dal Ministero per l'economia nazionale (poi Ministero dell'agricoltura ed oggi Regione)

Pubblicato il 27 giugno 2011

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

L'art. 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927 n. 1766, nel vietare ai comuni ed alle associazioni di alienare o mutare di destinazione i terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, fa salvo il caso in cui l'alienazione o il mutamento siano autorizzati dal Ministero per l'economia nazionale (poi Ministero dell'agricoltura ed oggi Regione)

T.A.R. Campania Salerno, Sezione II, 8 giugno 2011 · francesco · 27 giugno 2011

Premassima

L'art. 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927 n. 1766, nel vietare ai comuni ed alle associazioni di alienare o mutare di destinazione i terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, fa salvo il caso in cui l'alienazione o il mutamento siano autorizzati dal Ministero per l'economia nazionale (poi Ministero dell'agricoltura ed oggi Regione)

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Oggetto: L'art. 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927 n. 1766, nel vietare ai comuni ed alle associazioni di alienare o mutare di destinazione i terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, fa salvo il caso in cui l'alienazione o il mutamento siano autorizzati dal Ministero per l'economia nazionale (poi Ministero dell'agricoltura ed oggi Regione)

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