Sulla necessità di conciliare l'affermazione di principio secondo cui la zonizzazione non costituisce, almeno di regola, un'azione realmente ablatoria (come tale indennizzabile), con le ulteriori - ed apparentemente contrastanti - affermazioni, secondo le quali il diritto di proprietà non può essere svuotato di ogni contenuto economico né comunque espropriato “di fatto”.
Premassima
a) Sulla necessità di conciliare l'affermazione di principio secondo cui la zonizzazione non costituisce, almeno di regola, un'azione realmente ablatoria (come tale indennizzabile), con le ulteriori - ed apparentemente contrastanti - affermazioni, secondo le quali il diritto di proprietà non può essere svuotato di ogni contenuto economico né comunque espropriato “di fatto”.
b) Sull'uso distorto del potere di “zonizzazione”.
c) La “zonizzazione a verde pubblico” non può essere utilizzata per “costringere” il privato proprietario, senza alcun indennizzo, ad asservire il suo terreno ad un regime totalmente pubblicistico (o a comportarsi come se fosse una Pubblica Amministrazione).
d) I “giardini pubblici attrezzati” in assenza di un'azione volta alla effettiva realizzazione dei necessari lavori pubblici sono destinati all'abbandono
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