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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Risposte Sanzioni edilizie per abusi

Le ordinanze adottate dal dirigente che impongono la demolizione o il pagamento di una somma pecuniaria ai sensi della L.R. 1/2005, così come le ordinanze di sospensione lavori, devono essere pubblicate all'Albo Pretorio?

Pubblicato il 16 maggio 2005

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Le ordinanze adottate dal dirigente che impongono la demolizione o il pagamento di una somma pecuniaria ai sensi della L.R. 1/2005, così come le ordinanze di sospensione lavori, devono essere pubblicate all'Albo Pretorio?

Domande e risposte: Ordinanze sanzionatorie ed albo pretorio · francesco · 16 maggio 2005

Premassima

Le ordinanze adottate dal dirigente che impongono la demolizione o il pagamento di una somma pecuniaria ai sensi della L.R. 1/2005, così come le ordinanze di sospensione lavori, devono essere pubblicate all'Albo Pretorio?

Testo integrale

Le ordinanze adottate dal dirigente che impongono la demolizione o il pagamento di una somma pecuniaria ai sensi della L.R. 1/2005, così come le ordinanze di sospensione lavori, devono essere pubblicate all’Albo Pretorio?

Comune di XXX

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Per rispondere alla domanda deve distinguersi tra ordinanze di sospensione lavori ed ordinanze riportanti ordine di demolizione o sanzione pecuniaria.

1. Ordinanze di sospensione lavori

Riguardo alle prime, il D.P.R. 380/2001 (c.d. “Testo Unico dell’Edilizia”) all’art. 31, comma 7, dispone che “Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

Parimenti, l’art. 132 della legge regionale toscana n. 1/2005 sancisce che ”Il comune redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria, alla provincia e al Ministro dei lavori pubblici”.

Per le ordinanze di sospensione lavori sussiste quindi l’obbligo di pubblicazione all’albo pretorio del comune

1. Ordinanze riportanti ordine di demolizione o sanzione pecuniaria

Per le ordinanze riportanti ordine di demolizione o sanzione pecuniaria (provvedimenti definitivi), diversamente da quanto appena visto, non sussiste alcun obbligo di pubblicazione all’albo pretorio.

L’art. 129, comma 3, della l.r. toscana n. 1/05, infatti, dispone soltanto che “Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità di cui al primo comma, il comune ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori”.

Quanto sopra appare in linea con il carattere recettizio delle ordinanze in questione, le quali acquistano piena efficacia a seguito della sola notifica al soggetto interessato, senza necessità di ulteriori formalità.

Per i rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, relativi agli abusi, e per le relative ordinanze di sospensione, la pubblicazione all’albo pretorio, così come prevista dai legislatori, trova la propria giustificazione nel fatto che a fronte di ogni singolo abuso rilevato dagli organi competenti, sul Comune grava un preciso obbligo – soggetto a controllo - di emettere i conseguenziali provvedimenti di carattere definitivo.

Ciò stante, si può a buona ragione ritenere che tale pubblicazione sia stata imposta al fine di sottoporre l’operato del Comune al controllo non soltanto della Provincia - che può adottare i necessari provvedimenti sostitutivi – ma anche dei cittadini (residenti limitrofi), i quali – presa visione di quanto pubblicato – potrebbero diffidare entrambe le Amministrazioni dall’omettere di adottare le dovute sanzioni.

Quanto sopra trova ulteriore conferma nel fatto che il legislatore nazionale, nell’introdurre un obbligo di pubblicazione all’albo pretorio dei verbali di accertamento e delle ordinanze di demolizione, ha individuato l’organo competente nella figura del Segretario Comunale e non già nel dirigente o nel responsabile del servizio tecnico.

Infatti, essendo il responsabile del servizio comunale il soggetto controllato (competente ad adottare l’ordinanza di demolizione), è apparso opportuno demandare ad altro soggetto il compito di pubblicizzare gli atti presupposti a tali adempimenti.

3. Conclusioni

In conclusione, l’obbligo di pubblicare i provvedimenti sanzionatori all’albo pretorio sussiste unicamente per le ordinanze di sospensione. Analoga formalità non risulta sia stata prevista dal legislatore per le ordinanze che impongono la demolizione o il pagamento di una somma pecuniaria.

Dott. Francesco Barchielli


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