Alla luce delle disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. 39/2005, la costruzione di un manufatto da destinarsi a cabina elettrica è comunque soggetto a permesso di costruire?
Premassima
Alla luce delle disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. 39/2005, la costruzione di un manufatto da destinarsi a cabina elettrica è comunque soggetto a permesso di costruire?
Testo integrale
Comune di XXX
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L’art. 16, comma 3, della recente legge regionale toscana n. 39/2005, recante “Disposizioni in materia di energia”, prevede che “ sono soggette a DIA […] e) la costruzione ed esercizio delle linee elettriche e relativi impianti di tensione nominale di esercizio da 1001 a 30000 volt a limitato impatto territoriale, come individuate al comma 5”.
Il comma 5 della suddetta legge prevede poi che “Con il regolamento di cui all'articolo 39 sono individuate le tipologie di linee elettriche e relative opere nonché le tipologie di impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia, di cui al comma 3, lettere e) ed f), a limitato impatto territoriale da assoggettarsi a denuncia di inizio dell'attività, in relazione:
a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;
b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;
c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale”.
Tra gli interventi soggetti a DIA dovrebbe quindi rientrare anche la costruzione di cabine elettriche, presumibilmente a bassa o media tensione, laddove ciò sia espressamente previsto dal regolamento di attuazione della novella regionale.
Il suddetto regolamento d’attuazione, tuttavia, non è stato ancora emanato, di talché ad oggi trova applicazione il disposto di cui all’art. 42, comma 3, della legge n. 39/2005, secondo cui “Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 39 restano in vigore le disposizioni del regolamento 20 dicembre 2000, n. 9 (Regolamento di attuazione della legge regionale 11 agosto 1999 n. 51 in materia di linee ed impianti elettrici) in quanto compatibili con la presente legge”.
Ebbene, l’art. 1, comma 2, del regolamento regionale 20 dicembre 2000 n. 9, prevede espressamente che “Gli interventi oggetto di autorizzazione regionale o provinciale possono riguardare sia linee sia impianti elettrici, ovvero condutture aeree, interrate o subacquee, di qualsiasi tipo, ed apparati elettrici od elettromeccanici necessari per la gestione della rete elettrica, mentre restano escluse le localizzazioni di nuove centrali, stazioni o cabine e le relative opere edilizie che restano assoggettate ai correnti procedimenti urbanistici o di concessione edilizia, di competenza comunale, secondo le disposizioni di cui all'art. 11 commi 3, 5 e 6 della L.R. n. 51/1999”.
Allo stato attuale della normativa pare doversi pertanto concludere che per la realizzazione di cabine elettriche è necessario ottenere il permesso di costruire.
Il regolamento attuativo della legge regionale porterà certamente ad una notevole semplificazione per gli interventi di minore entità, i quali, pur comportando un’alterazione del territorio si rendono comunque necessari per soddisfare primari bisogni pubblici, di pari rango rispetto agli interessi sottesi alla tutela dell’assetto territoriale.
Dott. Francesco Barchielli