In una zona G (attrezzature e servizi di interesse generale), dove è consentita una destinazione d'uso a servizi, uffici, attività commerciali ecc., è consentita per quantità marginali inserire destinazioni d'uso di tipo residenziale?
Premassima
In una zona G (attrezzature e servizi di interesse generale), dove è consentita una destinazione d'uso a servizi, uffici, attività commerciali ecc., è consentita per quantità marginali inserire destinazioni d'uso di tipo residenziale?
Testo integrale
Studio XXX
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Dal quesito non si evince se la domanda interessi una nuova edificazione o piuttosto un mutamento di destinazione d’uso c.d. “funzionale”. Parrebbe tuttavia potersi presumere che il riferimento interessi la nuova edificazione.
Se così è, si deve osservare come la destinazione d’uso relativa ad opere da realizzare è connessa alla tipologia stessa degli interventi, cosicché laddove si tratti di nuova edificazione non si pone una questione di “mutamento di destinazione d’uso”, previsto o meno dal piano delle funzioni, ma di compatibilità dell’immobile da edificare con gli strumenti urbanistici.
In altre parole, mentre il mutamento di destinazione senza opere è libero qualora il Comune non abbia adottato il Piano delle Funzioni previsto dall’art. 58 della l.r. toscana n. 1/05, per la nuova edificazione il permesso di costruire non può essere rilasciato se l’intervento non è conforme alle prescrizioni urbanistiche.
Quanto al concetto di prevalenza delle “destinazione d’uso” cui si fa riferimento, deve osservarsi come il suddetto richiamo non possa trovare applicazione nel caso di nuova edificazione, posto che nell’ipotesi in cui le opere non siano consentite dalla destinazione di zona il permesso di costruire non può essere rilasciato. Ciò vale sia nell’ipotesi in cui il totale delle opere non sia conforme alla disciplina di zona, sia nel caso in cui soltanto alcune unità abitative siano realizzate in contrasto con gli strumenti urbanistici.
Il concetto di prevalenza trova invece espressa applicazione per il caso di mero mutamento di destinazione d’uso c.d. “funzionale”.
L’art. 59, comma 2, della l.r. toscana n. 1/05, prevede infatti che “si ha mutamento di destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione attuale di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35 per cento della superficie utile dell'unità stessa o comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più interventi successivi”.
Si deve pertanto concludere che la destinazione d’uso, quando viene interessa l’edificazione di un nuovo manufatto, è soggetta al medesimo regime dei titoli abilitativi richiesti per le opere stesse. Di talché laddove la destinazione di zona non preveda la possibilità di realizzare insediamenti residenziali, l’edificazione non può che avvenire - per l’intero complesso – in conformità con le previsioni di piano (nel caso di specie: attrezzature e servizi di interesse generale).
Tale regola soffre di talune particolari eccezioni soltanto nel caso in cui le opere da realizzare, seppur non strettamente attinenti alla destinazione di zona, siano comunque da ritenersi complementari e compatibili con la destinazione stessa.
Ciò è stato di fatto argomentato per le zone agricole, nelle quali la giurisprudenza ha ritenuto infatti ammissibili gli usi commerciali, industriali e di servizio: un impianto idroelettrico, un deposito di esplosivi, uno stabilimento per la produzione di fuochi di artificio, un impianto di telefonia cellulare, un’area adibita a parcheggio (T.A.R. Puglia Lecce, Sezione I, 11 ottobre 2004, n. 7172).
Analogamente nelle zone D “industriali”, da considerarsi anch’esse a destinazione monofunzionale (diversamente dalle zone A, B e C), parte della giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l’uso residenziale, non senza tuttavia sollevare contrasti al riguardo.
Stante specialità della zona oggetto del quesito, Zona G (attrezzature e servizi di interesse generale), deve ritenersi che la realizzazione di unità abitative ad uso residenziale non sia possibile per contrasto con gli strumenti urbanistici.
Dott. Francesco Barchielli