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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Governo Varie

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

Pubblicato il 17 giugno 2005

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

Ministero delle Attività produttive: Circolare n. 384/C del 2005 · francesco · 17 giugno 2005

Premassima

a) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

b) Problematiche connesse all'applicazione dell' art. 109, comma 2 che ha istituito presso le camere di commercio l'albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali abilitanti all'esercizio dell'attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici

Testo integrale

CIRCOLARE N. 384/C

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA LORO SEDI ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA e, p.c. ALLA REGIONE SICLIA - Assessorato della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca Dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato Servizio 25 Vigilanza enti 9O1OO PALERMO ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Presidenza della Giunta - Segreteria Generale Servizio di vigilanza sugli enti 34T33 TRIESTE ALLA REGIONE TRENTINO.ALTO ADIGE - Ufficio di vigilanza Camere di commercio 38IOO TRENTO DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato industria e commercio O91OO CAGLIARI ALLA PROVNCIA TRENTO 38100 TRENTO ALLA PROVINCIA BOLZANO 39IOO BOLZANO ALL'UNIONCAMERE Piazza Sallustio,2l 00187 ROMA AUTONOMA DI AUTONOMA DI ALLA INFOCAMERE S.c.p.a. Sedi di ROMA e PADOVA ALL' ISTITI]TO GTJGLIELMO TAGLIACARNE Via Appia Pignatelli, 62 00178 ROMA

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, tr. 380 Problematiche connesse all'applicazione dell' art. 109, comma 2.


L'articolo 109, comma 2, del D.P.R. in oggetto, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ha istituito presso le camere di commercio l'albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali abilitanti all'esercizio dell'attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici.

Il medesimo articolo dispone, altresì, che "Le modalità per I'accertamento del po,s,se,s.so dei titoli professionali, sono stabilite con decreto del Ministero delle attività produttive".

Come noto, l'entrata in vigore di tale norrna (e dell'intero capo V della parte II del citato Testo unico, che la contiene) è stata ripetutamente rinviata. L'ultimo rinvio è stato effettuato dall'articolo 19-quater del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, il quale ha disposto che "Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal Io luglio 2005. La proroga non si applica agli edffici scolastici di ogni ordine e grado " .

L'inapplicabilità della proroga agli edifici scolastici di ogni ordine e grado ha indotto diverse camere di commercio ed imprese del settore a chiedere se I'albo istituito dal citato articolo 109, comma2, dovesse ormai considerarsi operativo, almeno con riferimento alle tipologie di impianti collocate in tali edifici.

Questo Ministero ritiene al riguardo di puntualizzare quanto segue. Appare indubitabile che l'articolo in questione, così come I'intero capo V, parte II, del Testo unico siano ormai entrati in vigore, seppure limitatamente "agli edifici scolastici di ogni ordine e grado".

L'ultimo elemento che condizionava I'attitudine dell'albo a produrre i suoi effetti abilitanti è stato d'altra parte rimosso con I'emanazione del decreto ministeriale 24 novembre 2004, attuativo del ripetuto articolo 109, comma 2, con cui sono state stabilite le modalità di accertamento dei requisiti professionali.

Sulla base di tali consid erazioni deve ritenersi che il nuovo sistema abilitante codificato dall'articolo 109, comma 2, del Testo unico non incontri alcun ostacolo o condizione alla sua efficacia. In tal modo I'albo in questione risulta attualmente operante, anche se - come ripetutamente detto limitatamente all'abilitazione all'esercizio dell'attività di installazione di impianti in edifici scolastici.

IL MINISTRO

Tratto da suap.provincia.fi.it

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Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

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