Salta al contenuto principale
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Consiglio di Stato Albergo, Residenza Turistico Alberghiera Riservato agli abbonati

La giurisprudenza ha riconosciuto che le strutture ricettive alberghiere sono "entità di interesse pubblico”.

Scarica il PDF Pubblicato il 11 agosto 2012

Condividi questo articolo

Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

La giurisprudenza ha riconosciuto che le strutture ricettive alberghiere sono "entità di interesse pubblico”.

Consiglio di Stato, Sezione II Bis, 25 luglio 2012 · francesco · 11 agosto 2012

Premassima

a) La giurisprudenza ha riconosciuto che le strutture ricettive alberghiere sono "entità di interesse pubblico”.

b) Sui casi in cui alle Regioni ed ai Comuni è consentito avvalersi della facoltà di deroga consentita dal testo unico dell'edilizia per finalità turistico ricettive.

c) Sulla scelta da parte del Comune di procedere alla monetizzazione degli standards relativi ai parcheggi

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Urbanistica Italiana.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: La giurisprudenza ha riconosciuto che le strutture ricettive alberghiere sono "entità di interesse pubblico”.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →