Salta al contenuto principale
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
T.A.R. Toscana Telefonia mobile ed elettrodotti Riservato agli abbonati

Gli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni, pur introducendo l'unicità del titolo abilitativo, non pregiudicano il potere del Comune di emanare un regolamento a tutela degli interessi urbanistico-territoriali

Pubblicato il 3 agosto 2005

Condividi questo articolo

Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Gli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni, pur introducendo l'unicità del titolo abilitativo, non pregiudicano il potere del Comune di emanare un regolamento a tutela degli interessi urbanistico-territoriali

T.A.R. Toscana, Sezione I, 21 luglio 2005, n. 3474 · francesco · 3 agosto 2005

Premassima

Gli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni, pur introducendo l'unicità del titolo abilitativo, non pregiudicano il potere del Comune di emanare un regolamento a tutela degli interessi urbanistico-territoriali

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Urbanistica Italiana.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Gli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni, pur introducendo l'unicità del titolo abilitativo, non pregiudicano il potere del Comune di emanare un regolamento a tutela degli interessi urbanistico-territoriali

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →