La mera modificazione strutturale non importa necessariamente di per sé l'abbandono della destinazione alberghiera.
Premassima
a) La mera modificazione strutturale non importa necessariamente di per sé l'abbandono della destinazione alberghiera.
b) La destinazione alberghiera, indipendentemente dalla strutturazione dell'immobile nel quale si esplica come “albergo unico” ovvero come messa a disposizione di alloggi separatamente considerati, non può prescindere dalla obbligata previsione di adeguate zone comuni e servizi
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