Sui limiti allla libertà religiosa di edificare immobili da destinare al culto.
Premassima
a) Sui limiti allla libertà religiosa di edificare immobili da destinare al culto.
b) Le costruzioni non destinate a scopi di culto, ancorché edificate a ridosso dell'edificio di culto, ma adibite a scopi che, pur rientrando pienamente nelle finalità parrocchiali, non possono essere dette “di culto” in senso stretto
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