T.A.R. Campania Salerno, Sezione I, 13 novembre 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 8 dicembre 2013
[A] Sulle modifiche apportate, con il d.l. n. 69 del 21.6.2013 (conv. in l. n. 98 del 9.8.2013), al testo dell’art. 3, comma 1, lett. e.5 d.P.R. n. 380/2001, prevedendo esso, attualmente, che integra l’ipotesi della “nuova costruzione” l’installazione di case mobili utilizzate come abitazioni, che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché installate all’interno di strutture ricettive all’aperto conformemente alla legislazione regionale di settore. [B] Sulla circostanza che le case mobili siano dotate di meccanismi, imperniati su ruote, suscettibili di assicurarne la mobilità, come è del resto implicito nella relativa denominazione (“case mobili”) e nell’appartenenza delle stesse ad un unico genus (cui partecipano anche le roulottes ed i maxi caravan) la cui comune caratteristica sarebbe rappresentata dalla possibilità di spostamento su ruote
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