[A] La sottoscrizione dell’atto costitutivo del Comitato due mesi dopo l’avvio della procedura semplificata per l’impianto a biomassa non supera il limite giurisprudenziale alla legittimazione ad agire di comitati o altre associazioni spontanee. [B] La semplificazione propria delle “piccola cogenerazione” degli impianti, induce ad escludere che la procedura sia sottoposta alle regole della partecipazione del pubblico dall’art. 6 della Convenzione di Aahrus. [C] E’ impossibile invocare il principio di precauzione a fini meramente protezionistici del territorio. [D] Per gli impianti a biomasse di piccole dimensioni, come tali inidonei a generare un considerevole impatto ambientale, l’installazione è assoggettata alla sola procedura abilitativa semplificata ed esonerata dalla verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale
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