Sul bilanciamento tra l’interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale e l’interesse ambientale della transizione ecologica in caso di realizzazione di pale eoliche o impianto fotovoltaico.
Sulla legittimità del provvedimento di diniego della Soprintendenza in merito alla installazione di impianti fotovoltaici sulla sommità di edifici, in caso di vincolo paesaggistico o vincolo culturale di un immobile.
Sul favor per le fonti energetiche rinnovabili in relazione al procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003.
In sede di valutazione di compatibilità ambientale, gli obiettivi di sviluppo e valorizzazione della risorsa energetica rinnovabile prevalgono generalmente sulla salvaguardia di altri interessi parimenti meritevoli di ampia protezione (quali la tutela ambientale)?
Sulla differenza tra impianti fotovoltaici tout court e impianti agri-fotovoltaici in tema di procedimento volto all’ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006.
Sul divieto di artato frazionamento applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in quanto può portare l’elusione delle soglie di potenza per le quali è stabilita l’ammissione agli incentivi.
Sull'art. 9 del D.L. del 1 marzo 2022 n. 17, secondo cui, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, rappresenta un intervento di manutenzione ordinaria e sul D.P.G.R. della Toscana 75\R\2013 che impone l'installazione delle c.d. linee vita
Sull’interpretazione del concetto di “disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto” previsto dall’art. 12 comma 4 bis del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, riguardo alla realizzazione di impianti alimentati a biomassa e fotovoltaici.
[A] Se l’eventuale diniego di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile debba avere una motivazione più stringente di quella ordinaria.
[B] Se la visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici configuri ex se un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica.
Sulla interpretazione dell’art. 12 del D.lgs n. 387/2003, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Qual è la conseguenza legata alla mancata convocazione della Conferenza dei servizi nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili?
Quanto puntuale ed analitica deve essere la motivazione del diniego all’autorizzazione richiesta per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili?
Sull'istituto della conferenza di servizi nello specifico ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di impianti eolici.
Sulla "procedura abilitativa semplificata" (cd. PAS) prevista dall'art. 6 del D.lgs. 28/2011 per gli impianti cd. "minieolici"; alla stessa è applicabile l'art. 10 bis della L. 241/90?
Sulla vicenda procedimentale di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387: può ritenersi legittima l’autorizzazione unica eventualmente adottata secondo l’assetto ordinario delle competenze ancorché in presenza di un dissenso qualificato ex art. 14 ter della legge n. 241/90?
Sulla possibilità o meno per gli organi del MiBACT di adottare, successivamente al rilascio dell’autorizzazione unica, provvedimenti con efficacia inibitoria o comunque preclusiva delle attività autorizzate con provvedimento regionale, come ad esempio la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico
L’indizione della conferenza di servizi può essere ritenuta di per sé un’anomalia e un aggravamento ingiustificato della procedura abilitativa semplificata prevista dal D.Lgs. 28/2011 per gli impianti di piccola cogenerazione alimentati da energia rinnovabile?
Sulla nozione di edifici pubblici di cui all’art. 1 comma 4 del d.m. 5 luglio 2012 (relativo al c.d. quinto conto energia) relativo agli incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici.
Sull’ampiezza delle motivazioni del diniego di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile
[A] Può considerarsi ammissibile l'intervento ad adiuvandum o ad opponendum da parte del soggetto legittimato alla proposizione del ricorso autonomo? [B] Sulla legittimazione ad agire in tema di impugnazione del giudizio VIA o dell’autorizzazione unica regionale per la realizzazione l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. [C] Sulla natura del Piano Energetico Regionale
Sul giudizio di compatibilità ambientale e sulla localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici
Sulla procedura semplificata di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2011 per “la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”: che rilevanza assume la circostanza che il procedimento utilizzato dalla società ricorrente non sia stato formalmente denominato “procedura di autorizzazione unica semplificata”? Per la messa in esercizio dell’impianto è necessario un ulteriore titolo abilitativo?
[A] Sulla autorizzazione ambientale unica. L’ente territoriale non direttamente interessato dalla realizzazione di un impianto che sarà localizzato nel territorio del Comune limitrofo è qualificabile come “amministrazione interessata” da coinvolgere obbligatoriamente nel procedimento disciplinato dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003? [B] Può un Piano degli insediamenti produttivi, oltre ad individuare le aree a vocazione industriale, stabilire rigorosamente la tipologia di attività industriale che in esse può essere esercitata?
Sugli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: il possesso della autorizzaaione unica è presupposto imprescindibile per il riconoscimento della qualifica IAFR (impianti alimentati da fonti rinnovabili) e per l’accesso alle connesse incentivazioni ?
Il “favor” espresso dal legislatore per la realizzazione di impianti energetici da fonte rinnovabile è, in sé, espressione di un interesse pubblico in assoluto prevalente sugli altri che con lo stesso possano venire in conflitto? Che rilievo assumono in tale contesto la protezione degli habitat e della flora e della fauna selvatiche?
[A] Sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche: sui parametri che i proponenti di interventi aventi possibili incidenze significative su di un sito devono seguire per la presentazione della documentazione relativa alla valutazione d’incidenza. [B] Sul tema dell’approvvigionamento e provenienza delle biomasse: l’affermazione dell’esistenza di un accordo per l’approvvigionamento dell’intera quantità di biomasse necessarie per alimentare l’impianto è da sola sufficiente a soddisfare i requisiti richiesti dalle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al DM 10 settembre 2010?
Il procedimento di PAS costituisce una mera forma speciale dell’iter di autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ovvero è un modulo procedurale del tutto autonomo?
[A] La valutazione d'impatto ambientale costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione? [B] Sui principali impatti ambientali derivanti dagli impianti eolici che possono dare luogo a fenomeni cumulativi
Sulla specialità della normativa in materia di utilizzazione di fonti di energia rinnovabile rispetto a quella generale prevista in materia edilizia: sull’individuazione del momento in cui devono ritenersi iniziati i lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
Sulla possibilità o meno che una legge regionale o un regolamento comunale impediscano in via generalizzata la realizzazione di impianti eolici sui rispettivi territori
[A] Sulla possibilità o meno di riconoscere legittimazione attiva a un comitato di cittadini costituito per la protezione degli interessi ambientali in tempi recentissimi rispetto alla presentazione del ricorso, al preciso scopo di contrastare la realizzazione dell'opera lesiva. [B] Sulla contrarietà della normativa nazionale e/o regionale disponente l’esenzione da V.I.A. per impianti di potenza inferiore ad una data soglia, rispetto alla normativa comunitaria in materia ambientale
Sulla decorrenza del termine di impugnazione dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in tema di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
Sulla specialità, ratione materiae, della disciplina dettata in relazione al procedimento autorizzatorio degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
[A] Sull’individuazione del dies a quo del termine di impugnazione dei titoli ad aedificandum in presenza di un’opera di pubblica utilità, indefettibile ed urgente. [B] Sul procedimento autorizzatorio degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Sulla corretta collocazione dell’impianto di biogas alternativamente all’interno delle diverse categorie di impianto di recupero di rifiuti, impianto destinato alla fabbricazione di fertilizzanti, estensione dell’allevamento esistente, impianto termico per la produzione di energia elettrica
Sulla perentorietà del termine di conclusione del procedimento ex art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 relativo all’autorizzazione unica in materia di fonti energetiche rinnovabili
[A] Sulla perentorietà del termine di 180 giorni previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. [B] Sul parere reso in violazione del modulo della conferenza di servizi obbligatoria di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003
Sussiste un interesse personale, attuale e concreto ad impugnare tale atto in capo al proprietario frontista all’area in cui è autorizzata la realizzazione di un impianto eolico
[A] Sulla qualificazione giuridica del servizio di teleriscaldamento e sulla sua configurabilità o meno come servizio pubblico locale o attività di libero mercato. [B] Il teleriscaldamento rappresenta una soluzione alternativa, rispettosa dell’ambiente, sicura ed economica per la produzione di acqua igienicosanitaria e il riscaldamento degli edifici residenziali, terziari e commerciali. La sua diffusione è partita da New York, dove nel 1876 venne costruito il primo impianto di teleriscaldamento urbano; successivamente divenne molto diffuso anche in Europa centro - settentrionale, in America del nord, in Giappone, in Cina e nei paesi dell’Est Europa. In Italia, fatta eccezione per i casi peculiari di Modena e Mantova, la prima città ad adottare il servizio di teleriscaldamento con un progetto di successo internazionale è stata Brescia nel 1972
[A] La sottoscrizione dell’atto costitutivo del Comitato due mesi dopo l’avvio della procedura semplificata per l’impianto a biomassa non supera il limite giurisprudenziale alla legittimazione ad agire di comitati o altre associazioni spontanee. [B] La semplificazione propria delle “piccola cogenerazione” degli impianti, induce ad escludere che la procedura sia sottoposta alle regole della partecipazione del pubblico dall’art. 6 della Convenzione di Aahrus. [C] E’ impossibile invocare il principio di precauzione a fini meramente protezionistici del territorio. [D] Per gli impianti a biomasse di piccole dimensioni, come tali inidonei a generare un considerevole impatto ambientale, l’installazione è assoggettata alla sola procedura abilitativa semplificata ed esonerata dalla verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale
[A] Il meccanismo della conferenza di servizi delineato dalla L. n. 241/1990 non prevede affatto che i pareri dei vari enti partecipanti siano resi noti in anticipo agli altri. [B] L’eventuale “ostruzionismo” (leggasi mancata partecipazione o partecipazione non costruttiva alla conferenza dei servizi) deve essere in qualche modo sanzionato. [C] Con riguardo alla provenienza della biomassa, la normativa vigente non ne impone la specificazione dettagliata, essendo un tale onere inesigibile alla luce del diritto di libertà di iniziativa economica. [D] L’art. 216 T.U.L.S. in materia di industrie insalubri (e con esso il conseguente D.M. 5/9/1994) non appare compatibile con l’attuale assetto normativo nella parte in cui la norma fa riferimento generico all’”abitato” e alle “campagne”. [E] Molto spesso i piani regolatori sono concepiti in maniera del tutto errata laddove consentono che le zone D siano collocate in adiacenza a zone residenziali oppure laddove consentono che all’interno delle zone D siano ubicati insediamenti residenziali, perché questo è alla base di molte controversie simili a quella che occupa il Tribunale. [F] Sulla differenza tra VAS e VIA
Il “vincolo di approvvigionamento territoriale” delle biomasse (filiera corta) si concreta in una c.d. “riserva di fornitura” in favore dei produttori regionali che costituisce una forma di “aiuto alle imprese locali” e che perciò, alterando il regime della libera concorrenza, viola le norme del Trattato dell’Unione Europea
Le competenze in tema di individuazione di aree idonee e di elaborazione di criteri di corretto inserimento degli impianti di energie rinnovabili nel paesaggio appartengono unicamente alla Conferenza Unificata in via generale (mediante linee guida c.d. statali) ed alle Regioni in via meramente attuativa
Il contemperamento tra gli obiettivi di sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e le esigenze di tutela degli habitat naturali (che possono essere ragionevolmente estesi fino a ricomprendere le risorse ambientali in generale) è in linea di principio rimesso, secondo il Giudice europeo, alla discrezionalità degli Stati membri
[A] Il parere della Soprintendenza, proprio perchè vincolante per il Comune, si presenta come atto di arresto procedimentale immediatamente impugnabile da parte ricorrente. [B] E’ illegittimo il diniego di autorizzazione paesaggistica reso dalla Soprintendenza laddove non consideri che il carattere monocolore dei moduli fotovoltaici, sostitutivi del manto di tegole, ben potrebbe inserirsi nell’ambiente circostante, avuto riguardo anche alla destinazione industriale della zona. [C] La valutazione di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza deve in qualche modo essere dotata di copertura, anche solo probabilistica, da parte di leggi scientifiche di settore e non rimessa al personale convincimento estetico-culturale del singolo funzionario estensore. [D] L’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio non può, in forza di una concezione totalizzante dell’interesse pubblico primario (di cui è attributaria), limitarsi ad affermarne la (generica) rilevanza assoluta, paralizzando ogni altra attività e sacrificando ogni altro interesse
Sulla possibilità o meno di applicare la misura agevolativa della determinazione forfettaria, ex lett. f), comma 2, dell’art. 63 del d. lgs. n. n. 446/1997, per la “produzione e trasporto” dell’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili
Gli aerogeneratori – macchine che sfruttano l’energia eolica per produrre elettricità, come moderni mulini a vento – hanno caratteristiche tali da richiedere scelte estremamente meditate
Sulla legittimità o meno di un divieto generalizzato di realizzare impianti eolici nelle ZPS (ovvero, zone di protezione speciale) e nelle IBA (“important bird area”)
[A] Anche la normativa regionale va coordinata con quella nazionale prevista all’art. 12 del citato d.lgs. 387/2003 che assoggetta al regime semplificato solo gli impianti FER aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A. [B] Sul procedimento di realizzazione delle “serre fotovoltaiche”
Ai fini dell'installazione di parchi eolici privati sul territorio comunale gli enti locali non possono imporre alcun onere di carattere economico a carico del titolare dell'impianto, mentre lo Stato e le regioni possono prevedere misure compensative esclusivamente di carattere ambientale e territoriale
L’art. 5 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per quanto riguarda gli impianti a biomassa, prende in considerazione le modifiche relative al combustibile rinnovabile utilizzato e richiede, in caso di modificazione del combustibile, il rilascio di una nuova autorizzazione unica
L’istituto della sanatoria disciplinata dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001 e la sua estensibilità all’Autorizzazione Unica alla realizzazione ed all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di cui all’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003
Relativamente all'installazione di un impianto fotovoltaico in zona sottoposta a vincolo, la percepibilità della modificazione dell’aspetto esteriore del bene protetto è un prerequisito di rilevanza paesaggistica del fatto
La presenza di più soggetti privati abilitati ad installare impianti di produzione di energia elettrica, una volta acquisita l’autorizzazione unica, consente di affermare che ciascuno di essi è sottoposto alla disciplina della corresponsione degli oneri di urbanizzazione
[A] Rispetto alla disciplina regionale, le linee guida nazionali approvate ai sensi del D.lgs 387 del 2003 si pongono come un mero parametro di riferimento, idoneo a trovare diretta applicazione esclusivamente in caso di inerzia delle Regioni. [B] Sulla deroga al principio riguardante la non immediata impugnabilità degli atti aventi natura regolamentare. [C] Se in pendenza del procedimento interviene una nuova disposizione regolamentare, l’atto che ne è l’epilogo deve adeguarsi a quest’ultima, con l’unica eccezione della sussistenza di situazioni giuridiche già consolidatesi. [D] Le linee guida approvate a livello regionale non costituiscono una mera riproposizione delle linee guida nazionali, bensì rappresentano il risultato di autonome valutazioni
Sull’espressione “amministrazioni locali interessate”, contenuta nell’art. 1, comma 2, d.l. n. 7/2002, in materia di energia, secondo cui “L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate [...]”
[A] La decisione collegiale che la Conferenza di servizi assume ex. art. 12 del D.lgs 387 del 2003 si connota come “atto presupposto” alla decisione finale e non già come provvedimento conclusivo a contenuto definitivamente decisorio, con efficacia esterna. [B] Sulla revoca di atto amministrativo a efficacia durevole che incida su rapporti negoziali e sui casi in cui al privato compete il risarcimento del danno anziché il mero indennizzo
[A] Per quanto concerne le autorizzazioni paesaggistiche, la Giurisprudenza ha affermato che sia i provvedimenti negativi che quelli positivi devono essere sostenuti da adeguata motivazione. [B] Sul diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un anemometro, provvisorio, che risponde alla esigenze espresse dall’imprenditore di valutare la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica di un eventuale parco eolico
Nell’ambito del “favore” per l’energia pulita gli enti locali sono tenuti a salvaguardare la tutela paesaggistica, artistica, culturale e storica del nostro prezioso patrimonio urbanistico
[A] Non esiste nessuna norma o principio, a livello comunitario o nazionale, che riconosca come prevalente l’esigenza energetica rispetto a quella di tutela paesaggistica. [B] Sull’apposizione di pannelli fotovoltaici sulla sommità di edifici ubicati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico
[A] Sulla possibilità o meno che il Ministero per i beni e le attività culturali abbia ingresso nei procedimenti di rilascio dell’autorizzazione all’installazione d’impianti da fonte rinnovabile ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 anche in ipotesi diverse dalla localizzazione nelle aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. [B] Sull’art. 14/9 del D.M. 10 settembre 2010. [C] Ai sensi dell’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, non è necessaria a pena di nullità del relativo parere, la presenza del rappresentante della Soprintendenza
[A] Sul procedimento di autorizzazione unica previsto dall’art. 12 del D.lgs 387 del 2003 e sull’applicabilità o meno del modello di conferenza di servizi di cui all’art. 14-quater della legge 241 del 1990. [B] Sulla possibilità o meno di assimilare ai fini paesaggistici le torri eoliche a vere e proprie costruzioni. [C] Il piano paesistico non può mai derogare, per categorie di opere, alla necessità dell’autorizzazione
L’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti viene rimessa all’esclusiva discrezionalità delle regioni
[A] Le norme urbanistiche che pongono divieti all’esercizio del ius aedificandi non possono essere interpretate facendo ricorso all’analogia in malam partem. [B] Gli impianti fotovoltaici visti da una certa distanza sono in tutto e per tutto simili, quanto all’impatto ambientale, alle serre che connotano normalmente il paesaggio agrario
[A] Sulla differenza tra la conferenza di servizi istruttoria di cui all’art. 14, primo comma dell’art. 14 legge 241 del 1990 rispetto al modello istruttorio previsto al terzo comma del medesimo articolo. [B] Sulla differenza tra la conferenza decisoria di cui al secondo comma rispetto a quella prevista dal quarto comma dell’art. 14. [C] Sul modello di conferenza previsto in materia di energie rinnovabili dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. [D] La legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte va valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale. [E] Sul punto 13.3. delle Linee Guida nazionali in tema di contenuti minimi dell’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.lgs. 387/2003, secondo cui nei casi in cui l’impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D.lgs. 42 del 2004 il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze. [F] Sugli articoli 14-ter, comma 3-bis, e 14-quater, primo comma, della legge n. 241 del 1990, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010
Sulla conferenza di servizi preordinata al rilascio della “autorizzazione unica” per l’esercizio di un impianto di gasdotto di cui all’art. 11 della legge regionale Toscana n. 39 del 2005
[A] Sui rapporti tra la VIA e l’AIA. [B] Sulla natura degli elettrodotti e sul procedimento per la variazione degli strumenti urbanistici necessario al loro insediamento
[A] Sulla delibera del Consiglio Comunale a mezzo della quale il Comune ha stabilito il divieto di allocare impianti eolici e fotovoltaici su tutti i suoli agricoli di buona od eccellente produttività. [B] Sulla possibilità o meno per i comuni, tramite di norme urbanistiche, di rendere dei suoli agricoli inidonei alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
Sul d.m. 19.2.2007 (c.d. Secondo conto energia) che privilegia l’incentivazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli edifici e sulla “Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico” (all. 8 ric.)
[A] L’ordinamento comunitario non osta a una normativa nazionale che vieti del tutto l’installazione di impianti eolici su siti appartenenti alla Rete Natura 2000, senza alcuna previa valutazione dell’incidenza ambientale del progetto sul sito specificamente interessato. [B] Che i divieti posti dalla Regioni possano avere carattere assoluto, in relazione alle “aree non idonee”, è desumibile da molteplici disposizioni del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010
La prospettata "astratta necessarietà" degli impianti eolici non può mai condizionare e vincolare in maniera assoluta il giudizio di compatibilità ambientale, obbligandone il rilascio in termini positivi in relazione ai benefici legati all'efficienza energetica per la collettività
Pur potendosi considerare rilevante l’obiettivo di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, appare altrettanto meritevole di tutela l’interesse ad una corretta valutazione dell’impatto ambientale degli impianti di cui si discute, al fine di non sacrificare oltre ogni ragionevole limite il bene ambientale nel suo complesso
Sui principi tracciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 124 del 1.4.2010, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria (“Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”), evidenziando, in particolare, il contrasto con le esigenze di semplificazione amministrativa e con l'introduzione di ingiustificate restrizioni all'accesso al mercato
Le attuali Linee Guida Nazionali in materia di fonti rinnovabili espressamente impongono ai competenti Uffici regionali di valutare «con attenzione l’ubicazione delle torri in prossimità di aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeolozico (P.A.I.)»
[A] La partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell’art. 12 D.lgs. 387/2003 deve intendersi riservata alle sole Autorità amministrative “direttamente interessate al provvedimento da emanare”. [B] Sulla partecipazione dell’ARPA alla conferenza di servizi. [C] Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni
Sull’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e sui presupposti per il superamento del dissenso espresso dall’autorità preposta alla tutela del paesaggio
[A] Il D.Lgs. n. 387/2003 si applica anche nelle regioni ad autonomia differenziata. [B] La competenza a emettere l’autorizzazione unica è dirigenziale. [C] Il provvedimento di convalida non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, né esplicitare alcuna ragione di pubblico interesse
La Regione Sardegna poteva disciplinare autonomamente la procedura volta al rilascio dei titoli abilitativi ad esercire impianti di energia da fonti rinnovabili anche anteriormente all’adozione delle Linee Guida nazionali
[A] La previsione di compatibilità tra le classificazione di una zona come agricola e l’installazione di impianti fotovoltaici non significa che non possano esistere terreni agricoli nei quali l’installazione sia da escludere. [B] Sulla L.R. Toscana 11 del 2011 e sui limiti all'ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica. [C] Sulla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 68/2011, ha approvato la perimetrazione delle aree non idonee inerenti zone all’interno di cono visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata
Sul postulato della Soprintendenza secondo il quale la presenza dei pannelli fotovoltaici costituisce un degrado per l’ambiente circostante, quale che siano la modalità di installazione e le loro dimensioni
Pur non trascurandosi la rilevanza che, in relazione agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio, occorre riconoscere prevalente risalto al profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche
[A] Sulla natura della conferenza ex. art. 12 del D. Lgs. 387 del 2003. [B] E’ vero che l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 prevede che l’autorizzazione unica “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”, ma tale norma va letta secondo canoni di ragionevolezza. [C] Il progetto (definitivo) della rete di teleriscaldamento costituisce un elemento essenziale dell’impianto di cogenerazione sul quale la conferenza di servizi deve pronunciarsi
L’individuazione - in un momento in cui le linee guida nazionali non erano state adottate - di criteri di distribuzione territoriale preclusivi all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito in ossequio al principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con l’art. 12, comma 10, del D. L.vo n. 387 del 2003
Se resa al di fuori della conferenza di servizi riguardo alla costruzione ed esercizio di impianti eolici la valutazione d’impatto ambientale é illegittima per incompetenza assoluta
Sull’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e sull’illegittimità degli atti di normazione secondaria che pongano in ambito comunale limitazioni sconosciute alla legge statale
Sulla sussistenza di un contrasto con l’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 degli atti di normativi comunali che pongano limiti alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sconosciuti alla legge statale
[A] Sull’applicabilità o meno del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ad un impianto di cogenerazione. [B] Sulla possibilità o meno di qualificare come biomassa il combustibile proveniente da colture dedicate (di colza, girasole e soia) e da olio crudo di palma acquistato sul mercato internazionale
[A] L’installazione di pannelli solari altera l’aspetto esteriore degli edifici e non può escludersi a priori che ciò possa risultare incompatibile con la protezione del contesto paesaggistico tutelato. [B] L’installazione dei tre predetti impianti fotovoltaici sul tetto dei due capannoni rientra quantomeno nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria
[A] Sulla localizzazione di impianti per la produzione di energia eolica in assenza di una espressa previsione da parte dello strumento urbanistico. [B] Il Collegio concorda con la ricostruzione difensiva della Regione Toscana, laddove quest’afferma che l’autorizzazione unica non viene rilasciata in base alla realizzazione di un progetto esecutivo ma in relazione ad una elaborazione progettuale definitiva
Sulla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti eolici e sul parere della Soprintendenza espresso fuori della suddetta sede
[A] Sulla legittimazione a ricorre da parte dei soggetti residenti in prossimità della località nella quale si intende realizzare un impianto di consistenti dimensioni preposto alla produzione di energia elettrica ed alimentato da combustibili che sono potenzialmente suscettibili di incidere negativamente sulla qualità dell’ambiente. [B] Sull’istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto FER e sulla mancanza della “disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto”
Sulla delibera della Giunta Provinciale in virtù della quale gli impianti fotovoltaici non strumentali agli edifici e all’attività agricola vadano allocati in zona industriale
Sulla legittimità o meno del regolamento comunale nella parte in cui non ammette la realizzazione di linee telefoniche con linee aeree nell’ambito urbano e nelle zone agricole con alta presenza di residenze, se non per comprovate esigenze tecniche, prescrivendosi per esse l’integrale interramento
Sulle linee guida statali di cui al DM 10 settembre 2010 per assicurare il corretto inserimento degli impianti di energia rinnovabile e sulla loro collocazione nel sistema delle fonti
[A] Per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile l’impostazione di fondo è quella della massima semplificazione dei connessi procedimenti amministrativi e, ancor più in generale, una disciplina di particolare “favore” in vista della realizzazione di siffatti impianti. [B] Sulla compatibilità urbanistica ex lege degli impianti di energia rinnovabile per quanto riguarda le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici
Ai sensi delle linee guida statali di cui al DM 10 settembre 2010 le competenze in tema di individuazione di aree idonee all’inserimento degli impianti di energie rinnovabili nel paesaggio appartengono unicamente alle Regioni in via meramente attuativa, non anche a province e comuni
L’individuazione di aree territoriali ritenute non idonee all’installazione di impianti (eolici e fotovoltaici), non ottemperando alla necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, espressiva del principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003
Sull’applicabilità o meno delle norme in materia di rispetto delle distanze degli edifici anche agli impianti fotovoltaici ed alle loro cabine elettriche
[A] La Corte Costituzionale ha ritenuto non conforme all’art. 117 Cost. una norma regionale che subordinava l’installazione di impianti eolici alla sussistenza di alcuni requisiti di ventosità delle aree all’uopo individuate dai soggetti proponenti e ad una soglia minima di producibilità annua degli impianti. [B] Non si può escludere (ma nemmeno evitare) che singoli uccelli possano schiantarsi contro le pale eoliche, come del resto non si può evitare che i volatili si schiantino contro altre installazioni umane o contro veicoli a motore in movimento e aerei in volo
[A] La paglia e i cerali sono riconducibili alla nozione di biomassa, come previsto dall'art. 2, dlgs 29.12.2003 n. 387, che a sua volta recepisce la definizione che ne dà la direttiva n. 77/2001/CE. [B] Sulla combustione delle biomasse con il procedimento della pirolisi. [C] Le biomasse vegetali non rientrano tra gli impianti insalubri
All’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 va riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica
Sulla particolarità della conferenza di servizi unitaria prevista dall’articolo 12 del D.P.R. 387/2003 per il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti ad energie rinnovabili
Sulla conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 387 del 2003, relativamente agli impianti di energia rinnovabile
[A] La cosiddetta "moratoria eolica” si pone anche in contrasto con i principi posti dalla disciplina comunitaria in materia e, in particolare, della già citata Direttiva 27 settembre 2001, 2001/77/CE "direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità". [B] L'impatto territoriale degli impianti per la produzione di energia eolica, sicuramente rilevante e tale da giustificare l'esercizio dei poteri urbanistici e paesaggistici, non è tuttavia un elemento da considerare in via esclusiva
[A] La previsione del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17.10.2007 con cui si vieta in via generalizzata la localizzazione di impianti eolici nelle zone di protezione speciale appare in contrasto con la necessità di valutare in concreto, all’esito di apposita valutazione di incidenza, la compatibilità dell’interesse ambientale con la necessità di rispettare gli impegni assunti in sede internazionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissione inquinanti. [B] Anche alla luce delle linee guida di recente approvate con D.M. 10 settembre 2010 emerge che nessun automatismo può essere previsto per escludere le ZPS, i SIC e le IBA dal novero delle aree idonee alla localizzazione di impianti eolici occorrendo a tal fine una specifica istruttoria basata esclusivamente su “criteri tecnici oggettivi"
E’ illegittimo l'art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99) nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari
[A] E’ illegittimo l’art. 1, comma 25, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010. [B] Non è consentito alle Regioni, in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale
E’ illegittimo il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, laddove pone vincoli tassativi alla realizzazione di determinati impianti (solari termodinamici, fotovoltaici di microgenerazione e di grande generazione) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC - e zone di protezione speciale - ZPS e pZPS)
[A] Sul favor legislativo per le fonti rinnovabili è la previsione dell’articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, sulla possibilità di installare gli impianti anche in zona agricola. [B] Sulla conferenza di servizi riguardo all’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile e sull’obbligo dell’Amministrazione dissenziente di esprimere la propria opposizione con un atto “costruttivo” che oltre ad essere congruamente motivato, deve anche recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso
[A] Sull’indicazione, da parte delle Regioni, dei luoghi ove non è possibile costruire gli impianti di energia rinnovabile. [B] Sulla localizzazione di impianti eolici in zona a destinazione agricola
Sull’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti eolici e sul parere negativo di compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza per i beni archeologici al di fuori della conferenza di servizi
Dott. Francesco Barchielli. Disamina in merito alla possibilità di installare impianti fotovoltaici in zona agricola laddove non sussistano contrarie disposizioni contenute negli strumenti urbanistici locali. Analisi alla luce del D.lgs 387 del 2003 e della normativa regionale toscana
[A] E’ illegittimo l’art. 10, comma 2, della legge regionale toscana n. 71 del 2009, che sostituendo l’art. 16, comma 3, lettera f) della legge regionale n. 39 del 2005, ha innalzato le soglie per le quali i principi della legislazione statale ammettono la denuncia di inizio attività (DIA), per gli impianti eolici da 60 a 100 chilowatt (lettera f, n. 1) e per i fotovoltaici da 20 a 200 chilowatt (lettera f, n. 2). [B] E’ illegittimo l’art. 11, comma 4, della legge regionale n. 71 del 2009 laddove introduce l’ammissibilità di un regime deregolamentato, ove responsabili degli interventi siano la Regione e gli enti locali
E’ illegittima L.R. toscana n. 71 del 2009, che modificando la L.R. n. 39 del 2005, ha innalzato le soglie per le quali i principi della legislazione statale ammettono la denuncia di inizio attività (DIA) per gli impianti di energia rinnovabile
Sull’art. 12, d.lg. n. 387 del 2003 e sulla possibilità o meno di riconoscere al Comune un potere di veto sul rilascio dell’autorizzazione unica all’installazione di impianti per fonti di energia rinnovabile
[A] Sulle valutazioni che deve effettuare il Comune con riferimento alla superficie destinata ad essere utilizzata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e sul principio dello sviluppo sostenibile. [B] Sulla realizzazione di un impianto fotovoltaico con superficie di circa 40.000 mq
E’ illegittimo l’art. 4, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), nella parte in cui, comprendendo tra gli interventi di manutenzione ordinaria le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, le sottrae alla verifica di assoggettabilità dell’opera alla valutazione d’impatto ambientale
[A] Sulla norma statale che pone il divieto all’imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l’installazione e l’esercizio di impianti da energie rinnovabili. [B] Sulla legittimità degli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall’ambiente per l’impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene “compensato” dall’impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell’operatore economico proponente. [C] L’assenza delle linee guida nazionali non consente, dunque, alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. [D] E’ illegittima la L.R. Publica n. 31 del 2008 laddove ha previsto l’estensione della DIA anche per potenze elettriche nominali superiori (fino a 1 MWe) a quelle previste alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003
Ai fini dell'installazione di parchi eolici privati sul territorio comunale gli enti locali non possono imporre alcun onere di carattere economico a carico del titolare dell'impianto
Sul d.lgs. 387/2003, relativo alla costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, e sulla sua natura o meno di norma speciale e derogatoria rispetto a quella in materia di S.U.A.P.
La Soprintendenza non può emettere provvedimenti incidenti sul procedimento autorizzatorio per la realizzazione e l’esercizio di impianti energetici al di fuori del procedimento unico previsto dall’art.12 D.Lgs 387 del 2003
[A] Sulla conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 12 commi 3 e 4 D.lgs 2003 n. 387 per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. [B] Per la realizzazione di impianti elettrici o eolici l’amministrazione non ha l’obbligo di esplicitare le alternative possibili individuate in sede di localizzazione delle aree espropriande. [C] Sull’art. 12 del D.lgs n. 387/2003, il quale al comma 7 prevede che “Gli impianti di produzione di energia, di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”
[A] Sulle disposizioni in materia di risparmio energetico secondo la quale gli spessori e altezze finalizzate al miglioramento energetico non debbano essere computati. [B] Sulla legittimità della c.d. sanatoria giurisprudenziale con riferimento alle opere originariamente abusive. [C] Sullo scorporo delle cubature finalizzate al risparmio energetico e sulla possibilità o meno di applicare tale normativa anche prima dell’adeguamento dei piani urbanistici comunali
La costituzione di una servitù di elettrodotto conferisce al titolare, utente della linea, la facoltà di tagliare i rami degli alberi che si trovano in prossimità dei conduttori aerei
Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies
della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica
Nel procedimento per l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti eolici è illegittimo il parere di compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza per i beni archeologici al di fuori della conferenza di servizi
Sulle serre bioclimatiche non computabili ai fini della volumetria assentibile ai sensi dell’art. 4 della L.R Lombardia n. 39 del 2004 che disciplina il “Miglioramento termico degli edifici”
L’art. 12 del D.lgs. n. 387 del 2003 smentisce la configurazione di una generalizzata ed indiscriminata possibilità di localizzazione degli impianti in oggetto nelle zone agricole
E’ illegittimo l’art. 4 della legge regionale n. 15 del 2008 del Molise laddove contempla il versamento di una somma di denaro per l’installazione degli impianti eolici
Le agegolazioni fiscali per il risparmio energetico. Aggioranta con il D.L 185 del 2008 e con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009
[A] Un Comune non può indire una gara per la selezione della migliore proposta di realizzazione di un impianto di energia rinnovabile (un parco eolico). [B] Non possono essere imposte misure di carattere patrimoniale anche in relazione alle attività di produzione di energia da fonti rinnovabili
Sulle norme che prevedono una semplificazione del regime urbanistico edilizio volta a permettere la realizzazione di impianti per l’utilizzo di energie rinnovabile anche quando essi implichino, per esigenze tecnologiche, modifiche esterne e/o la realizzazione di necessari volumi tecnici
[A] Sulla giurisprudenza amministrativa, intervenuta nel corso degli anni, intorno alla tematica della legittimazione a ricorrere delle associazioni e dei comitati per l’annullamento di provvedimenti amministrativi incidenti su interessi ambientali e paesaggistici. [B] Sulla legittimazione di una persona fisica ad impugnare addirittura atti di localizzazione di discariche e di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani. [C] Il procedimento definito dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, dominato dalla conferenza di servizi e inteso al rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti produttori di energia dallo sfruttamento di FER ha carattere omnicomprensivo. [D] Non costituiscono rifiuto e possono quindi essere tipicamente e propriamente utilizzati nell’alimentazione di un impianto di produzione di energia da biomasse vegetali gli scarti legnosi dell’agricoltura e i residuati della lavorazione esclusivamente meccanica del legno. [E] L’art. 12 del d.lgs. 29.2.2003, n. 387 impone unicamente la contestuale partecipazione alla conferenza di servizi, di tutte le Amministrazioni interessate, ma nulla stabilisce quanto alle modalità con cui esse possono esternare la loro valutazione
Per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili i comuni possono imporre misure compensative di carattere ambientale e territoriale, ma non meramente patrimoniali
Sull’installazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia da allocare in zona agricola mediante lo strumento della denuncia di inizio attività e sulla necessità o meno della c.d. integrazione strutturale dei medesimi con altri edifici
E’ illegittimo l'art. 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 laddove consente alla Regione, in violazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa
[A] Sull’assenza di una preventiva pianificazione territoriale ed urbanistica e sulla possibilità o meno di dare comunque corso alla realizzazione di impianti eolici. [B] Sulle “infrastrutture di interesse unitario” previste dal Piano regionale di Indirizzo Territoriale (PIT) 2005 – 2010 della Regione Toscana. [C] Sulla nozione di “invariante strutturale” prevista dalla L.R. Toscana n. 1 del 2005 e dal PIT. [D] Sulla tendenziale equiordinazione tra fattori ambientali ed infrastrutturali recepita nel PIT. [E] Sull’attuale mancanza del Piano paesaggistico regionale allo stato in corso di approvazione – e sulla sussistenza o meno di un impedimento all’assentibilità di interventi edificatori. [F] Sull’art. 11 della legge regionale toscana n. 79/98 che sottopone alla procedura di “screening” i progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento. [G] Sull’ambito di applicazione della valutazione di incidenza di piani o progetti per i siti SIC e SIR
Sul favor legislativo per le fonti rinnovabili, ex articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, riguardo alla possibilità di installare gli impianti anche in zona agricola, e sulla legittimità o meno dell’atto di pianificazione con il quale il Comune riserva aree specificamente destinate ad impianti eolici
Sull’installazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia da allocare in area agricola mediante lo strumento della DIA e sulla necessità o meno di richiedere il requisito della c.d. “integrazione strutturale” dei medesimi con altri edifici industriali, commerciali e servizi
Il terreno agricolo sul quale si intende costituire un diritto di superficie per la produzione di energia va assoggettato, in ragione della qualificazione soggettiva della parte che acquista il diritto, all'imposta di registro con applicazione dell'aliquota del 15%
[A] L’uso di pannelli fotovoltaici è attualmente considerato desiderabile per il contributo alla produzione di energia elettrica senza inconvenienti ambientali. [B] Può essere accolta la domanda di risarcimento relativa al danno causato dalla mancata installazione dell’impianto fotovoltaico
Disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare - GU n. 59 del 12-3-2009
[A] Sull’art. 12, comma 7, del D.lgs 387/03 ai sensi del quale “gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”. [B] Sull’applicabilità o meno dell’art. 12, comma 7, del D.lgs 387 del 2003 nella Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia
Impianti a fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione. Viene rinviata all'1.1.2010 l'attuazione del comma 1-bis, art. 4, del D.P.R. 380 del 2001
Circolare per una prima applicazione in ambito regionale, della L. 24/12/2007 n. 244 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008" in materia di installazione
di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui alla DGR n.235/2008. Approvazione
nuovo testo
Sull’autorizzazione unica prevista dal D.lgs n. 387 del 2003 per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
Sull’autorizzazione unica per l’instalazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili a sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003
La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede “una autorizzazione unica”, a seguito di “un procedimento unico” che deve necessariamente coinvolgere anche la Soprintendenza
[A] E’ illegittima l’autorizzazione rilasciata alla Olt Offshore LNG S.p.a. a realizzare e gestire un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto localizzato in mare, dodici miglia al largo del tratto di litorale toscano compreso tra Livorno e Marina di Pisa, giacché detta società non disponeva della concessione dell’area marina per ospitare l’impianto. [B] L’autorizzazione per l’installazione del rigassificatore è altresì illegittima per violazione della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata in Italia con legge n. 108/01, riguardo agli obblighi di adeguata informazione al “pubblico interessato”
L’ordinamento nazionale e quello comunitario non ammettono procedure pubblicistiche di natura concessoria a presidio dell’attività di produzione di energia elettrica da fonti tradizionali o rinnovabili
Detrazione del 55 per cento per spese relative ad interventi di risparmio energetico. Art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Spese ammissibili
Sulla destinazione agricola di una zona e sulla possibilità o meno di realizzarvi opere non connesse alla conduzione del fondo, tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico
Comunicato: il Consiglio dei Ministri ha approvato il 30 maggio 2008 in via definitiva, per iniziativa del Ministero dello Sviluppo economico, il decreto sull’efficienza e i servizi energetici che recepisce la direttiva europea in base alla quale l’Italia dovrà ridurre i consumi energetici del 10% entro il 2016 - in corso di pubblicazione
Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico 7 aprile 2008 – pubblicato in G.U. n. 97 del 24 aprile 2008. Detrazione per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti
[A] Sull’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e sull’obbligo della Soprintendenza di pronunciarsi unicamente in sede di conferenza di servizi. [B] Sull’obbligo di sottoporre a V.I.A. iprogetti d’impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento
Sulle “Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici” nella Regione Puglia e sulla convenzione tra i soggetti interessati alla realizzazione di impianti eolici ed il Comune
È stato approvato dalla Giunta Regionale l’11 marzo 2008 il Piano Energetico Regionale dopo una concertazione con associazioni e parti sociali durata tre mesi
[A] Sulla localizzazione e l’installazione di impianti eolici e sui principi che sul piano costituzionale sono inderogabili da parte delle regioni. [B] Sulla normativa regionale della Puglia in materia di realizzazione di parchi eolici
Dott. Francesco Barchielli. Sulla diretta efficacia o meno del D.M. 27 luglio 2005, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, in difetto di recepimento da parte degli strumenti urbanistici comunali
[A] Sullo scorporo di cubatura per il contenimento energetico previsto dagli artt. 2, comma 7 e 4, comma 3 del D.M. 27 luglio 2005 per la realizzazione dei maggiori spessori delle strutture. [B] Sull’immediata applicabilità o meno dell’art. 4, comma 3 del D.M. 27 luglio 2005, in difetto di recepimento da parte degli strumenti urbanistici comunali
Sulla realizzazione di un impianto di recupero di energia e materia attraverso l’incenerimento di rifiuti e sulla legittimità o meno del provvedimento con il quale l’Amministrazione nega l’attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale rilevando la non conformità agli strumenti urbanistici dell’impianto stesso
Sugli impianti di energia eolica, sulla loro qualificazione urbanistica e sulla necessità o meno che rispettino i limiti previsti dagli strumenti urbanistici per le costruzioni
Sull’installazione di impianti eolici, sul favor del legislatore riguardo alla loro localizzazione e sui limiti conformativi che possono al riguardo essere introdotti dai comuni
Con la circolare n. 36/E del 31.5.2007 l'Agenzia delle Entrate ha emanato gli attesi chiarimenti in merito alle modalità per la fruizione delle agevolazioni, disposte dai commi 344-349 della Legge finanziaria 2007 - legge 296/2006 - per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007 il decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006 che modifica il Dlgs 192/2005 sul rendimento energetico in edilizia
Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007 - Estratto DDL 1746 Bis B - Installazione di pannelli fotovoltaici
La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità di alcune disposizioni della legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005 n. 39 "dispozioni in materia di energia"
Sull’espropriazione per la realizzazione di impianti elettrici e sulla necessità o meno di una motivazione con la quale l'Amministrazione valuti tutte le scelte e le alternative possibili individuate in sede di localizzazione
Sul possibile conflitto tra le esigenze correlate alla produzione di energia elettrica con modalità non inquinanti, tra le quali rientrano gli impianti eolici, e quelle sottese alla tutela del paesaggio
[A] Sulla realizzazione del nuovo elettrodotto tra la centrale di Santa Barbara e le stazioni di Tavarnuzze e Casellina con tracciato da individuarsi congiuntamente ai Comuni di Cavriglia, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta e Scandicci. [B] La necessità di un'opera non deve essere dimostrata ulteriormente quando è già inserita nell'elenco di quelle di "preminente interesse nazionale"
Alla luce delle disposizioni di cui all’art. 16 della L.R. 39/2005, la costruzione di un manufatto da destinarsi a cabina elettrica è comunque soggetto a permesso di costruire?