In merito alla qualificazione dell'intervento di sostituzione di serbatoio in eternit in serbatoio in PVC di impianto idrico tra risanamento conservativo o manutenzione straordinaria.
Sui criteri distintivi degli interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo dagli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/2001.
Se la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, costituisca attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori. Se, inoltre, nella suddetta ipotesi l’omessa comunicazione possa comportare l’irrogazione della sanzione demolitoria.
Se il pagamento degli oneri di urbanizzazione sia correlato non soltanto al rilascio del permesso di costruire o allo svolgimento di un’attività edilizia, ma anche alla circostanza che l’intervento che si intende realizzare determini un aumento del carico urbanistico ex art. 184 della L.R. 65/2014.
[A] Se un intervento di demolizione e ricostruzione della copertura di un fabbricato per efficientamento energetico debba essere configurato come ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d, del DPR 380/2001) o come manutenzione ordinaria. Quale è inoltre il tratto differenziale dell’intervento di ristrutturazione edilizia, rispetto alla semplice manutenzione ordinaria?
[B] L’art. 3, comma 1, lett. d, del DPR 380/2001, laddove ha inserito nel concetto di ristrutturazione edilizia anche gli “interventi di demolizione e ricostruzione” assistiti da “innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica… e per l’efficientamento energetico”, lo ha fatto con riferimento alla demolizione di interi edifici esistenti?
Sul discrimine chiarito dalla giurisprudenza tra gli edilizi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, risanamento e recupero conservativo, e in particolare sul concetto di alterazione della struttura dell’edificio e della distribuzione interna della sua superficie.
[A] Il mutamento di destinazione d’uso da cantina a civile abitazione rientra tra gli interventi edilizi per i quali è necessario il rilascio del permesso di costruire?
[B] Se, ai fini della distinzione tra interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, il cambiamento della destinazione d’uso comporti ex se un intervento inquadrabile come ristrutturazione edilizia.
[A] Quali sono gli interventi edilizi c.d. minori e [B] quali sono le caratteristiche della manutenzione straordinaria e [C] della ristrutturazione edilizia.
Sulla qualificazione dell'intervento edilizio comportante la realizzazione di una scala interna (tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia)
Sul frazionamento in plurime unità abitative, sulla redistribuzione degli spazi interni e sulla realizzazione di un soppalco prima e dopo il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.
Sulla corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 242, comma 1, della legge regionale n. 65 del 2014, il quale afferma che le modifiche introdotte dalla stessa legge regionale 65 alle categorie d’intervento edilizio in precedenza definite dagli artt. 78 e 79 della legge regionale n. 1 del 2005 “non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo al fine dell'individuazione del titolo abilitativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi”.
Quand'è che un'opera è ascrivibile al concetto di ristrutturazione edilizia e quando invece a quello di manutenzione straordinaria? L'intervento che si risolve, ad esempio, nella chiusura di una porta interna, quand'è che può essere sussunto nell'una e quando nell'altra categoria?
La realizzazione di impianti idrici, sanitari ed elettrici è sufficiente ad integrare la fattispecie del mutamento di destinazione d’uso con opere? Ai fini di una simile qualificazione è necessaria pure l’effettiva utilizzazione abitativa dei locali?
Sull’elemento distintivo della ristrutturazione edilizia rispetto agli interventi di straordinaria manutenzione assoggettabili a mera denuncia di inizio attività: in quale categoria rientrano gli interventi di modificazione della distribuzione della superficie interna e dei volumi e dell'ordine in cui sono disposte le diverse porzioni dell'edificio posti in essere al solo fine di rendere più agevole la destinazione d'uso esistente?
La trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli su intelaiatura metallica, costituisce alternativamente realizzazione di una pertinenza, intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ovvero opera soggetta a permesso di costruire?
Può l’intervento edilizio che comporta un nuovo manufatto o amplia un manufatto preesistente, aumentando la volumetria di un immobile, essere qualificato come manutenzione straordinaria ovvero come lavoro di restauro e risanamento conservativo?
[A] L’interruzione dei termini procedimentali a seguito del preavviso di diniego deve ritenersi applicabile anche al permesso di costruire? [B] Sull’onere motivazionale gravante sull’amministrazione ex art. 10-bis, legge n. 241 del 1990, con particolare riferimento alla qualificazione di un intervento edilizio come manutenzione straordinaria
[A] Sulla possibilità o meno di sostenere, in presenza di un abbassamento e di uno sbancamento del calpestio esterno e della chiusura perimetrale dell’adiacente pergolato, che siano rimasti inalterati l’aspetto e le caratteristiche edilizie del fabbricato: distinzione tra ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo. [B] Sulla possibilità o meno di configurare l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi come manutenzione straordinaria ovvero come restauro o risanamento conservativo
Sull’istallazione di una sbarra in ferro volta all’interclusione di una strada oggetto di legittimo godimento da parte di terzi e sulla possibilità o meno di qualificare l’intervento come opera di manutenzione ordinaria
[A] Ipotesi applicative delle categorie di “interventi di manutenzione ordinaria” e “interventi di manutenzione straordinaria”. [B] Sulla possibilità di qualificare come volume tecnico il sottotetto, che, a fronte di nuova configurazione, risulta accessibile, rifinito, illuminato, dotato di impianto elettrico e potenzialmente collegato al terrazzo
[A] Sull'efficacia o meno dell'ordine di demolizione con riferimento alla successiva presentazione di un'istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001. [B] L'art. 22, comma 2, del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 allude alle varianti cosiddette leggere, che consistono nella realizzazione di interventi edilizi in lieve difformità rispetto al progetto assentito. [C] Sulla possibilità o meno di considerare la creazione di balconi e l'apertura di finestre quale opera di manutenzione straordinaria
[A] L'aumento della superficie e della volumetria non si conciliano con la nozione di manutenzione straordinaria. [B] È illegittimo il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune con il quale si ritenga di poter acquisire l'intero lotto su cui insiste l'opera abusiva, nonché ulteriori diritti appartenenti all'odierno ricorrente, senza in alcun modo avere come parametro la superficie occorrente alla realizzazione di opere analoghe secondo la vigente normativa urbanistica
[A] Sulla qualificazione dell’intervento di tinteggiatura esterna delle facciate. [B] Sull’ordinanza che sanziona il passaggio di un edificio dal colore verde chiaro della facciata al colore rosa
[A] Sulla sostituzione di un preesistente portone con una serranda avvolgibile in metallo. [B] Sull’articolo 6 del D.P.R. n. 380 del 2001, nel testo da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 5 del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40 e dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73, il quale comprende tra l’attività edilizia libera gli interventi di manutenzione ordinaria [comma 1, lettera a)] e assoggetta [comma 2, lettera a)] a una mera previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori, gli interventi di manutenzione straordinaria
[A] I limiti della manutenzione straordinaria sono ravvisabili non solo nel rispetto dei “volumi e delle superfici delle unità immobiliari”, ma anche nell’assenza di “modifiche delle destinazioni d’uso”. [B] Sugli interventi di restauro e/o risanamento conservativo
Sui lavori consistenti nella tinteggiatura delle pareti, il rifacimento dell’impianto elettrico e la realizzazione ex novo dei servizi igienico sanitari
Sulle opere interne che rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 6 d.p.r. n. 380/01, come novellato dal decreto legge n. 40/2010, secondo cui possono essere eseguiti senza titolo abilitativo “gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle munita immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici”
Sulla natura dell’intervento edilizio consistente nella realizzazione della scala interna di collegamento tra piano terra, primo piano e sottotetto, oltre che gli interventi di parziale rifacimento dei solai e della pavimentazione
Sull’installazione di un mero pannello in plastica rigida, infisso al muro e volto ad attenuare il rumore proveniente dalla sottostante e preesistente “pompa di calore”
[A] Un intervento che crea superficie utile non può essere annoverato tra quelli di manutenzione straordinaria. [B] Sulla realizzazione di uno spianamento con modifica della pavimentazione del terreno da vegetale ad inerte
Sulla qualificazione degli interventi consistenti nella sostituzione o il rinnovamento di serramenti e, quindi, di infissi, serrande, finestre, abbaini e cancelli
[A] Sulla tipologia di intervento che consiste nella modifica, pur limitata, delle aperture esterne ed il parziale spostamento e modifica dei vani interni. [B] Sulla possibilità o meno di qualificare un ripostiglio come volume tecnico. [C] Sulla possibilità o meno che si formi il silenzio ai fini dell’applicazione degli oneri di urbanizzazione
Sugli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e/o risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia, su manufatti abusivi non sanati né condonati
Sulle norme che prevedono una semplificazione del regime urbanistico edilizio volta a permettere la realizzazione di impianti per l’utilizzo di energie rinnovabile anche quando essi implichino, per esigenze tecnologiche, modifiche esterne e/o la realizzazione di necessari volumi tecnici
[A] Sulla qualificazione di un intervento che ha comportato un modesto ampliamento di un preesistente vano finestra. [B] Sulla normativa intervenuta a sancire il divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria
Sui componenti di servizi tecnologici, quali prese d’aria, condotte, antenne satellitari e climatizzatori, usualmente posti sulle facciate e sopra i lastrici solari delle costruzioni
[A] Sulla piastrellatura di uno spazio esterno già cementato. [B] Sulla sostituzione del vecchio solaio in strutture lignee di un fatiscente edificio rustico con altro solaio in cemento armato
[A] La realizzazione di un pergolato aperto insistente su una piattaforma rappresenta una nuova costruzione e non una pertinenza. [B] Sulle opere costituenti manutenzione straordinaria