Sulla fedele riedificazione del precedente manufatto per sagoma, superficie e volume, ai fini della qualificazione di un intervento edilizio come ristrutturazione edilizia “leggera”.
[A] Sulle tipologie di demolizione e ricostruzione incluse nella categoria della ristrutturazione edilizia ex art. 3 del D.pr. 380/2001 a seguito delle riforme introdotte dal D.L. 69/2013 e D.L. 76/2020. [B] Sulla necessità che la demolizione e/o il crollo dell'edificio sia intervenuto successivamente alla entrata in vigore del D.L. 69/2013 ai fini della riconduzione dell'intervento di demolizione e ricostruzione non contestuale alla fattispecie della ristrutturazione edilizia.
Se, in tema di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, la possibilità di ricostruire un edificio collassato sia subordinata alla prova che la muratura esistente costituisse parte residua di un vecchio edificio ad uso abitativo.
Sulla nozione di “preesistente consistenza” ai fini degli gli interventi di ripristino di edifici di cui all’art. 3, comma 1, lett. d, del DPR 380/2001, con particolare riferimento a immobili che erano stati edificati prima del 1967.
Nel caso di lavori su un immobile esistente compreso nella fascia di rispetto autostradale è dirimente la qualificazione dell’intervento che si intende effettuare secondo la disciplina dettata dal DPR 380/2001?
L’intervento edilizio comportante un mutamento sia della sagoma che dei prospetti di un condominio necessita del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), del DPR 380/2001?
Sulla distinzione fra le categorie del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento alla realizzazione di un soppalco.
In merito ai presupposti che consentono di ricondurre l'intervento di ripristino/ricostruzione di edifici, alla categoria della ristrutturazione edilizia in luogo di quella di nuova costruzione.
Sui caratteri distintivi tra ristrutturazione “ordinaria” o leggera ex art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001, e “ristrutturazione pesante”, contemplata all’art. 10, comma 1, lett. c) del medesimo corpus normativo.
[A] Il ripristino di un manufatto costituito da alcune rimanenze di mura perimetrali, ovvero un immobile in cui sia presente solo parte della muratura predetta, e sia privo di copertura e di strutture orizzontali, può rientrare tra gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d, del DPR 380/2001? [B] La ricostruzione di un rudere può rientrare nell’ambito della categoria del “restauro e risanamento conservativo”?
[A] Sulle differenze tra la ristrutturazione edilizia “pesante” e la ristrutturazione edilizia “leggera”. [B] La realizzazione di un parapetto fisso o di un balcone rientra nella categoria dei “nuovi edifici” e rileva ai fini delle distanze tra edifici?
Sulla nuova nozione di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.p.r. 380/2001 conseguente alla Legge di conversione n. 91 del 15 Luglio 2022 del D.L. 50/2022.
Sulla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 1, lett. d, del DPR 380/2001, dove era indicato “immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, prima della modifica recata allo stesso articolo dalla Legge 34/2022.
Sulla corretta interpretazione della nozione di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d, del DPR 380/2001, per gli immobili crollati e demoliti e sul superamento dell’indirizzo giurisprudenziale tradizionale.
Sulla differenza tra interventi di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia ed in merito alla riconducibilità dei primi agli interventi di nuova costruzione, anche ai fini del calcolo del costo di costruzione.
Il limite della distanza di 10 metri di cui all’art. 9 del D.M. 1444/1968 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, si applica anche in caso di apertura di una finestra in più rispetto alla situazione precedente?
Affinché un intervento di ricostruzione di edifici crollati o diruti possa rientrare nella categoria della ristrutturazione edilizia, è necessaria, per gli immobili vincolati, la conservazione della medesima sagoma, prospetti, volume, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente?
I limiti della ristrutturazione edilizia ricostruttiva ai sensi della L.R. Toscana n. 65 del 2014, laddove in seguito alla demolizione l'edificio venga ricostruito con una diversa collocazione rispetto a quella preesistente e le criticità riguardo all'ammissibilità ai benefici fiscali del Superbonus 110%
Sui criteri distintivi degli interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo dagli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/2001.
La ricostruzione di un rudere può essere riconducibile nell’alveo della ristrutturazione edilizia laddove il manufatto sia costituito da alcune rimanenze di mura perimetrali, oppure sia presente solo parte della predetta muratura e sia privo di copertura e di strutture orizzontali?
[A] Sulla non condivisibile posizione della Corte di Cassazione Penale circa i limiti degli interventi con demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, let. d), del T.U. n. 380/2001, laddove anche laddove non siano assoggettati a vincolo storico artistico ma solo paesaggistico, consente di qualificarli come ristrutturazione "soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria". [B] Sulla modifica dell'area di sedime mediante un intervento di demolizione e ricostruzione riconducibile alla ristrutturazione edilizia
Se in conseguenza delle modifiche apportate all’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001 dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, il divieto di apportare, con interventi di demolizione e ricostruzione, alterazioni alla sagoma, ai prospetti e alle caratteristiche dell’edificio preesistente sia adesso generalizzato a tutti gli immobili variamente soggetti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali (e non solo agli immobili soggetti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004).
Se in caso di ristrutturazione con cambio di destinazione, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria debbano essere commisurati all’eventuale maggiore somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente, alla luce della normativa della Regione Lombardia.
Sulla posizione della giurisprudenza in merito alla qualificazione di un intervento in termini di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento alla dimostrazione della preesistenza del fabbricato.
[A] In ordine agli elementi di distinzione tra ristrutturazione "ordinaria" e ristrutturazione "pesante" ai sensi del D.p.r. 380/2001.
[B] Sull'incidenza della classificazione dell'intervento quale ristrutturazione pesante sul rispetto del regime delle distanze previsto dalla normativa urbanistica.
Nell’ipotesi di cambio di destinazione d’uso, avvenuta trasformando un solaio di copertura in terrazzo, è necessario il permesso di costruire? Il predetto intervento rientra in un’ipotesi di ristrutturazione edilizia “pesante” di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), D.P.R. 380/2001?
[A] Sulla definizione di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d) del D.p.r. 380/2001 alla luce della novella intervenuta per effetto del D.L. 76/2020, convertito in L 120/2020 e della circolare ministeriale 2 dicembre 2020, e sulla clausola di salvezza per gli immobili in zona omogenea A.
[B] In ordine alla prova della “preesistente consistenza” quale presupposto affinché l’intervento edilizio rigenerativo possa essere qualificato ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d) del d.P.R. 380/2001.
Se con riguardo alla disciplina normativa vigente fino al 2013, la ristrutturazione edilizia doveva conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell’edificio doveva riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi.
Se il pagamento degli oneri di urbanizzazione sia correlato non soltanto al rilascio del permesso di costruire o allo svolgimento di un’attività edilizia, ma anche alla circostanza che l’intervento che si intende realizzare determini un aumento del carico urbanistico ex art. 184 della L.R. 65/2014.
[A] Se un intervento di demolizione e ricostruzione della copertura di un fabbricato per efficientamento energetico debba essere configurato come ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d, del DPR 380/2001) o come manutenzione ordinaria. Quale è inoltre il tratto differenziale dell’intervento di ristrutturazione edilizia, rispetto alla semplice manutenzione ordinaria?
[B] L’art. 3, comma 1, lett. d, del DPR 380/2001, laddove ha inserito nel concetto di ristrutturazione edilizia anche gli “interventi di demolizione e ricostruzione” assistiti da “innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica… e per l’efficientamento energetico”, lo ha fatto con riferimento alla demolizione di interi edifici esistenti?
Sul discrimine chiarito dalla giurisprudenza tra gli edilizi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, risanamento e recupero conservativo, e in particolare sul concetto di alterazione della struttura dell’edificio e della distribuzione interna della sua superficie.
[A] Il mutamento di destinazione d’uso da cantina a civile abitazione rientra tra gli interventi edilizi per i quali è necessario il rilascio del permesso di costruire?
[B] Se, ai fini della distinzione tra interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, il cambiamento della destinazione d’uso comporti ex se un intervento inquadrabile come ristrutturazione edilizia.
[A] Se il tamponamento di un portico, di una pensilina o di una tettoia già esistente configuri un intervento di nuova costruzione o comunque di ristrutturazione edilizia pesante.
[B] Sulla diversa disciplina sanzionatoria prevista dagli artt. 31 e 33 del DPR 380/2001 in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia pesante.
[C] Se l’esecuzione di lavori di ristrutturazione “pesante” in assenza di titolo comporti la sanzione dell’acquisizione del bene e dell’area di sedime.
Quale è l’elemento sostanziale che differenzia la ristrutturazione edilizia ricostruttiva (art. 134, comma 1, lett. h, L.R. 65/2014) dalla ristrutturazione edilizia conservativa (art. 135, comma 2, lett. d, L.R. 65/2014)?
[A] Sulla differenza tra gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, consistenti nel “ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione”, di cui all’art. 134, comma 1, lett. h, n. 4, della L.R. 65/2014 e gli interventi di ripristino di cui all’art. 134, comma 1, lett. i, della L.R. 65/2014.
[B] Sul superamento del precedente orientamento giurisprudenziale, secondo cui per aversi ristrutturazione edilizia ricostruttiva fosse necessaria la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un fabbricato dotato di quelle componenti essenziali idonee come tali ad assicurargli un minimo di consistenza, e sulla conseguente estensione della ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’art. 134, comma 1, lett. h, n. 4, della L.R. 65/2014 all’ipotesi della ricostruzione di edifici, anche ridotti a rudere, dei quali sia possibile risalire alla consistenza iniziale.
Se la verifica ex art. 33, comma 2, del D.P.R. 380/2001 debba essere compiuta dall’Amministrazione procedente all’atto dell’adozione dell’ordine di demolizione o su segnalazione della parte privata durante la fase esecutiva.
[A] Quali sono le caratteristiche che consentono di qualificare un intervento di demolizione e successiva ricostruzione come ristrutturazione edilizia?
[B] Se la possibilità di realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari in deroga agli strumenti urbanistici sia riferito soltanto agli edifici già esistenti.
[C] Sulla motivazione che deve essere espressa dall’Amministrazione per l’annullamento d'ufficio di un permesso di costruire.
[A] Sulle conseguenze e finalità del vincolo imposto dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934.
[B] Quali possono essere gli interventi edilizi consentiti nell’ambito della fascia di rispetto di cui al vincolo imposto dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934?
[C] Se siano ammessi gli interventi consistenti nella demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato nell’ambito del vincolo imposto dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934.
[A] Quali sono gli interventi edilizi c.d. minori e [B] quali sono le caratteristiche della manutenzione straordinaria e [C] della ristrutturazione edilizia.
Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie configura un’ipotesi di ristrutturazione edilizia?
[A] Quali sono i limiti previsti per la ristrutturazione edilizia c.d. ricostruttiva? [B] La realizzazione di un nuovo manufatto può rientrare in una delle fattispecie di ristrutturazione edilizia?
Sulla qualificazione dell'intervento edilizio comportante la realizzazione di una scala interna (tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia)
Nei casi in cui ricorra la demolizione parziale o totale dell'edificio, la ricostruzione che voglia ascriversi nelle ipotesi di ristrutturazione edilizia che caratteristiche deve avere?
Quali sono gli interventi edilizi ammessi e quelli non ammessi nel centro storico fiorentino alla luce della nota variante al regolamento urbanistico contestata da Italia Nostra?
La ricostruzione di un rudere – determinata l’originaria consistenza del manufatto – può essere classificata come un intervento di ristrutturazione edilizia?
Avv. Barchielli e Avv. Faldi. La modesta traslazione in fase di ricostruzione di un edificio in area soggetta a vincola paesaggistico, ai sensi dell'art. 134 della L.R. Toscana n. 65 del 2014
Gli interventi eseguiti sugli immobili ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico che comportino il mutamento della sagoma come devono essere classificati secondo la normativa nazionale succedutasi nel tempo fino ad oggi?
Nell’ipotesi in cui non sia possibile ordinare il ripristino dello stato dei luoghi e l’abuso consista nella modificazione non autorizzata della destinazione d’uso da industriale a residenziale, come si determina la sanzione di cui all’art. 33, comma 3 del D.P.R. 380 del 2001?
La ricostruzione dei ruderi di cui non sia possibile accertarne la preesistente consistenza può essere comunque qualificata come ristrutturazione edilizia, in base all’art. 3, comma 1 lett. d) del Testo Unico dell’Edilizia, così come modificato dal D.L. 69/2013 (Decreto del Fare)?
[A] La semplice realizzazione degli impianti tecnologici e delle tramezzature può essere ritenuta sufficiente a concretare un "mutamento di destinazione d’uso con opere"? [B] Sulla ristrutturazione edilizia cd. “pesante” o “maggiore”.
Può sostenersi che nel caso di edificio situato nella fascia di rispetto autostradale, debbano intendersi precluse solo quelle modifiche che comportano un avvicinamento del fronte al tracciato viario, mentre sono consentiti gli interventi rispettosi del "filo" edilizio preesistente?
Può affermarsi che il mutamento di destinazione di uso di un immobile attuato attraverso la demolizione e ricostruzione configuri un’ipotesi di ristrutturazione edilizia?
In quale categoria edilizia rientrano gli interventi che alterano, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l’originaria consistenza fisica dell’immobile e comportano l’inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi?
L’edificazione di due piani al di sopra di un edificio preesistente può essere assimilabile ad un intervento “manutentivo”? Lo stesso intervento può integrare la nozione di ristrutturazione “leggera”?
Affinché non vi sia "mutamento della sagoma" è sufficiente il semplice rispetto delle linee essenziali ovvero è necessaria una sua vera e propria identità?
[A] L'ampliamento di un fabbricato preesistente può essere considerato pertinenza ai fini urbanistici? [B] Sulla qualificazione di un intervento come ristrutturazione edilizia.
Per restare nell’alveo del concetto di ristrutturazione edilizia di edifici crollati è sufficiente che il fabbricato sia in qualche modo individuabile in tutta la sua perimetrazione?
Sull'attuale disciplina della "ristrutturazione edilizia": quand'è che il manufatto può sottrarsi alle regole in materia di distanze dal confine e/o da altri fabbricati?
Un intervento edilizio può essere definito di “ristrutturazione edilizia” e in particolare di “ristrutturazione edilizia totale” soltanto se “abbraccia tutti gli elementi caratterizzanti l’organismo edilizio”?
Sulla ristrutturazione leggera: è possibile sostenere che il decreto legge “Sblocca Italia” n. 133 del 2014 affermi il principio della neutralità della modifica dei prospetti conseguente all’apertura di nuove porte rispetto alla sussumibilità dell’intervento tra quelli di manutenzione straordinaria?
La semplice conservazione di una sola parete o di spezzoni di parete possono valere ad escludere che vi sia stata la totale demolizione della costruzione preesistente?
Quand'è che un'opera è ascrivibile al concetto di ristrutturazione edilizia e quando invece a quello di manutenzione straordinaria? L'intervento che si risolve, ad esempio, nella chiusura di una porta interna, quand'è che può essere sussunto nell'una e quando nell'altra categoria?
[A] Sulla nozione di ristrutturazione edilizia: la considerazione che gli interventi producano una rilevante alterazione della sagoma del manufatto ed una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile è dirimente ai fini della qualificazione edilizia? [B] In materia edilizia quali opere sono qualificabili come pertinenze?
La realizzazione di tramezzi e il contestuale incremento dei vani, così come l’accorpamento di un locale (una ex cantina ora soggiorno), sono interventi che devono essere qualificati come ristrutturazione edilizia ovvero come risanamento conservativo?
Sulla vigente definizione normativa di “ristrutturazione edilizia”: che rilevanza assumono in merito il requisito temporale ed il rispetto della preesistente sagoma? La modestatraslazione lineare dell’edificio ricostruito comporta necessariamente la qualificazione dell’intervento come “nuova costruzione”?
La realizzazione di una controparete in cartongesso con modifica delle aperture (restringimento della finestra del soggiorno e della porta finestra della camera) può essere qualificata come ristrutturazione edilizia?
La norma sulla distanza di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 si applica anche agli interventi di ristrutturazione? Ai fini dell’applicazione della predetta norma devono ritenersi rilevanti tanto le modifiche dell’area di sedime quanto le variazioni della sagoma?
Sull’elemento distintivo della ristrutturazione edilizia rispetto agli interventi di straordinaria manutenzione assoggettabili a mera denuncia di inizio attività: in quale categoria rientrano gli interventi di modificazione della distribuzione della superficie interna e dei volumi e dell'ordine in cui sono disposte le diverse porzioni dell'edificio posti in essere al solo fine di rendere più agevole la destinazione d'uso esistente?
Sulla valenza percettiva della modifica della “sagoma”: un ispessimento del solaio di copertura di 5 cm e una collocazione del piano di campagna più bassa di 5 cm del piano di calpestio interno possono giustificare il passaggio dalla categoria della “ristrutturazione” a quella della “nuova edificazione”?
La natura di ristrutturazione edilizia può essere attribuita ad interventi, anche di ricostruzione di un edificio, che abbiano generato nuovi volumi ovvero ampliato quelli preesistenti?
È possibile sostenere che la competenza in materia di definizione degli interventi edilizi e dei relativi titoli necessari per gli assentimenti amministrativi, spetti allo Stato e che, di conseguenza, ogni norma regionale incompatibile deve ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto violativa dei precetti di cui agli artt. 3 e 117 Cost.? Ragionamenti intorno al “concetto ‘nazionale’ di ristrutturazione edilizia”
Sulla categoria della “ristrutturazione urbanistico – edilizia” e sull’incidenza che la stessa assume ai fini delle distanze legali prescritte dai regolamenti locali
La ricostruzione di un "rudere" senza il preventivo rilascio del permesso di costruire integra il reato di cui all'art. 44 lett. c) d.p.r. n. 380 del 2001?
Sul regime penalistico delle ristrutturazioni edilizie: la realizzazione in assenza di permesso di costruire di un fabbricato con blocchi di cemento prefabbricato e basamento in calcestruzzo integra un illecito penale o solo amministrativo?
L’intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell'edificio preesistente configura un intervento di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia?
Quali interventi possono ritenersi integrare una ristrutturazione edilizia? Sulla legge n. 164/2014 e sul momento cui occorre far riferimento ai fini della verifica di legittimità delle opere edilizie realizzate
Sulla fattispecie di demolizione e ricostruzione di un fabbricato: qual è l'elemento che, in linea generale, contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione?
[A] Sulla nozione di ristrutturazione edilizia. [B] Sulla rilevanza che la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale assume in presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata
[A] Sulla formazione del silenzio-assenso: sulla rilevanza che a tal fine assumono la denuncia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili nonché, ove dovute, le denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico. [B] Sul termine di prescrizione del diritto al conseguimento del conguaglio del contributo di costruzione relativo alle domande di condono edilizio. [C] La variazione di destinazione d’uso, da laboratorio ad abitazione, di una porzione del fabbricato, attuata fra l’altro mediante lo spostamento di alcuni tavolati interni, la chiusura di una finestra e la riapertura di una finestra al piano rialzato, deve qualificarsi come ristrutturazione edilizia ovvero come restauro o risanamento conservativo? [D] Il mutamento di destinazione d’uso consistente nel passaggio dalla destinazione produttiva a quella abitativa determina un aumento o un decremento del carico urbanistico esistente?
[A] Sugli effetti della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 d.p.r. n. 380/2001, in epoca successiva all’adozione dell'ordinanza di demolizione: dibattito giurisprudenziale. [B] Può un’opera che si estende “su una superficie di mq 650,00 ca. per una volumetria di mc 4.165,00 ca” essere ricondotta ad un’ipotesi di ristrutturazione “leggera”?
L’intervento di totale demolizione e successiva ricostruzione con realizzazione -in sostituzione del preesistente fabbricato, originariamente composto da un piano terra e due piani rialzati- di un immobile costituito da quattro piani fuori terra (piano terra e tre piani rialzati) ed un sottotetto abitabile, oltre ad un vasto piano interrato, è compatibile con il concetto di ristrutturazione edilizia?
L’esplicita negazione che il fabbricato demolito e quello ricostruito abbiano la medesima sagoma esclude a priori la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione?
Sulla ricostruzione di manufatti demoliti con modificazioni tipologiche, variazione di destinazione d'uso e un parziale loro incremento volumetrico, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380 del 2001 per effetto della entrata in vigore del DL n. 69del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, subordinatamente al rispetto dei principi fondamentali fissati dal legislatore nazionale in materia di governo del territorio, dall'art. 79, comma 2, lettera d), della legge della Regione Toscana n. 1 del 2005
Sulla necessità o meno, ai fini della qualificazione di un intervento come ristrutturazione in area soggetta a vincolo ex d.lgs. n. 42 del 2004, che l’immobile demolito e quello ricostruito abbiano la “medesima sagoma”, con particolare attenzione all’ipotesi in cui il volume dell’immobile ricostruito sia (leggermente) inferiore al volume di quello demolito
[A] Sull’opportunità di distinguere, all’interno degli “interventi di ristrutturazione edilizia”, le fattispecie della ristrutturazione edilizia cd. pesante e cd. leggera, ai fini dell’individuazione del corrispondente titolo edilizio abilitativo. [B] Sulla necessaria assimilazione, ai fini della disciplina sulle distanze legali tra fabbricati, degli interventi di ristrutturazione edilizia cd. pesante a quelli di nuova costruzione, con particolare riferimento all’ipotesi in cui gli interventi abbiano determinato uno stravolgimento dello stato di fatto preesistente
Sulla impossibilità di qualificare come ristrutturazione la realizzazione di un manufatto sorto al posto di un precedente fabbricato diverso per dimensioni e destinazione
Le opere che nel loro insieme presentano un carattere trasformativo ed innovativo del fabbricato preesistente tale da configurare per lo più un intervento di ristrutturazione edilizia, specie in considerazione della modifica parziale della sagoma del fabbricato e dei prospetti relativi ai terrazzi, nonché per la realizzazione di ulteriori volumi costituiti dai porticati non sono riconducibili agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che, ai sensi del comma 4 dell’art. 167, d. lg. n. 42 del 2004
Sulla possibilità di qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione, e non quale ristrutturazione edilizia, nel caso in cui l’edificio preesistente sia stato demolito in forza di un’autonoma pratica edilizia
[A] La disciplina di cui all’art 44 della legge regionale n. 1 del 2005 deve ritenersi applicabile anche con riferimento agli edifici che, pur avendo avuto una destinazione agricola originaria, l’abbiamo poi perduta proprio in esito all’intervento edilizio che si autorizza. [B] Sulla possibilità o meno a norma dell’art. 44 legge regionale n. 1 del 2005, in assenza di Piano Strutturale, di ritenere ammissibili in zona agricola interventi di ristrutturazione edilizia
Gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma anche di demolizione e di successiva ricostruzione, presuppongono sempre che i relativi lavori siano riferiti ad un edificio esistente
[A] Non è tutelabile l’affidamento del privato a mantenere un’opera edilizia abusiva, tenuto conto che nel corso del tempo avrebbe ben potuto avvalersi dell’istituto del condono edilizio. [B] Sui casi in cui l’Amministrazione in caso di ristrutturazione edilizia abusiva può sostituire la sanzione ripristinatoria con quella pecuniaria
Sugli interventi edilizi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l’originaria consistenza fisica di un immobile e comportino l’inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi
Benché l’art. 10, comma 1, lett. c, del d.p.r. n. 380/2001 preveda la possibilità di ristrutturazioni che comportino modifiche di volume (cosiddetta ristrutturazione pesante), ciò non significa che qualsiasi ampliamento di edifici preesistenti debba essere automaticamente ascritto alla fattispecie della ristrutturazione
Sull’art. 30 della legge n.98 del 2013 con il quale è stata introdotta la possibilità di qualificare come ristrutturazione anche interventi che modifichino la sagoma dell'edificio esistente o che comportino attraverso la loro ricostruzione il "ripristino" di edifici "eventualmente crollati o demoliti" e che consente di procedere a ristrutturazione di edificio crollato o demolito a condizione che "sia possibile accertarne la preesistente consistenza"
Gli interventi di ristrutturazione o di manutenzione postulano necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare - ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura
[A] Sulla nozione e sui limiti della “ristrutturazione edilizia” con demolizione e ricostruzione ai sensi della L.R. Toscana n. 1 del 2005 e del D.L. 69 del 2013 (Decreto del fare). [B] Sugli interventi di “sostituzione edilizia” ai sensi dell’art. 78 della L.R. Toscana n. 1 del 2005. [C] Sul concetto di “sagoma”. [D] Sul caso in cui la tecnica utilizzata per la demolizione e ricostruzione sia stata quella del c.d. , consistente non già ad una integrale demolizione dell’esistente seguita da successiva ricostruzione ma da una progressiva demolizione e contestuale ricostruzione, per parti, dell’edificio medesimo. [D] Sull’obbligo di rispetto della distanza minima di m. 10 per le ipotesi di “nuovi edifici”, nei quali rientrano anche le di cui alla legislazione toscana. [E] Sull’art. 8, comma 1, punto 2) del DM n. 1444 del 1968 il quale, in zona B, prevede che i nuovi edifici non possano avere altezza superiore a quelli preesistenti e circostanti
In caso di ristrutturazione edilizia il pagamento degli oneri di urbanizzazione è dovuto solo nel caso in cui l’intervento abbia determinato un aumento del carico urbanistico
Sulla ristrutturazione edilizia, sulla demolizione e ricostruzione e sul rispetto della sagoma in seguito alla novella legislativa del 2013 (d.l. n. 69 del 2013)
[A] Sulla nuova definizione normativa di ristrutturazione di cui all’art. 30 d.l. 692013 e sugli effetti riguardo alla modifica della sagoma. [B] La distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale
Sui limiti della “ristrutturazione edilizia”, anche riguardo al concetto di “sagoma”, in seguito alla modifica dell’art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 da parte del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del “fare”)
[A] Sul piano della ricostruzione dogmatica della DIA, va rilevato che, a seguito della decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (29 luglio 2011 n. 15), risulta ormai acclarato che la denuncia di inizio attività non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita. [B] Esula dal concetto di ristrutturazione edilizia la ricostruzione di un edificio che risulti già completamente demolito
Sul quarto comma dell’art. 33 del D.P.R. n. 380 del 2001 secondo cui “qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente”
Alla stregua nuova formulazione dell’art. 3, comma 1, lett. d) del DPR n. 380/2001, la demolizione e la ricostruzione ben possono comportare aumenti della superficie utile, sempre che “l’aumento non sia espressamente vietato dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale comunale”
Sulla possibilità o meno da parte della legislazione nazionale, di un ampliamento concettuale della nozione di ristrutturazione edilizia, sino ad ammettere che essa possa implicare modifiche a volume, sagoma, ed area di sedime
Una ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura
Sui lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo per il quale non sia ancora stata definita la procedura di condono edilizio
[A] Sull’elemento che contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione. [B] Con la modifica introdotta dal D.Lgs. 301/2002 la nozione di ristrutturazione è stata ulteriormente estesa, al fine di conservare una logica normativa è necessaria una interpretazione rigorosa e restrittiva del mantenimento della sagoma precedente
L’art. 5, c. 9, d.l. n. 70/2011, con una disposizione di carattere eccezionale, ammette la realizzazione di interventi di demolizione e ricostruzione con “modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti”
[A] Anche ai sensi dell’art. 140 della L.R. toscana n. 1 del 2005, ai fini della qualificazione delle opere oggetto dell’istanza di sanatoria, deve essere effettuata una valutazione unitaria. [B] Sulle sanzioni applicabili alla ristrutturazione edilizia senza titolo di cui all’art. 79, 2° comma, lettera d), della L.R. toscana n. 1/2005
Sull’applicabilità o meno dell’art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e delle disposizioni che riguardano le dotazioni standard di parcheggi, anche agli interventi di ristrutturazione edilizia
Sulla possibilità o meno di considerare ristrutturazione gli interventi edilizi consistenti in edifici o corpi di fabbrica realizzati in aderenza o in connessione col fabbricato originario
Sugli interventi edilizi che alterino anche sotto il profilo della distribuzione della superficie interna, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportino la modifica e la ridistribuzione dei volumi
Sulla necessità di distinguere, da un lato, il “decoro architettonico” dell’edificio che trova disciplina solo nell’art. 1120, 2° comma, c.c. ed è rimesso ai rapporti condominiali e, dall’altro, la disciplina edilizia ed urbanistica, rispetto alla quale il riferimento dell'art. 10, lettera c), del D.P.R. 380/2001 a sagoma e prospetti non può estendersi, alla stregua di un criterio di ragionevolezza, proporzionalità e sussidiarietà dell’intervento pubblico autoritativo, agli interventi minori esterni all’edificio
[A] Sulla sussistenza dell’interesse pubblico in re ipsa all’annullamento del titolo non conforme alla vigente normativa urbanistico-edilizia. [B] Sulle ragioni per le quali l’imposizione della costruzione del nuovo fabbricato nel rispetto della precedente sagoma va intesa come coessenziale al rispetto della disciplina dell’istituto della ristrutturazione edilizia
[A] Sul presupposto imponibile per il pagamento dei contributi di urbanizzazione. [B] Affinché sia ravvisabile un intervento di ristrutturazione edilizia è sufficiente che risultino modificati la distribuzione della superficie interna e dei volumi, ovvero l’ordine in cui risultavano disposte le diverse porzioni dell'edificio
[A] Su una terrazza coperta con struttura in ferro e tetto in plexiglass di dimensioni massime in pianta di circa ml. 10,20 x 5,00. [B] Sul titolo edilizio necessario alla realizzazione di una scala esterna in c.a. con dimensioni massime in pianta di circa 5,15 x 1,40 ml. [C] Sul titolo edilizio necessario per la realizzazione di un forno per esterno di dimensioni massime in pianta di circa ml 2,40 x 1,60
[A] Sulla qualificazione delle opere consistenti nella realizzazione di pavimentazioni, intonaci e impianti. [B] Sugli interventi edilizi che alterano, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportano l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi
La realizzazione di una tettoia, indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale, è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia
[A] Sull’evoluzione della normativa e della giurisprudenza riguardo alla “ristrutturazione edilizia”. [B] La ristrutturazione edilizia "pesante" consente, per costante giurisprudenza, di modificare l'edificio anche sotto il profilo della volumetria e della sagoma, ma le modifiche volumetriche possono consistere unicamente in diminuzioni o trasformazioni (diversa ricomposizione dei volumi) ed in incrementi volumetrici modesti
Sulla sentenza della Corte Costituzionale sulla legge della Regione Lombardia e sulla possibilità o meno che possa ricondursi alla nozione legislativa di “ristrutturazione” (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d, del DPR 380/2001), l’attività di demolizione e successiva ricostruzione senza rispetto della sagoma preesistente
[A] Sul regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi tra quello vigente al momento dell’irrogazione della sanzione e quello in vigore all’epoca della realizzazione dell’abuso. [B] Sulla possibilità di ricomprendere nel concetto di ristrutturazione (purché non realizzata mediante demolizione e ricostruzione) anche modifiche del volume (cioè, anche ampliamenti), della sagoma e delle superfici
[A] Sulle addizioni meramente funzionali previste dall’art. 79, comma 2, lett. d), n. 3 della L.R. Toscana n. 1 del 2005. [B] Sulla sostituzione edilizia ai sensi dell’art. 78 della L.R. n. 1/2005, sugli incrementi volumetrici e sul testo novellato dall’art. 13 della L.R. n. 40/2011. [C] L’art. 44 della L.R. n. 1/2005, riguardo alle nuove costruzioni in zona agricola, costituendo norma successiva nel tempo e di grado superiore nel sistema della gerarchia delle fonti, prevale sul NTA difformi
[A] Sull’esenzione o meno dal pagamento degli oneri concessori quando lo strumento urbanistico si limita ad autorizzare una destinazione d’uso implicante la realizzazione di opere astrattamente qualificabili come urbanizzazioni. [B] Sulla debenza o meno degli oneri concessori nel caso realizzazione di una scuola da parte di un privato. [C] Sulla possibilità o meno che un intervento di ristrutturazione e mutamento di destinazione d'uso non comporti aggravi di carico urbanistico e quindi l'obbligo della relativa corresponsione degli oneri. [D] Sul mutamento di destinazione d’uso di un orfanotrofio in una scuola. [E] Sulla differenza di presupposti tra gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione
La costruzione di una veranda, con conseguente incremento di superficie utile e mutamento di destinazione d’uso della superficie occupata dal balcone che comporta un aumento di volumetria, deve essere qualificata ristrutturazione edilizia
[A] Sull’art. 39, comma 1, della L.R. n. 5/1995, che obbliga all’adozione del piano strutturale i comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato ai sensi del citato art. 40, e l’art. 39 comma 2. [B] Sulla nozione di addizione funzionale costituente ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 79, comma 2, lett. d, della L.R. n. 1/2005. [C] Nonostante l'art. 10, comma 1, lett. c), del d.p.r. n. 380/2001 preveda la possibilità di ristrutturazioni che comportino modifiche di volume (cosiddetta ristrutturazione pesante), ciò non significa che qualsiasi ampliamento di edifici preesistenti debba essere automaticamente ascritto alla fattispecie della ristrutturazione. [D] Sull’art. 44 della L.R. n. 1/2005 e sulla mancanza del piano strutturale
[A] Sul limite in cui possono essere effettuate le modifiche del nuovo fabbricato affinché questo sia compatibile con il criterio di ristrutturazione, senza debordare nella nuova costruzione diversa dalla precedente e come tale soggetta a valutazione alla luce degli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del titolo. [B] La giurisprudenza secondo cui l’area pianificata dal vigente strumento urbanistico primario come “area agricola” non deve essere necessariamente destinata ad attività agricole va coniugata comunque con il contenuto di quelle che sono le concrete decisioni assunte dall’Amministrazione Comunale in sede di pianificazione del territorio
Sugli interventi edilizi che alterano, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l’originaria consistenza fisica di un immobile e comportano l’inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi
[A] Sull’individuazione del vero momento terminale della procedura per il rilascio della concessione ediliziae sulla possibilità o meno di avere riguardo a quello dell’atto di determinazione del contributo. [B] Sulla creazione di due unità immobiliari attraverso la posa in opera di divisori all’interno dell’immobile originario
Le previsioni contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e specificamente le definizioni contenute nell'art. 3, comma primo, prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi
Sull'interpretazione dell’art. 33 comma 4° D.P.R. 380/01 secondo cui “qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma”
Sulla giurisprudenza riguardo al frazionamento edilizio, ossia la creazione da una preesistente unità immobiliare di più distinte consistenze autonomamente utilizzabili, pur nel rispetto della sagoma e della volumetria originaria
Sull'applicabilità o meno dell’art 9, d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, in materia di rispetto delle distanze dalle costruzioni, alle ristrutturazioni che comportino l’ampliamento di edifici
[A] Sugli interventi edilizi interni che provochino una diversa utilizzazione dell'area interessata, come nel caso dell'aumento (da una a due) delle unità abitative. [B] Sulla L.R. 11.3.2005 n. 12, comma 3 bis dell’art. 52 (recante la rubrica ”Mutamenti di destinazione d'uso con e senza opere edilizie”) il quale espressamente dispone che: “I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire”
Il concetto di “nuova costruzione” non riguarda soltanto la realizzazione di un manufatto su area libera, ma include, altresì, ogni intervento di ristrutturazione che renda un manufatto oggettivamente diverso da quello preesistente
Il crollo del manufatto, intervenuto accidentalmente mentre erano in atto lavori regolarmente assentiti con concessione edilizia finalizzata alla ristrutturazione edilizia, non impediscono di ritenere che ci si trovi dinanzi ad una ristrutturazione edilizia
Sulle sanzioni applicabili in caso di modifiche del prospetto dell’edificio (realizzazione di luci irregolari, di una porta finestra non assentita, apertura di una veranda coperta) che incidono sulla facciata dell’edificio
Sulla trasformazione in porta finestra e sulla possibilità o meno che ciò costituisca modificazione dell’aspetto dell’edificio rientrante tra gli interventi di ristrutturazione edilizia
[A] I lavori che comportamento aumento di superficie vanno configurati come interventi di ristrutturazione edilizia e non come restauro o risanamento conservativo. [B] Sulla sostituzione del tetto a spiovente con quello a terrazza
[A] Il fatto che l’edificio di cui si verte venga realizzato in un’area in cui vengono demoliti edifici preesistenti non trasforma ex se l’opera in una ristrutturazione. [B] Il principio della prevenzione in materia di distanze non è applicabile quando l'obbligo di osservare un determinato distacco dal confine sia dettato da regolamenti comunali in tema di edilizia e di urbanistica
Sulla modifica del piano di campagna dell’edificio preesistente e sulla compatibilità o meno con la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione
Sulla natura dell’intervento edilizio consistente nella realizzazione della scala interna di collegamento tra piano terra, primo piano e sottotetto, oltre che gli interventi di parziale rifacimento dei solai e della pavimentazione
La sanzione ripristinatoria, relativamente alle ristrutturazioni edilizie abusive su immobili vincolati, va applicata congiuntamente a quella pecuniaria solo se il ripristino sia ancora possibile
Sull’abbassamento della quota di calpestio, sul conseguente aumento della volumetria e sulla possibilità o meno di qualificare tale intervento come ristrutturazione edilizia
Laddove la ristrutturazione mantenga inalterati i parametri urbanistici ed edilizi preesistenti - l’intervento non è subordinato al rispetto dei vincoli posti da strumenti urbanistici sopravvenuti
L’identità della volumetria e della sagoma costituisce un limite solo per gli interventi di ristrutturazione che comportano la previa demolizione dell’edificio
[A] Sulla differenza tra la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione edilizia. [B] LA ristrutturazione urbanistica effettuata con intervento diretto è una contraddizione in termini, un ossimoro
La sanzione pecuniaria per interventi ristrutturativi risulta essere misura eccezionale, alternativa alla demolizione solo ove risulti l'impossibilità del ripristino
Sulla normativa sul rispetto delle distanze di cui al DM 1444/1968 e sulla sua applicazione o meno in caso di ristrutturazione mediante demolizione di edificio esistente e ricostruzione
Sugli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e/o risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia, su manufatti abusivi non sanati né condonati
Sui casi in cui negli interventi di ristrutturazione edilizia si deve applicare l’art. 41 sexies della legge n. 1950 del 1942 sulla necessità degli spazi da destinare a parcheggio
[A] Sui limiti entro i quali è consentito l’ampliamento di volumetria utile negli interventi di ristrutturazione edilizia. [B] E’ illegittimo lo strumento urbanistico che impone l’obbligo dello strumento attuativo anche per dar corso ad interventi di ristrutturazione edilizia
[A] Sulla costruzione ex novo di un soppalco in muratura di cinquanta metri quadrati. [B] Sulla differenza tra il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia
Nella ristrutturazione a fini di risanamento conservativo ex art. 27 comma 1 lett. c) della LR 11 marzo 2005 n. 12 non è possibile la modifica della sagoma, operazione invece consentita nelle ristrutturazioni pesanti di cui all’art. 10 comma 1 lett. c) del DPR 380/2001
Sugli interventi edilizi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportino altresì l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi
[A] Sulla decorrenza del termine per impugnare il permesso di costruire da parte del terzo. [B] Sulla necessità o meno di applicare disciplina in materia di parcheggi di cui all'art. 41 sexies, l. n. 1150 del 1942 riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d’uso o con recupero abitativo del sottotetto
[A] Sulla differenza fra l'atto di conferma e l'atto meramente confermativo e sull’insussistenza di alcun obbligo per l’amministrazione di riesaminare i propri atti divenuti inoppugnabili. [B] Per qualificare un intervento come ristrutturazione edilizia è sufficiente che risultino modificati la distribuzione della superficie interna e dei volumi dell'edificio
[A] La nozione di ristrutturazione, sebbene soggetta ad interpretazioni variamente estensive da parte della legislazione regionale e della normativa regolamentare, resta tuttavia sostanzialmente ancorata al concetto di intervento non innovativo. [B] Sull’ammissibilità o meno di una traslazione dell’edificio nell’intervento ristrutturazione mediante ricostruzione
[A] Sull’incremento del volume derivante dall’abbassamento del pavimento e sulla possibilità o meno di ritenere che la ristrutturazione rientri nell’ambito degli interventi edilizi assentibili mediante DIA. [B] Sulla mancanza di autorizzazione antisismica e sugli effetti riguardo alla formazione della DIA
[A] Sulla corretta interpretazione dell’art. 10, comma 1, lett. c) del T.U. sull'edilizia, secondo il quale sono subordinati a permesso di costruire "gli interventi di ristrutturazione edilizia che … limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A) comportino mutamento della destinazione d'uso". [B] Sulla rilevanza del mutamento di destinazione d’uso laddove si passi da una categoria funzionalmente autonoma ad una diversa dal punto di vista urbanistico. [C] Sulla potestà legislativa delle regioni in materia di mutamento di destinazione d’uso. [D] Il controllo sulla conformità dell'opera ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali spetta al giudice ordinario senza necessità di disapplicare il titolo edilizio
[A] Sulla doppia conformità urbanistica richiesta per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria e sulla necessità di tener conto o meno degli strumenti urbanistici soltanto adottati e non ancora approvati. [B] Sull’art. 134 della l.r. toscana 1/2005 in merito alla sanzione pecuniaria e sulla sua applicabilità o meno anche agli interventi senza titolo di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d’uso. [C] Sull’art. 134 della l.r. toscana 1/2005 e sul parametro da porre a base di calcolo per l’applicazione della sanzione pecuniaria
L’art. 256 della L.R. Abruzzo n. 6 del 2005 espressamente consente di chiedere l’abitabilità o il recupero abitativo del sottotetto anche in presenza di un condono solo “in itinere” del fabbricato
Sulla distanza di dieci metri tra pareti finestrate imposta dall’art. 9 del DM 1444 del 1968 e sulla sua applicazione o meno riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico e di soprelevazione
Perché possa parlarsi di ristrutturazione è necessaria l’esistenza di un edificio che, pur non abitato o abitabile, sia connotato nei suoi elementi essenziali
Sul rapporto tra l’art. 79, comma 1, lettera “c”, della L.R. Toscana 1/2005 - che sottopone a d.i.a. i mutamenti di destinazione (con o senza opere) nei soli casi tassativamente previsti dalla disciplina locale della distribuzione e localizzazione delle funzioni ex art. 58 – e l’art. 10, comma 1, lettera “c”, del D.P.R. 380/2001, secondo cui la ristrutturazione edilizia comportante cambiamenti di destinazione su immobili compresi nelle zone “A” è subordinata a permesso di costruire
[A] Sulla differenza tra la nozione di “prospetto” e quella di “sagoma” dell’edificio. [B] Sulla trasformazione abusiva in zona vincola di due vani finestra in altrettante porte-finestra
Sulla previa approvazione di un progetto immobiliare unitario mediante il quale si è inteso ricavare una seconda unità immobiliare e sugli oneri concessori dovuti
Sui limiti entro i quali devono essere contenuti gli interventi di ristrutturazione edilizia in genere e sui caratteri ancor più restrittivi della ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione
Sugli interventi di ristrutturazione edilizia e sui casi in cui questi sono soggetti a permesso di costruire anziché a denuncia di inizio attività ai sensi della legge regionale siciliana
Ai sensi della l.r. Campania n. 15 del 2000 il recupero abitativo del sottotetto non può però comportare la modifica dell’altezza di colmo e di gronda né l’inclinazione delle falde
Sulla correlazione tra l’ordine di demolizione e la sanzione pecuniaria nel caso di abuso consistente in una ristrutturazione edilizia eseguita senza titolo
Sugli interventi edilizi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l’originaria consistenza fisica di un immobile e comportino altresì l’inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi
[A] Sull’art. 3 del D.P.R. 380 del 2001, comma 1, lett. d), recante la definizione di “ristrutturazione edilizia”, quale norma di principio inderogabile, oppure quale norma derogabile dalla legislazione regionale. [B] Sulla corretta interpretazione dell’art. 27 della L.R. Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 riguardo al rispetto della sagoma preesistente negli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione
[A] Sulla trasformazione di una cantina in abitazione. [B] Sulla possibilità o meno di qualificare un mutamento di destinazione con opere come risanamento conservativo anziché come ristrutturazione edilizia
[A] Sulla differenza tra il “restauro e risanamento conservativo” e la “ristrutturazione edilizia”. [B] Sulla necessità o meno di notificare il c.d. preavviso di rigetto laddove debba essere adottato un provvedimento inibitorio della denuncia di inizio attività
Le previsioni dell’art. 3 del D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380 importano che alle norme urbanistiche locali non sia consentito di introdurre un concetto di “ristrutturazione” diverso da quello prefigurato dal legislatore nazionale
Sull'applicabilità dell’art. 41 sexies della legge urbanistica, riguardo alla necessità degli spazi da destinare a parcheggio, anche per taluni tipi di ristrutturazione edilizia
[A] Sull’art. 2 della L.R. Lombardia n. 20/1999 che individua i progetti sottoposti a procedura di V.I.A. e quelli assoggettati a verifica preliminare. [B] Non si possono estendere alla fase prodromica - che vede come uniche parti interessate il richiedente e la Regione – le modalità partecipative che sono previste solamente per la fase della valutazione d’impatto ambientale
Sull’inammissibilità di un intervento che comporti la ristrutturazione di un “rudere” e sui caratteri che deve possedere un immobile per non essere considerato tale
Sulla necessità o meno di ravvisare un intervento di ristrutturazione edilizia laddove risultino modificati la distribuzione della superficie interna e dei volumi dell'edificio
Sulla nozione di “ristrutturazione edilizia” e sulla possibilità o meno di eseguire tale intervento in presenza di “residui di muri di pietra facenti parte di un vecchio fabbricato” o di “resti di un vecchio fabbricato”
Sulla ristrutturazione mediante ricostruzione e sulla possibilità o meno per un verso di conservare singole parti del vecchio edificato oggi incompatibili con la nuova disciplina dell’assetto territoriale e per altro verso di alterare intere parti dell’edificio ma in conformità con la normativa vigente
Sul recupero dei sottotetti ai sensi della legge regionale Lombardia n. 12 del 2005 e sulle differenze rispetto alla precedente legge regionale n. 15 del 1996
Sulla nozione di ristrutturazione edilizia e sulla possibilità o meno di considerare tale un intervento che abbia portato aumenti di volumetria o modificazione della sagoma
[A] Al fine di individuare il carattere essenziale o meno di una variante alla concessione edilizia deve aversi riguardo al risultato complessivo dell’intervento. [B] Sulle differenze tra il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia
Sull’ammissibilità o meno di un intervento di ristrutturazione edilizia su un rudere, privo di copertura in muratura, connotato da due soli muri maestri della originaria costruzione
Sulla possibilità o meno di qualificare come ristrutturazione edilizia la realizzazione di nuovi volumi e superfici da destinarsi a rampa di una costruenda scala di accesso al terrazzo e al locale di sgombero o lavanderia
Sulle norme tecniche comunali con le quali si individuano i caratteri della ristrutturazione edilizia in una determinata area e sulle conseguenze in caso di difformità con le definizioni contenute nell’art. 3 del T.U. dell’Edilizia
Sulla possibilità o meno di eseguire opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo mai divenuto oggetto di sanatoria edilizia
Sulla realizzazione di un muro divisorio interno al fine di eliminare la comunicabilità tra le due parti della stessa unità abitativa e sulla qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia o come manutenzione straordinaria
Sulla possibilità o meno di qualificare come ristrutturazione edilizia la realizzazione ex novo di un sottotetto in sopraelevazione con connessa elevazione del primo piano di ml. 1,30
Avv. Massimiliano Mascia. Sull’aumento volumetrico per la realizzazione di volumi tecnici, sulla configurabilità di una nuova edificazione o piuttosto di una ristrutturazione e sulla necessità o meno di permesso di costruire
Sull’aumento volumetrico di 3 mq per la realizzazione di un servizio igienico, sulla configurabilità di una nuova edificazione o piuttosto di una ristrutturazione e sulla necessità o meno di permesso di costruire
Sulla ristrutturazione edilizia mediante la quale si realizza un edificio di due piani in sostituzione di un preesistente edificio di un solo piano e sulla possibilità o meno di effettuarla mediante DIA
Sugli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano incrementi di superficie e di volume ai sensi dell’art. 10, lett. c) del D.P.R. n.380/2001
Sull’art. 63 della legge regionale della Lombardia n. 12/2005 che consente il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto, sulla sua classificazione come ristrutturazione edilizia e sulla derogabilità degli indici o parametri urbanistici ed edilizi
Sulle fattispecie in cui, in caso di totale demolizione e riedificazione di un edificio, deve ritenersi che si versi in ipotesi di ristrutturazione e non di nuova costruzione
La eliminazione di un preesistente balcone e la destinazione a terrazzo di un’area costituente copertura di un manufatto costituisce opera di ristrutturazione edilizia esterna al fabbricato
La sostituzione della copertura di un edificio già esistente quando comporta innovazioni tali da determinare la creazione di un nuovo volume utile per il proprietario - ancorché “tecnico” – rappresenta una sopraelevazione
Il frazionamento edilizio, con creazione da una preesistente unità immobiliare di più distinte consistenze autonomamente utilizzabili, configura una “ristrutturazione edilizia”
Sulla tipologia di interventi qualificabili come ristrutturazione edilizia – e non ristrutturazione urbanistica – in caso di opere da eseguirsi su un distributore di carburanti