La violazione dell'obbligo di esposizione del cartello indicante gli estremi del permesso di costruire, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal provvedimento sindacale, configura ipotesi di reato
Quali sono gli interventi edilizi ammessi e quelli non ammessi nel centro storico fiorentino alla luce della nota variante al regolamento urbanistico contestata da Italia Nostra?
Sono legittime quelle clausole contenute negli strumenti urbanistici comunali che limitano la possibilità di frazionare immobili residenziali nelle zone centrali delle città?
Sulla possibilità o meno di procedere all’edificazione attraverso un intervento diretto in deroga alla previsione di operare attraverso una pianificazione attuativa?
Sulla pubblicazione nell'albo pretorio del regolamento edilizio e sulla necessità o meno che la stessa debba necessariamente risultare dalla certificazione del segretario comunale
[A] Sul Regolamento Edilizio del Comune, con cui si è introdotta la prescrizione per cui la superficie minima dei 45 mq deve essere limitata al 25 % del totale degli alloggi di ogni nuovo fabbricato, mentre per il 75 % la superficie minima deve essere di 60 mq. [B] In una località balneare, la creazione di alveari composti per la loro totalità da unità abitative di minimo taglio assolutamente inidonee al normale vivere civile, finisce comunque per creare dei quartieri fantasma di seconde case che restano praticamente deserte per nove mesi all’anno
Sulla differente decorrenza dei termini di impugnazione delle disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, rispetto alle altre regole che più in dettaglio disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano e nel regolamento edilizio
Solo nel nuovo contesto normativo di cui alla legge regionale 21 aprile 2004, n. 11, dell’art. 13 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 e del DPR 6 giugno 2001, n. 380, per la formazione del regolamento edilizio non è più necessaria l’adozione di un’apposita variante al piano regolatore, ma è sufficiente dotarsi del regolamento secondo le modalità previste per qualunque altro regolamento comunale
Sulla norma del regolamento edilizio comunale che preclude in maniera assoluta la possibilità di recintare l'area in presenza di una servitù pubblica di passaggio, nonché in considerazione dell'interesse pubblico a garantire la fruibilità del centro storico
Per effetto dell’art. 1 del Regolamento edilizio di Napoli del 1935 ed anche dopo il 1942, per tutte le opere ed i lavori da eseguirsi nel territorio comunale, inteso nella sua interezza, era necessario munirsi di preventiva licenza del Sindaco
Sul provvedimento con il quale il Comune, dopo aver accertato che il privato non ha provveduto a mantenere in normale stato di manutenzione la terrazza posta nella parte interna dell’immobile, ha ordinato di provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza e di decoro
I regolamenti edilizi e gli annessi programmi di fabbricazione acquistano efficacia normativa solo dalla data in cui si completa il termine della loro affissione nell'albo comunale
Sulla “manutenzione straordinaria” e sulla trasformazione di un immobile da una a due unità abitative. [B] Sulla legittimità o meno del regolamento edilizio che disciplina il dimensionamento degli alloggi e preclude variazioni di superficie di ogni alloggio qualora la media delle superfici delle nuove unità abitative oggetto di intervento sia inferiore a mq. 50
I regolamenti edilizi comunali non possono imporre, nell’attività costruttiva privata, un limite minimo alla superficie netta di ciascuna unità abitativa
Regolamento Edilizio: Criteri per l’applicazione delle sanzioni previste dal
TITOLO VIII della L.R. 03 Gennaio 2005 N. 1, dal D.Lgs. 42/04 e dalla L. 308/04 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/474 del 20.07.2005
Per antica tradizione, i Comuni sono dotati di una competenza generale in materia di igiene e sanità pubblica; sicché, in mancanza di dati normativi univoci di segno contrario, ad essi e non alle AA.SS.LL. spettano i poteri in materia di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione