In caso di vincolo paesaggistico su un’area, l’obbligo di adottare l’ordinanza di demolizione ha ad oggetto anche le opere assentibili con la sola D.I.A.?
È legittima la misura demolitoria per gli interventi eseguiti in zone vincolate, anche per quelle opere abusive che in astratto, sotto il profilo strettamente edilizio, sfuggirebbero a tale sanzione per i connotati accessori e/o pertinenziali?
Sulla natura perentoria del termine per l’esercizio del potere inibitorio di SCIA e DIA in relazione all’eventuale breve lasso di tempo intercorso tra il “consolidamento” del titolo edilizio e l’intervento dell’Amministrazione.
Se la realizzazione di un accesso su strada pubblica (o di pubblico uso) presupponga non solo l’assenso edilizio delle necessarie opere, ma anche la previa acquisizione dell’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada prescritto dall’art. 22 del Codice della strada.
Se, ai fini dell’esatta individuazione del titolo edilizio utile alla realizzazione di una costruzione e della qualificazione dell’intervento edilizio quale nuova costruzione, possa essere fatto riferimento all’impatto effettivo che le opere generano sul territorio.
Nell’ipotesi di cambio di destinazione d’uso, avvenuta trasformando un solaio di copertura in terrazzo, è necessario il permesso di costruire? Il predetto intervento rientra in un’ipotesi di ristrutturazione edilizia “pesante” di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), D.P.R. 380/2001?
Sull’onere motivazionale “rafforzato” in relazione al rispetto delle condizioni per disporre l’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21 nonies della L. 241/1990 con riferimento ad una SCIA.
L’assenza di una previsione del termine di avvio dei lavori assoggettati al regime della d.i.a. ovvero della s.c.i.a., sia da parte della normativa nazionale, sia da parte di quella regionale, può essere colmata con l’applicazione analogica delle disposizioni riferite al permesso di costruire?
Sulla tardività dell’intervento sanzionatorio del comune in quanto successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività, ai sensi della l.r. n. 1 del 2005 e della l.r. n. 65 del 2014 che non ha portata retroattiva
A fronte di un errore tecnico di realizzazione dell’intervento oggetto di d.i.a., come deve comportarsi l’Amministrazione? Quest’ultima può agire in autotutela?
Quand’è che, a fronte di interventi oggetto di denunce di inizio attività, può parlarsi di autotutela e quando, invece, di potere-dovere di repressione degli abusi edilizi? L’intervento esattamente indicato nella denuncia a quale dei due rimedi può sottostare?
[A] Sul principio di leale collaborazione tra Amministrazione e amministrati e sulla differenza tra “reiterazione pura” e “reiterazione con elementi di novità” a proposito del diniego di una D.I.A. sostanzialmente identica a una precedente oramai definitivamente inibita
[B] Sulla richiesta al Giudice amministrativo di accertare il diritto del ricorrente a realizzare l’intervento edilizio di cui alla D.I.A. presentata
[C] Sulla natura della posizione giuridica del titolare dello ius aedificandi che presenta una D.I.A.
Sulle forme e i limiti temporali di tutela del terzo che affermi di subire una lesione nella propria sfera giuridica in forza dell’avvio delle attività assentite sulla base della denuncia privatistica ex art. 19 L. 241/90
La realizzazione di una veranda chiusa con vetrate - che si aggiunge ad una preesistente casa di abitazione - rientra tra le opere minori soggette a d.i.a.?
La presentazione di una d.i.a. fondata su dichiarazioni non rispondenti alla situazione reale dell'immobile, fa comunque il decorrere di trenta giorni di cui all’art. 23 comma 1 d.P.R. n. 380/2001? La p.a. può intervenire successivamente alla scadenza di tale termine esercitando un potere di “autotutela” ancorché se sui generis? La falsità della dichiarazione presentata esclude di per sé l’esistenza di un affidamento in capo al privato?
[A] Sulla denuncia d’inizio attività: evoluzione giurisprudenziale. [B] Sulla tutela del soggetto, venuto a conoscenza della d.i.a. dopo il decorso del termine per il compimento delle verifiche, che alleghi di essere stato leso dalla denuncia di inizio di attività presentata da altri, con particolare riguardo alla natura dei poteri esercitati dall’amministrazione. [C] Tale soggetto può sollecitare in qualunque momento l’intervento dell’amministrazione ovvero ha l’onere di farlo entro un lasso di tempo stabilito? [D] Quid iuris nel caso in cui il terzo abbia richiesto l’intervento dell’amministrazione dopo il decorso di sessanta giorni dal momento in cui ha avuto piena conoscenza del contenuto lesivo della denuncia di inizio di attività? Il T.A.R. Lombardia addiviene a conclusioni in parte diverse rispetto al giudice d’appello
Il regime di denunzia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio di attività è applicabile a lavori da eseguirsi su manufatti originariamente abusivi?
Deve ritenersi necessaria, prima dell'esercizio sfavorevole dei poteri di controllo e inibitori, la notifica della comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che abbia presentato una d.i.a. ovvero una s.c.i.a.?
Sulla possibilità o meno di eseguire interventi ulteriori su manufatti abusivi non sanati né condonati; in proposito, che rilevanza può assumere la distinzione tra opere pertinenziali e non e quella tra opere soggette al permesso di costruire ed opere realizzabili con d.i.a.?
Il regime di denunzia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio di attività è applicabile a lavori da eseguirsi su manufatti originariamente abusivi che non risultino oggetto di condono edilizio o di sanatoria?
Sul potere dell'Amministrazione - decorso il termine per l'inibizione dell'esecuzione delle opere, di cui all'art. 23, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 - di verificare se l’intervento possa effettivamente essere realizzato sulla base della denuncia di inizio attività e sulla connessa possibilità di esercitare i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall'ordinamento
Può l’Amministrazione ritenere radicalmente inefficace la denuncia di inizio attività già perfezionatasi (e alla quale non si è precedentemente opposta) e, conseguentemente, sottoporre a sanzione demolitoria immediata le opere realizzate sulla base di tale titolo?
[A] Sul regime di generale preferenza per la d.i.a. affermato dalla giurisprudenza: privilegio della celerità e semplificazione quali strumenti per realizzare la procedura più dinamica e meno penalizzante per l’istante. [B] Sulla possibilità per il Comune di utilizzare le risultanze catastali al fine di individuare la destinazione dell’immobile in difetto di indicazione in merito nei titoli abilitativi
Sulla configurabilità o meno dell'inutile scadenza del termine di legge per contestare all'interessato la carenza dei presupposti e dei requisiti per seguire la disciplina procedimentale della denunzia di inizio attività come provvedimento implicito di silenzio-assenso: conseguenze sul piano sanzionatorio
Sulla possibilità o meno di considerare legittimamente effettuata l’attività del privato, difforme dal paradigma normativo, una volta che sia inutilmente decorso il termine previsto ai fini dell’esercizio del potere inibitorio relativo alla dichiarazione di inizio di attività
La d.i.a, una volta perfezionatasi, costituisce un titolo abilitativo che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria
[A] L’ordinanza di sospensione dei lavori ha durata pari a 45 giorni, dopodiché cessa di avere efficacia. [B] Sull'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia delle varianti a permesso di costruire realizzabili tramite DIA
Sul provvedimento inibitorio della DIA e sulla necessità o meno che lo stesso sia preceduto dal preavviso di rigetto o dalla comunicazione di avvio del procedimento
Il potere di autotutela al cospetto di una d.i.a. non si distingue, quanto ai presupposti applicativi, dall’autotutela in via generale prevista dalla legge generale sul procedimento amministrativo
L’esistenza del vincolo paesaggistico impone, quale sanzione, il ripristino dello stato dei luoghi, anche in ipotesi di intervento astrattamente soggetto a denuncia di inizio di attività
Sulle opere assentibili con mera D.I.A. e sull’applicazione o meno della sanzione demolitoria laddove non sia stata ottenuta alcuna previa autorizzazione paesistica
Ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. Edilizia), il provvedimento inibitorio dell'attività edilizia oggetto della DIA deve essere non solo adottato, ma anche notificato, entro termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della denuncia medesima
[A] Sul piano della ricostruzione dogmatica della DIA, va rilevato che, a seguito della decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (29 luglio 2011 n. 15), risulta ormai acclarato che la denuncia di inizio attività non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita. [B] Esula dal concetto di ristrutturazione edilizia la ricostruzione di un edificio che risulti già completamente demolito
Il decorso del termine non produce quale effetto la formazione di un provvedimento tacito di validazione delle opere esposte in d.i.a. e l’amministrazione comunale non perde i poteri di verifica e sanzionatori
La disciplina dettata per la denuncia d’inizio attività non è compatibile con l’istituto del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della l. n. 241/1990
Non è possibile ravvisare un qualche affidamento rilevante del destinatario dell’atto di autotutela nell’ipotesi in cui l’emanazione del provvedimento favorevole o il perfezionamento della D.I.A. derivino da una falsa rappresentazione della realtà imputabile allo stesso richiedente
[A] L'atto inibitorio della D.I.A. ha natura di atto recettizio che, ex art. 21bis della L. n. 241 del 1990, acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata. [B] Sul momento ultimo per l’esercizio del potere inibitorio in caso di notifica a mezzo di servizio postale
L’iter procedimentale disegnato dal legislatore a mezzo degli articoli 22 e 23 del d.P.R. 380/2001 consente l’utilizzo dei poteri inibitori solo durante la pendenza del termine di trenta giorni
Sul termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell’art. 23 del d.P.R. 380/01 e sulle tempistiche a cui fare riferimento ai fini della tempestività del provvedimento inibitorio
Laddove sussista una carenza della documentazione richiesta o comunque dei presupposti di operatività della DIA più che di potere inibitorio in senso tecnico, si è al cospetto di un potere di "verifica della non formazione della d.i.a."
Con la nuova disciplina di cui all’art. 19, comma 6 ter della l. 241/90 è stata definitivamente chiarita la natura della dichiarazione di inizio attività e con essa la disciplina del rimedio assegnato al terzo
[A] Sui termini di decadenza della denuncia di inizio attività ai sensi della legge regionale della Lombardia. [B] Sull’adibizione ad uso pubblico di un'area mediante la c.d. dicatio ad patriam e con il comportamento del proprietario che metta il bene a disposizione della collettività indeterminata di cittadini
A fronte della contestazione della difformità dell’opera realizzata rispetto alla DIA l'Amministrazione non può ingiungere il ripristino dello stato dei luoghi
Sui presupposti in base ai quali l’Amministrazione conserva poteri di controllo, di inibizione e sanzionatori per il caso di difetto dei presupposti per la D.I.A.
Sulle eccezioni alla regola secondo la quale la verifica sui requisiti necessari per legittimare la D.I.A. è riferita alla normativa vigente al momento di presentazione della stessa, anche in caso di modifiche successive
[A] Sull’art. 84, comma 7, della L.R. n. 1/2005 secondo cui “il superamento del termine di venti giorni non preclude la potestà di controllo del Comune e l’adozione dei pertinenti provvedimenti sanzionatori, con la conseguenza che la repressione dell’attività edilizia contrastante con la normativa non deve sottostare all’esercizio dell’autotutela”. [B] Anche in relazione alla D.I.A. sostitutiva del permesso di costruire l’annullamento del titolo giustificante la sanzione pecuniaria ad effetti sananti ex art. 38, comma 2, del citato d.p.r., deve scaturire da vizi procedurali
La DIA e oggi la SCIA non danno vita ad una fattispecie provvedimentale di assenso tacito, bensì riflette un atto del privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge
E’ inammissibile il ricorso contro la comunicazione di conclusione del procedimento amministrativo emanata dal Comune a fronte di una denuncia di inizio attività presentata dai controinteressati
[A] Sull’impugnazione da parte del terzo di una DIA. [B] Sulla concessione in sanatoria rilasciata senza che il Comune si fosse espresso sulla questione della servitù rappresentata dal vicino
[A] Il Collegio ritiene condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la concessione del punto di ormeggio deve essere ricondotta al genus delle concessioni aventi finalità turistico-ricreative. [B] Sulla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6105 del 6.5.2010. [C] Sulla proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime e sulla possibilità o meno che questa costituisca una violazione del divieto di rinnovo automatico posto dalla normativa comunitaria
In Lombardia il legislatore regionale ha ritenuto di dettare una specifica disciplina sulla sorte dei titoli edilizi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011
[A] La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. [B] Sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 164 del 27 giugno 2012 riguardo alla SCIA. [C] Sui limiti cui è assoggettato il potere di controllo di cui dispone l’Amministrazione destinataria di una SCIA e cioè se esso comprenda o meno l’accertamento del presupposto di disponibilità giuridica del bene in capo all’”interessato” presentatore di una SCIA
[A] Sulla rilevanza o meno della presenza del cartello di cantiere ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione del permesso di costruire. [B] L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha riconosciuto la possibilità, in ambito D.I.A. e S.C.I.A., di esperire azioni di accertamento della difformità da legge dei lavori denunciati
Sull'operato dell'amministrazione comunale che, in presenza di una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un intervento edilizio, adotta provvedimenti di sospensione dei lavori o di demolizione dopo che sia decorso il termine di trenta giorni
L’art. 5, comma 2°, lett. c del decreto legge 70/2011, convertito con legge 106/2011, esclude espressamente che la SCIA possa sostituire il permesso di costruire o la DIA alternativa a quest’ultimo
Sull’articolo 22 comma 6 del d.p.r. 380/2001 circa la realizzabilità degli interventi in regime di DIA subordinatamente al preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
[A] Sulla natura della DIA e della SCIA a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (29 luglio 2011, n. 15). [B] Sulla sussistenza o meno della legittimazione a richiedere il titolo abilitativo in materia edilizia da parte del promissario acquirente
Sul silenzio serbato dalla P.A. nel termine perentorio previsto dalla legge per l'esercizio del potere inibitorio in materia di denuncia di inizio attività, anche alla luce della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2011
La sostituzione della s.c.i.a. alla d.i.a. non si pone in contrasto con il processo di semplificazione voluto dal legislatore per gli impianti di telecomunicazione
[A] Sul comma 6 ter , dell’art. 19 della legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 6 del d.l. n. 138/2011 conv in l. n. 148/2011, secondo il quale la denuncia di inizio attività, come la s.c.i.a.: “non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili” e “Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”. [B] Gli atti aventi ad oggetto la classificazione delle strade rivestono natura meramente dichiarativa
Sulla possibilità di un’azione giurisdizionale di accertamento della illegittimità di d.i.a. e s.c.i.a. presentate dai privati, prima dell’esercizio da parte dell’amministrazione competente dell’azione inibitoria di divieto di prosecuzione dell’attività
[A] Sull’impugnabilità o meno della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del d.l. del 13 agosto 2011 n. 138. [B] Sul D.Lgs. n. 195 del 2011 che ha modificato l’art. 31 comma 1 del codice del processo prevedendo, ora, la possibilità che il giudizio possa essere intrapreso anche prima del decorso del termine per la conclusione del procedimento della DIA
Nel procedimento di denuncia di inizio di attività la scadenza del termine perentorio di trenta giorni non impedisce all’amministrazione di esercitare i conseguenti poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall'ordinamento
La DIA si configura strutturalmente come dichiarazione privata di esercizio di attività consentita e costituisce sostanzialmente uno strumento di liberalizzazione di attività private al più annoverabile tra gli istituti lato sensu di semplificazione
Sulla denuncia di inizio attività sprovvista del parere favorevole del soggetto preposto alla tutela del vincolo e sull’obbligo del comune di indire la conferenza di servizi
Sulla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 29 luglio 2011, n. 15 riguardo al regime di impugnazione della DIA, successivamente messa in discussione dal decreto legge 138/2011 convertito con legge 148/2011
Sugli interventi edilizi su manufatti in zona vincolata e sulla necessità o meno che la denuncia di inizio attività sia preceduta dal rilascio del nulla-osta dall'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo
[A] Sull’art. 23, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 secondo cui, in materia di DIA, “qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso”. [B] Nella Regione Campania la realizzazione di parcheggi interrati in aree libere di pertinenza degli edifici cui accedono è soggetta a denunzia di inizio attività solo ove l’intervento sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, altrimenti occorrendo il permesso di costruire
[A] Sul D.L. n. 70 del 2011 e sull’estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA). [B] La SCIA non si applica per le stazioni radiobase in quanto il Codice delle Comunicazioni Elettroniche si pone in rapporto di specialità rispetto al Testo unico dell’Edilizia
[A] Sull’inclusione “tal quale” di piani attuativi in parte ineseguiti all’interno dei nuovi strumenti urbanistici comunali. [B] Sulla c.d. “monetizzazione” delle aree a standard carenti quale prassi derogatoria del principio affermato dall’art. 12 del DPR n. 380 del 2001. [C] Gli spazi a verde pubblico debbono essere funzionali e non ricavati in maniera fantasiosa tanto per adeguarsi formalmente al D.M. n. 1444/1968. [D] Il proprietario di un lotto edificato può sempre sfruttare la potenzialità edificatoria residua. [E] Come è noto, nello sviluppo urbanistico delle zone di completamento e di espansione le opere di urbanizzazione indispensabili sono le strade, perché è proprio il percorso viario a dare una fisionomia ad un comparto edificatorio ed a definire l’ordine e l’armonia dello sviluppo urbano. [F] Sui casi in cui l’abbattimento di un edificio integra un’attività edilizia che certamente rientra nella nozione di inizio lavori. [G] Sulla natura della DIA è in corso da anni un accesso dibattito che dovrebbe trovare soluzione nella imminente decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
[A] Sull’organo competente, tra il Sindaco ed il Dirigente, ad emanare una ordinanza di ripristino del pubblico transito di una strada, nella specie nel ripristino d’un passaggio di uso pubblico su di una strada che si assume utilizzata dalla collettività. [B] Sugli spazi, interni all’abitato e adiacenti e/o aperti sul suolo pubblico, ai sensi dell’ art. 22, comma 3, allegato F della legge 20/3/1865 n. 2248 e in comunicazione diretta con esso. [C] Sul comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione palesata da una situazione dei luoghi che non consente di distinguere la strada in questione da una qualsiasi altra strada della rete viaria pubblica. [D] Il profilo della presentazione della D.I.A. o della SCICA può rilevare ai soli limitati fini della disciplina urbanistica in senso stretto, ma non può esplicare alcun effetto autorizzatorio sul profilo dell’impedimento dell’esercizio di una servitù di diritto pubblico
Sul valore della denuncia di inizio attività per gli interventi edilizi su manufatti in zona vincolata qualora non sia stato ancora rilasciato il nulla-osta dall'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo
[A] Sulla natura giuridica della DIA. [B] Sul divieto implicito nel giudizio amministrativo di azioni di accertamento non espressamente previste. [C] Sulle caratteristiche che deve possedere un pergolato per essere definito tale
Sulla denuncia di inizio attività e sulla necessità o meno che una volta decorsi trenta giorni l’amministrazione debba provvedere ad adottare provvedimenti repressivi soltanto dopo aver adottato atti di autotutela
Il potere inibitorio dell’amministrazione in materia di D.I.A. è – per orientamento costante della giurisprudenza - “estinguibile”, in quanto sottoposto al termine di esercizio perentorio di giorni trenta dalla presentazione della denuncia
Sui limiti all’attività edilizia libera prevista dall’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001, così come profondamente modificato ad opera della legge 73 del 2010
La D.I.A. è un atto di un soggetto privato e non di una pubblica amministrazione, che ne è invece destinataria; essa non costituisce, pertanto, esplicazione di una potestà pubblicistica
Indipendentemente dalla soluzione da dare alla dibattuta questione circa la natura giuridica della Dia, maggiore è il lasso di tempo trascorso tra l'avvio dell'attività stessa e l'esercizio, da parte della P.A., del potere inibitorio e/o di autotutela, e maggiore deve essere il grado di motivazione sulle ragioni di pubblico interesse
A fronte del procedimento attivato mediante denuncia di inizio attività del privato vanno rafforzati e adattati alla particolarità della fattispecie i provvedimenti di annullamento
[A] Sulla possibilità o meno che possano rientrare nella categoria delle cd. varianti di opera la realizzazione di una scala esterna di accesso al primo piano, di una mensola su entrambi i lati con riguardo ai solai di calpestio, di un sottotetto del primo piano, di uno sporto al solaio del sottotetto. [B] La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo individuato la natura di reato formale e di pericolo della violazione paesaggistica, la quale si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio. [B] In area soggetta a vincolo paesaggistico sono vietati anche i lavori eseguiti nel sottosuolo quali quelli di realizzazione di una struttura interrata che, seppure non percepibile doli 'esterno, sì palesa idonea a compromettere i valori ambientali
[A] Sui rimedi esperibili nei confronti di una DIA - ed ora della “segnalazione certificata di inizio attività”, in sigla SCIA, da parte del terzo che si ritenga leso dall’attività in tal modo assentita. [B] Sull’art. 8 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 secondo il quale nelle Zone A, per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico. [C] Sull’interpretazione che consentirebbe di realizzare nel centro storico di Bologna un grattacielo di novantasette metri, in quanto di altezza pari a quella della nota Torre degli Asinelli
[A] Sui casi in cui anche dopo il decorso del termine concesso al Comune per impedire l’avvio dell’attività edilizia comunicata con la DIA, lo stesso Comune può pacificamente intervenire, nell’esercizio dei suoi poteri di controllo. [B] Sulla possibilità o meno per i terzi legittimati di impugnare le determinazioni con le quali il Comune ha ritenuto (in sede di riesame) di non dover esercitare i propri poteri di autotutela riguardo alle opere avviate con la DIA
Per gli interventi rientranti nella sfera applicativa della DIA, quali le opere edilizie non idonee a determinare una volumetria aggiuntiva, in assenza del predetto titolo, è irrogabile la sola sanzione pecuniaria
Sugli interventi edilizi eseguiti su manufatti in zona vincolata e sull’efficacia o meno della denuncia di inizio attività in mancanza del nulla-osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo
La IV Sezione del Consiglio di Stato rimette all’esame all’Adunanza plenaria la qualificazione giuridica e sostanziale della denuncia di inizio attività e quindi natura privata oppure provvedimentale di tale strumento e la definizione dei margini di tutela dei diritti dei terzi. [B] La IV Sezione osserva inoltre che per la S.C.I.A. non è ancora chiara allo stato la ampiezza di applicazione in materia edilizia
Sullo spatium deliberandi dei trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività e sulle eventuali modifiche normative intervenute quanto il procedimento non è ancora perfezionato e la DIA non può produrre effetti
Sulla responsabilità di colui che, in qualità di tecnico professionista assevera - nella dichiarazione inizio di attività (D.I.A.), in maniera difforme dal reale, lo stato dei luoghi in cui si sarebbero successivamente svolte le modifiche di un immobile
[A] Sul più recente orientamento giurisprudenziale riguardo alla natura della D.I.A. [B] Sull’art. 84, comma 7, della legge regionale toscana n. 1/05 e sulla necessità o meno che una volta superato il termine di venti giorni dalla DIA la repressione dell’attività edilizia contrastante con la normativa debba sottostare all’esercizio dell’autotutela
[A] Il diritto comunitario non consente che una normativa nazionale (D.lgs 626/94 prima e D.lgs 81 del 2008 ora), nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori. [B] Non è legittima una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all’allegato II di detta direttiva
In caso di intervento ricadente in zona paesaggisticamente vincolata, il termine di trenta giorni decorso il quale si forma il titolo abilitativo decorre dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ed ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti
Sulla delibera con la quale il Comune approva i nuovi oneri di urbanizzazione e sulla possibilità o meno di applicare gli stessi anche alle denuncie di inizio attività già pervenute ma ancora non efficaci non essendo trascorso il relativo termine dilatorio per l’inizio lavori
Sul potere di autotutela, esercitabile con riferimento ad una d.i.a. anche quando sia ormai decorso il termine di decadenza per l'esercizio dei poteri inibitori e sulla necessità di coordinarlo con il principio di certezza dei rapporti giuridici
[A] Sulla natura giuridica della DIA, tra provvedimento amministrativo a formazione tacita ed atto privato. [B] Sull’art. 84, comma 7, della l.r. toscana n. 1/05, sul superamento del termine di venti giorni e sulla residua potestà di controllo del Comune
Una volta formatosi il titolo edilizio conseguente alla d.i.a., l'intervento in autotutela dell'Amministrazione può essere giustificato soltanto nell'ambito di un procedimento di secondo grado
[A] Sull’intervento di frazionamento di un'unità immobiliare in due unità. [B] Sulla presenza di una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un intervento costruttivo e sui provvedimenti di sospensione dei lavori e di demolizione del manufatto adottati dal Comune dopo il decorso del termine di trenta giorni
Sulla realizzazione di un’opera edilizia in sostanziale prosecuzione di manufatto abusivo non sanato e sulla non assoggettabilità di quanto realizzato alla disciplina della d.i.a
[A] Sulla natura giuridica della D.I.A. e sui due diversi rapporti intercorrenti tra denunciante ed Amministrazione, da una parte, e tra denunciante, Amministrazione e terzi dall'altra. [B] Sulla possibilità o meno di configurare come risanamento conservativo un intervento consistente nella demolizione e ricostruzione del tetto e di ampi tratti di muro perimetrale. [C] Sulla possibilità o meno di configurare come risanamento conservativo un intervento consistente nell’inserimento dei timpani nella copertura dell’edificio
[A] Sull’incremento del volume derivante dall’abbassamento del pavimento e sulla possibilità o meno di ritenere che la ristrutturazione rientri nell’ambito degli interventi edilizi assentibili mediante DIA. [B] Sulla mancanza di autorizzazione antisismica e sugli effetti riguardo alla formazione della DIA
[A] Sulla denuncia di inizio attività e sulla tutela dei terzi quanto al termine per proporre ricorso giurisdizionale. [B] Sull’impugnazione di atti successivi dalla D.I.A. con i quali l’amministrazione informa il terzo in merito alle verifiche effettuate
[A] Sulla natura giuridica della denuncia di inizio attività in edilizia. [B] Sull’efficacia della denuncia di inizio attività qualora siano richiesti specifici pareri da parte della stessa amministrazione o di altri enti. [C] Sulla tutela dei terzi
Sulla natura giuridica della denuncia di inizio attività in edilizia, sulla tutela giurisdizionale del terzo e sulle incertezze che residuano anche dopo la pronuncia del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2009 n. 717
Le norme inerenti la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione non si applicano ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000
Sulla natura dell’azione con la quale il giudice amministrativo viene chiamato ad esaminare le vicende connesse all’istituto della denuncia di inizio attività in materia edilizia
[A] Nella Regione Toscana non rileva disquisire della natura provvedimentale o meno di una D.I.A. in quanto trova applicazione l’art. 84 della legge regionale n. 1 del 2005. [B] La norma che contempla la non computabilità ai fini degli indici di fabbricabilità del maggior spessore dei solai necessario al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico non rileva in sede di accertamento di conformità
[A] Sul dies a quo dal quale far decorrere il termine dei trenta giorni entro i quali possono essere esercitati i poteri inibitori del Comune: tra il momento in cui la D.I.A. perviene allo sportello unico per l’edilizia e quello in cui viene presentata all’ufficio di protocollo. [B] Sulla necessità o meno del preavviso di rigetto ex. art. 10-bis per l’adozione del provvedimento inibitori della DIA
Su un intervento edilizio consistente nella demolizione di un tramezzo, nell’apertura di una porta e nello spostamento di un'altra, cui non abbia fatto seguito un mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, né un aumento della superficie utile
[A] Sugli atti mediante i quali un'amministrazione approva, in sede di piano di lottizzazione, un determinato intervento edilizio, negando poi detto intervento nel momento in cui deve esprimersi sul relativo titolo edificatorio. [B] La responsabilità di chi intraprende l'attività edilizia non può spingersi all'asseverazione di conformità del progetto con norme edilizie che presuppongono valutazioni tecnico-discrezionali. [C] Sull’impossibilità di annullare la DIA ex. art. 21 nonies della l. 241 del 1990 qualora ricorrano valutazioni tecnico discrezionali
Sulla possibilità o meno da parte del Comune di integrare le disposizioni degli artt. 22 e 23 del d.P.R. 380/2001, individuando in modo specifico tutti gli atti che devono essere allegati alla denuncia di inizio attività
Il potere inibitorio previsto dall’art. 84, comma 5, della L.R. n. 1/2005 può essere esercitato entro il termine perentorio di venti giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività
La L.R. Campania n. 19 del 2001 prevede la DIA per lavori che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie sempre, però, che con essi non venga modificata la destinazione d'uso
[A] Sulla differenza tra la “manutenzione ordinaria” e la “manutenzione straordinaria”. [B] Sulla qualificazione edilizia dell’intervento consistente nella sostituzione o il rinnovamento di serramenti e cioè infissi, serrande, finestre, abbaini, sia con l’impiego degli stessi materiali componenti, sia con materiali diversi
Il Consiglio di Stato fa chiarezza sulla natura provvedimentale o meno della denuncia di inizio attività in edilizia, sui poteri inibitori che permangono in capo all’Amministrazione anche dopo il decorso dei trenta giorni, sulla tutela dei terzi controinteressati e sull’ammissibilità di un giudizio atipico di accertamento dinanzi al giudice amministrativo
Sul carattere provvedimentale della denuncia di inizio attività e sul carattere ostativo del decorso dei trenta giorni rispetto all’esercizio dei poteri inibitori
[A] Sul termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo sulla denuncia di inizio attività e sul carattere perentorio o meno dello stesso. [B] Sul momento in cui deve essere attestata la regolarità contributiva mediante la presentazione del DURC. [C] Sul carattere ostativo o meno alla denuncia di inizio attività del mancato pagamento dei diritti di segreteria
[A] Sulla “valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici sulla salute umana” prevista dall’ art. 11 della L.R. Toscana n. 1 del 2005. [B] La denunzia di inizio di attività è idonea a rimuovere il limite all’esercizio dello “ius aedificandi anche in caso di piano di recupero
Sul titolo edilizio necessario, ai sensi della l.r. toscana n. 1 del 2005, per legittimare un intervento in corso d’opera che coinvolge la sagoma del manufatto
[A] Sulla denuncia di inizio attività edilizia e sulla valenza provvedimentale o meno della stessa. [B] Sull’ammissibilità o meno del ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune a fronte di una diffida a rimuovere gli effetti di una DIA illegittima
Sui provvedimenti sanzionatori riguardo alla denuncia di inizio attività una volta trascorso il termine di trenta giorni, in seguito alla nuova formulazione della legge 241 del 1990
Sul decorso del termine di giorni trenta dalla presentazione della denuncia di inizio attività e sui poteri che residuano in capo all’Amministrazione in merito alla conformità urbanistica dell’intervento
Sul termine quinquennale, in luogo dell’ordinario termine di sessanta giorni, per proporre ricorso avverso la denuncia di inizio attività presentata dal vicino
Sulla realizzazione di aperture in un fabbricato, sulla necessità del permesso di costruire oppure della DIA e sulle sanzioni comminabili in assenza di titolo edilizio
Sulla necessità della sola denuncia di inizio attività per l’apposizione di un cancello e sulla necessità di comminare la sola sanzione pecuniaria in luogo della demolizione in caso di assenza della stessa
Sulla denuncia di inizio attività, sui poteri di autotutela che residuano in capo all’Amministrazione e sulla necessità o meno dell’avviso di avvio del procedimento
[A] Sulla posa in opera di ghiaia su una area di ml. 80,80 x 67,70, con contestuale mutamento di destinazione da agricola a deposito ed esposizione di autoveicoli usati. [B] Sugli effetti della sentenza penale di assoluzione nel procedimento amministrativo sanzionatorio
[A] Sulla natura di atto amministrativo o di mero atto privato della denuncia di inizio attività. [B] Sulla validità quinquennale dell’autorizzazione paesaggistica. [C] Sulla ristrutturazione edilizia e sulla possibilità di inserire elementi nuovi
Sull’impianto qualificabile come piattaforma mobile per portatori di handicap e sulla necessità o meno dell’assenso del condominio per la sua installazione
Sulla natura della DIA quale autocertificazione della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per la realizzazione dell’intervento e sui poteri sanzionatori che residuano all’Amministrazione
[A] Sugli interventi qualificabili come “manutenzione straordinaria”. [B] Sugli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi
Sulla nuova formulazione dell’art. 19 legge n. 241 del 1990 e sulla natura della denuncia di inizio attività quale atto privato o quale titolo abilitativo tacito
[A] Sul termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento inibitorio della denuncia di inizio attività. [B] Sul computo del termine dalla data di notifica piuttosto che da quella di adozione. [C] Sul decorso del termine e sulla necessità di un atto in autotutela
[A] La DIA è una fattispecie “a formazione progressiva”, nella quale il titolo abilitativo si forma per effetto di una serie successiva di atti e fatti giuridici. [B] La demanialità o l’uso pubblico possono sussistere indipendentemente dalla sua classificazione
Sulla necessità del consenso di tutti i comproprietari affinché possa perfezionarsi la DIA edilizia, analogamente a quanto richiesto per il permesso di costruire
A] Sulla natura provvedimentale o di atto privato della DIA. [B] Sulla perentorietà o meno del termine di trenta giorni per l’adozione di atti inibitori. [C] Sui poteri sanzionatori o di autotutela che residuano in capo alla P.A. [D] Sulla necessità o meno che nel termine di trenta giorni l’atto inibitorio venga anche notificato
[A] Sulla natura provvedimentale o privata della DIA. [B] Sulla necessità o meno della comunicazione preventiva dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990 in caso di DIA
[A] A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 35 del 2005 all’art. 19 della legge n. 241 del 1990, la denuncia di inizio attività ha assunto la natura di atto tacito di assenso. [B] Sulla possibilità o meno di realizzare tramite d.i.a. un locale sulla terrazza preesistente creando nuovi volumi e modificando la sagoma dell’edificio
[A] Sugli effetti della DIA così come circoscritti dalla più recente giurisprudenza. [B] Sulla natura della DIA secondo il T.A.R. Campania. [C] Sulle innovazioni introdotte dal nuovo art. 19 della legge 241/90. [D] Sui poteri del G.A. nel ricorso avverso il silenzio
[A] Sul momento - presentazione o decorso di trenta giorni - in cui deve essere valutata la legittimità della DIA. [B] Sulle norme introdotte tra la data di presentazione della DIA e la data della sua efficacia
Non sembra che la nuova formulazione dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, recata dalla l. n. 80 del 2005, debba essere necessariamente interpretata come un riconoscimento legislativo del valore provvedimentale della D.I.A
[A] La denuncia di inizio attività si sostanzia nella formazione di un titolo ex lege. [B] La DIA è incompatibile con le nuove norme di ordine generale dettate in tema di comunicazione preventiva dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
La tutela giurisdizionale del terzo che si oppone all’intervento edilizio oggetto di D.I.A. viene assicurata tramite il rito del silenzio, attivato con la procedura del cd. silenzio inadempimento
Poiché nella denuncia di inizio attività la produzione degli effetti tipici si verifica al trascorrere del trentesimo giorno dalla presentazione, l’Amministrazione deve considerare la normativa vigente a tale data
[A] Sulla natura della DIA. [B] Il provvedimento con il quale si ordina di non effettuare l’intervento denunciato non deve essere preceduto dalla comunicazione di cui all’art. 10-bis della legge 241/90
La d.i.a. è un atto abilitativo tacito formatosi a seguito della denuncia del privato e del conseguente comportamento interte dell’Amministrazione. Anche il Tar Abruzzo si discosta dal recente pronunciamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3916
Con la nuova formulazione dell’art. 19 della legge 241/90 il legislatore ha aderito alla tesi che ha qualificato la denuncia di inizio attività come un atto abilitativo tacito. Il TAR Abruzzo si discosta dal recente orientamento del Consiglio di Stato
Con la nuova formulazione dell’art. 19 della legge 241/90 il legislatore ha aderito alla tesi che ha qualificato la denuncia di inizio attività come un atto abilitativo tacito. Il TAR Abruzzo si discosta dal recente orientamento del Consiglio di Stato
Il TAR Abruzzo disattende il recente orientamento del Consiglio di Stato sulla “dichiarazione di inizio attività” affermandone la natura di atto abilitativo tacito
Il TAR Abruzzo disattende il recente orientamento del Consiglio di Stato sulla “dichiarazione di inizio attività” affermandone la natura di atto abilitativo tacito
L'infedele certificazione della conformità urbanistica delle opere oggetto di denuncia di inizio attività configura a carico del professionista il reato ex. art. 481 c.p. "falsità ideologica in certificati"
Nella DIA l’avvenuta formazione, benché in via silenziosa, del titolo edilizio, sposta le possibilità di tutela del privato nell’ambito del giudizio impugnatorio, restando inammissibile il ricorso avverso il silenzio
[1] Sul ricorso per annullamento della DIA. [2] Le autorizzazioni commerciali sono rilasciate anche nel rispetto della cosiddetta normativa di “urbanistica commerciale”
A fronte del comportamento inerte della pubblica amministrazione in relazione alla denuncia di inizio di attività il privato dispone di strumenti sostanziali e processuali ordinariamente associati all’impugnativa del silenzio
La denuncia di inizio attività edilizia ex articolo 22 del d.P.R. n. 380/2001 rimane un atto soggettivamente e oggettivamente privato insuscettibile di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo
La caratteristica fondamentale della d.i.a. è quella di escludere la necessità di un titolo provvedimentale di legittimazione, anche implicito, residuando in capo all’Amministrazione solamente un potere di verifica da esercitarsi di massima nel termine previsto dalla legge
Sul decorso del termine di venti giorni dalla presentazione della denuncia di inizio di attività e sui poteri che residuano in capo all’Amministrazione
A fronte di una denuncia di inizio attività di cui tenere conto, la presunzione di legittimità delle opere intraprese non esime l’Amministrazione da un obbligo di controllo, esercitabile non al di fuori – senza adeguata motivazione – dei limiti temporali generalmente riconosciuti dalla giurisprudenza, come idonei a determinare la consolidazione di situazioni soggettive protette, corrispondenti ad un titolo legittimante, che non fosse tempestivamente dichiarato non conforme all’ordinamento