[A] In ordine ai requisiti strutturali che consentono di configurare una pergotenda quale opera soggetta ad edilizia libera [B] Sui diversi orientamenti espressi in ordine alla rilevanza ai fini della qualificazione di una pergotenda di tamponature laterali amovibili (e nello specifico di vetrate scorrevoli).
Sulla legittimità di un ordine di demolizione riferito ad una pergotenda utilizzata al fine di ampliare la superficie dell' attività commerciale, snaturandone le finalità proprie.
[A] In ordine alle caratteristiche differenziali tra un gazebo e un pergolato.
[B] Sul concetto di precarietà dell’opera, esclusa rispetto alla sussistenza di esigenze permanenti connesse all’esercizio di attività commerciale, ancorché avente carattere di stagionalità.
[C] Se l'esercizio del potere sanzionatorio su opere soggette a CILA richieda il previo esperimento del potere di annullamento in autotutela ex art 21 nonies L 241/1990.
Sulla nozione di pergolato rilevante i fini edilizi assentibile con SCIA: nella stessa può essere sussunta la struttura "costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni e stabilmente ancorata alle parti murarie"?
Può affermarsi che una piscina, regolarmente assentita, costituisca una pertinenza dell’edificio principale, e che l’intervento di copertura sulla stessa insistente sia qualificabile come addizione funzionale della pertinenza?
In quali casi la realizzazione di pergolati è idonea a determinare una trasformazione edilizia del territorio e necessita pertanto del permesso di costruire?
L'istallazione di un "serramento ad impaccamento laterale" (struttura prefabbricata in pali metallici infissi al lastrico solare dell'albergo con tetto costituito da tenda amovibile) può considerarsi, ai fini urbanistici, una semplice tenda, o deve invece essere qualificata come nuova costruzione?
La tenda a scomparsa realizzata con montanti fissi e in parte ancorati su di una pedana, integra un’opera edilizia idonea ad alterare lo stato dei luoghi e pertanto necessitante di titolo abilitativo?
[A] Anche i manufatti, come i pergolati, completamente aperti, possono configurarsi quale “nuova costruzione”. [B] Per costante giurisprudenza inoltre, in pendenza della procedura di condono, non possono essere eseguiti neppure interventi di completamento, senza la previa autorizzazione ex art. 35 l. 47/85
[A] Sui limiti alla collocazione dei pergolati. [B] In pendenza della procedura di condono, non possono essere eseguiti neppure interventi di completamento, senza la previa autorizzazione ex art. 35 l. 47/85, con la conseguenza, che gli interventi, sia pure qualificabili come di manutenzione e di ristrutturazione, ripetono la medesima caratteristica di illegittimità dell’opera principale
[A] Sulla natura giuridica della DIA. [B] Sul divieto implicito nel giudizio amministrativo di azioni di accertamento non espressamente previste. [C] Sulle caratteristiche che deve possedere un pergolato per essere definito tale
[A] Su una tettoia aperta su tutti i lati che, rispetto al bene principale, non esprime una propria autonomia funzionale ed economica. [B] Sulla rilevanza edilizia dei pergolati
[A] Sulla trasformazione da pergolato a tettoia nell’ipotesi di sostituzione di grate a trama larga con materiali impermeabilizzati. [B] Su una copertura realizzata in fogli di policarbonato alveolare semitrasparente
[A] Sulla differenza tra le servitù apparenti e non apparenti. [B] Sulla violazione o meno del diritto di veduta laddove vengano collocate di tende, pensiline, tettoie, pergolati, cabine, gazebi, lenzuoli o cascate di edera
Sulla sussistenza o meno dell'obbligo del rispetto delle distanze per un pergolato in legno con pali infissi nel terreno in tubi di plastica, facilmente rimovibili, aperto su tutti i lati, e con una tettoia composta da assi di legno, ricoperta con un telo in plastica
Costituisce abuso edilizio su area di proprietà comunale la realizzazione di un pergolato in legno antistante l’ingresso di una pizzeria ancorché sia stata presentata denuncia di inizio attività