Se, in tema di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, la possibilità di ricostruire un edificio collassato sia subordinata alla prova che la muratura esistente costituisse parte residua di un vecchio edificio ad uso abitativo.
Sulla nozione di “preesistente consistenza” ai fini degli gli interventi di ripristino di edifici di cui all’art. 3, comma 1, lett. d, del DPR 380/2001, con particolare riferimento a immobili che erano stati edificati prima del 1967.
[A] Il ripristino di un manufatto costituito da alcune rimanenze di mura perimetrali, ovvero un immobile in cui sia presente solo parte della muratura predetta, e sia privo di copertura e di strutture orizzontali, può rientrare tra gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d, del DPR 380/2001? [B] La ricostruzione di un rudere può rientrare nell’ambito della categoria del “restauro e risanamento conservativo”?
Affinché un intervento di ricostruzione di edifici crollati o diruti possa rientrare nella categoria della ristrutturazione edilizia, è necessaria, per gli immobili vincolati, la conservazione della medesima sagoma, prospetti, volume, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente?
In merito alla diversa configurabilità di un cambio di destinazione d’uso giuridicamente rilevante di fabbricato, da “rurale” a “civile”, a seconda che la sua realizzazione sia precedente o successiva alla entrata in vigore dell' art. 9, legge 10/1977 (oggi art. 17 comma 3 lett. a) del D.p.r. 380/2001).
[A] Sulla differenza tra gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, consistenti nel “ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione”, di cui all’art. 134, comma 1, lett. h, n. 4, della L.R. 65/2014 e gli interventi di ripristino di cui all’art. 134, comma 1, lett. i, della L.R. 65/2014.
[B] Sul superamento del precedente orientamento giurisprudenziale, secondo cui per aversi ristrutturazione edilizia ricostruttiva fosse necessaria la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un fabbricato dotato di quelle componenti essenziali idonee come tali ad assicurargli un minimo di consistenza, e sulla conseguente estensione della ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’art. 134, comma 1, lett. h, n. 4, della L.R. 65/2014 all’ipotesi della ricostruzione di edifici, anche ridotti a rudere, dei quali sia possibile risalire alla consistenza iniziale.
La ricostruzione di un rudere – determinata l’originaria consistenza del manufatto – può essere classificata come un intervento di ristrutturazione edilizia?
La ricostruzione dei ruderi di cui non sia possibile accertarne la preesistente consistenza può essere comunque qualificata come ristrutturazione edilizia, in base all’art. 3, comma 1 lett. d) del Testo Unico dell’Edilizia, così come modificato dal D.L. 69/2013 (Decreto del Fare)?
La presenza di un “esiguo frammento di muro” può configurare un rudere? In casi di questo tipo come va qualificata l'area sulla quale tale frammento insiste?
Può ritenersi legittimo e ragionevole il provvedimento con cui si impone un vincolo architettonico su di un edificio in stato di completo abbandono e pressoché ridotto a poco più di un rudere grezzo e fatiscente?
La ricostruzione di un "rudere" senza il preventivo rilascio del permesso di costruire (o, come nella specie, con permesso di costruire illecito o rilasciato in violazione del parametro di legalità urbanistica ed edilizia) integra il reato di cui all'art. 44 lett. c) d.p.r. n. 380/2001? Cosa deve intendersi per ristrutturazione di un edificio preesistente?
La ricostruzione di un "rudere" senza il preventivo rilascio del permesso di costruire integra il reato di cui all'art. 44 lett. c) d.p.r. n. 380 del 2001?
Sulla possibilità – fattuale e giuridica – di procedere alla integrale riedificazione di un edificio di interesse storico, non più esistente in quanto demolito
[A] Ai fini del pagamento degli oneri di urbanizzazione, l’utilizzazione di fatto non va confusa con la nozione di destinazione d’uso rilevante ai fini edilizio - urbanistici. [B] Qualsiasi intervento su fabbricati completamente diruti deve correttamente qualificarsi come di nuova costruzione
Sulla ricostruzione di ruderi ai sensi della nuova disciplina introdotta del decreto-legge n. 69 del 2013 (convertito in legge n. 98 del 2013), che ha sul punto modificato l’art. 3, comma 1, lett. d) del DPR n. 380 del 2001
Una ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura
Per quanto riguarda gli interventi di ripristino di edifici diruti, occorre distinguere l'ipotesi in cui esista un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, dall'ipotesi in cui questo sia privo di copertura
[A] Si ha ristrutturazione edilizia solo in caso di preesistenza di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, e non anche nelle ipotesi di ricostruzione su ruderi di un edificio già da tempo demolito o diruto. [B] Sul principio dell’unitaria programmazione della demolizione e della ricostruzione
[A] Si ha ristrutturazione edilizia solo in caso di preesistenza di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, e non anche nelle ipotesi di ricostruzione su ruderi di un edificio già da tempo demolito o diruto. [B] Sul principio dell’unitaria programmazione della demolizione e della ricostruzione
[A] Sui casi in cui la ricostruzione di edifici in rovina può essere ricompresa tra gli interventi di ristrutturazione. [B] L’amministrazione può imporre la parziale rilocalizzazione e una nuova disposizione del volume
Sulla ricostruzione di un "rudere" e sulla qualificazione di tale intervento come nuova costruzione oppure come ristrutturazione di edificio preesistente
[A] Sugli interventi di ripristino di edifici diruti e sui caratteri che deve possedere il rudere affinché l’intervento non debba essere qualificato come nuova costruzione. [B] Sulla giurisprudenza penale riguardo alla ricostruzione di immobili diruti
[A] Sulla ricostruzione su ruderi o su un edificio già da tempo demolito. [B] Sul Piano di Recupero che autorizza interventi edilizi estrinsecantesi in nuove costruzioni. [C] Sul fatto che i Piani di Recupero possano, ai sensi della L. 457/78, includere anche aree non edificate
Sulla norma contenuta nel regolamento locale in virtù della quale possono essere ricostruiti edifici crollati "aventi testimonianza di esistenza catastale o comunque esattamente identificabili all'interno di atti notarili"
Sulla norma dello strumento urbanistico che consente la ricostruzione dell'edificio diruto che risulti da atti pubblici o da adeguata documentazione probante essere stato esistente
Sull’art. 84 bis della L.P. Trento n. 1 del 2001 che consente la ricostruzione di manufatti esistenti in aree non specificatamente destinate all’edificazione che siano stati danneggiati o distrutti in seguito al verificarsi di un evento calamitoso o di un sinistro
Sulla possibilità di configurare o meno la ricostruzione di ruderi come ristrutturazione edilizia laddove sia effettivamente possibile individuare le loro originarie caratteristiche planivolumetriche
Sui caratteri che deve possedere un edificio esistente per essere sottoposto a ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione e sui ruderi che sarebbero insuscettibili di recupero
Sull’ammissibilità o meno di un intervento di ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un rudere qualora tale possibilità sia prevista dallo strumento urbanistico
Sulla possibilità o meno di invocare l’istituto della ristrutturazione mediante demolizione e successiva ricostruzione per interventi da eseguire su dei ruderi
Sui lavori di ricostruzione di un rudere - dotato di sole mura perimetrali e privo di copertura - e sulla necessità di qualificarli o meno come nuova edificazione
La ricostruzione di un fabbricato distrutto da incendio, costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione, pur non essendo assoggetta ad oneri di urbanizzazione
La ricostruzione di un edificio distrutto da incendio pur costituendo nuova edificazione - e non ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione – non è per ciò stesso necessariamente soggetta al pagamento dei contributi di urbanizzazione