In merito alla corretta interpretazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.lgs 11 febbraio 1998, n. 32 e del rapporto tra liberalizzazione regolatoria circa la localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti da esso operata e la potestà pianificatoria dell'ente.
[A] Se il preavviso di diniego, di cui all’art. 10 bis, l. 241/1990 sia impugnabile laddove a detto preavviso non abbia fatto seguito l’emanazione di alcun provvedimento formale sull’istanza presentata e sia ravvisabile una sostanziale sospensione a tempo indeterminato del procedimento.
[B] Sulla necessaria istruttoria del giudizio di pericolosità emesso dall’ANAS, relativo alla distanza tra impianto di rifornimento carburanti e accessi stradali.
[A] Se le aree di servizio ove si svolga l’attività di distribuzione carburanti e le case cantoniere, costituiscano pertinenza di servizio del demanio stradale (e dunque siano demaniali).
[B] Sulla sdemanializzazione tacita di una strada e sul suo passaggio al patrimonio disponibile dello Stato.
Sull’applicazione, in tema di “responsabilità ambientale”, del canone del “più probabile che non” al fine dell’accertamento della sussistenza del rapporto eziologico tra attività svolta nell’area ed inquinamento della medesima.
Se per gli aspetti diversi dai profili di natura concorrenziale, quale la potestà pianificatoria di Regioni ed enti locali, resti ancora attuale per gli impianti di distribuzione dei carburanti la disciplina dettata dal D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32.
Può l’amministrazione autorizzare la realizzazione di un impianto di distribuzione carburante senza la previa redazione del piano particolareggiato richiesto per la zona dal PRG?
[A] Le disposizioni delle n.t.a. che consentono l’intervento diretto dei privati nella realizzazione di attrezzature sportive o del verde possono avere natura espropriativa? [B] La localizzazione di un impianto di distribuzione di carburante, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 32/1998, può essere esclusa dalla destinazione dell’area a verde pubblico o a verde attrezzato? [C] Che incidenza esercita l’art. 2 d.lgs. n. 32 /98 rispetto alla potestà comunale di individuare le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere realizzati impianti di distribuzione di carburante?
[A] Sulla rilevanza del rispetto delle prescrizioni fiscali ai fini del rilascio e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti stradali di distribuzione di carburante: poteri – doveri di intervento del Comune e unitarietà dell’ordinamento giuridico. [B] Quale soggetto può (e deve) provvedere al versamento dell’IRBA?
[A] Può il giudice amministrativo non esaminare eccezioni d'inammissibilità del ricorso laddove questo risulti palesemente infondato nel merito? [B] È possibile riscontrare una incompatibilità normativa o logica fra le disposizioni di cui al d.lgs. n. 32 del 1998, in tema di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, e quelle del d.P.R. n. 447 del 1998, che ha istituito lo sportello unico per le attività produttive?
Sulle condizioni occorrenti per l’istituzione delle rivendite speciali, in particolare la vendita di tabacchi lavorati presso gli impianti di distribuzione carburanti
Sulla possibilità o meno – posto l’ampio lasso temporale intercorso tra l’entrata in vigore della normativa che ha imposto interventi di razionalizzazione della rete dei distributori di carburante e la sua concreta applicazione - di ravvisare e tutelare un particolare affidamento alla continuazione nella gestione dell’impianto, giustificato solo dal fatto che insiste in quel luogo dal 1956
La compatibilità/conformità dell’impianto di distribuzione del carburante con il Piano carburanti comunale è condizione necessaria e sufficiente per il rilascio delle autorizzazioni e permessi a valenza urbanistico – edilizia
[A] Sulla possibilità o meno che la normativa in materia di liberalizzazione di impianti di distribuzione di carburanti possa consentire un’immunità totale dall’applicazione delle ulteriori regole dettate in sede di pianificazione urbanistica. [B] Sull’art. 59 della legge regionale Toscana n. 28 del 2005 a mente del quale “gli impianti di distribuzione di carburante possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici”
Le disposizioni regionali contenenti vincoli e restrizioni all'accesso e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, quali contingentamenti numerici, distanze e superfici minime, obbligo di rinuncia ad altri impianti, caducate con l'art. 83-bis della legge n. 133/2008, non sono applicabili dalla data di entrata in vigore della legge medesima
La destinazione a verde agricolo di una determinata zona del territorio comunale non osta all'installazione in essa di un impianto di distribuzione di carburante
Sulla particolarità, rispetto al regime dell’insediamento di impianti di carburanti, della realizzazione di un impianto di autolavaggio in una zona a destinazione agricola non pertinenziale ad una stazione di servizio
[A] Sulla possibilità o meno che i distributori di carburante costituiscano volumetria. [B] In sede di riemanazione conseguente al giudicato d'annullamento, la p.a. soccombente è tenuta a riesaminare la questione controversa con un'attenzione tutta particolare, ossia senza apparire eccessivamente prevenuta nei confronti della parte vittoriosa
La funzione di concentrazione dei poteri pubblici incidenti sulla installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, assolta dalla pianificazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fa sì che tutte le condizioni ed i presupposti per il rilascio, sia dell'autorizzazione che del permesso a costruire, siano definite in questa sede
Sulla concessione prefettizzia per i di depositi con o senza serbatoi, per la vendita al pubblico di oli minerali, carburanti, combustibili o lubrificanti
Sulla destinazione a verde agricolo di una determinata zona del territorio comunale e sulla possibilità o meno di installarvi un impianto di distribuzione di carburante
[A] Sulla possibilità o meno di rilasciare un titolo in sanatoria subordinatamente alla realizzazione di ulteriori lavori, al fine di rendere l'opera conforme alla previsione di cui all'art. 167 del D.lgs n. 42 del 2004. [B] Sul Protocollo d'Intesa per il coordinamento delle funzioni in materia di sanatoria degli interventi edilizi realizzati in aree soggette al vincolo paesaggistico ambientale nella Provincia di Napoli, sottoscritto dalla Soprintendenza e dalla Regione Campania in data 25 luglio 2001. [C] Sugli ulteriori interventi in presenza di manufatti abusivi non condonati né sanati
[A] L’art. 83-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, è direttamente applicabile anche nell’ambito regionale riguardo agli impianti di distribuzione di carburante. [B] Il comma 17 dell’art. 83-bis d.l. 112/2008 ha riguardo solo a restrizioni e vincoli “con finalità commerciali”, direttamente incidenti in senso limitativo sulla libertà di concorrenza, ma non anche sulla disciplina urbanistica
[A] Sulla possibilità o meno di insediare i distributori di carburante in zona agricola laddove sussista una contraria disposizione dello strumento urbanistico. [B] Sull’invito della p.a. a presentare un programma di chiusura o adeguamento da parte dell’impresa interessata, laddove sussista l’incompatibilità dell’impianto con l’approvando piano comunale relativo allo loro distribuzione nel territorio. [C] Il decreto impositivo di vincolo storico indiretto deve indicare le finalità che si è inteso perseguire, le caratteristiche e l'ubicazione del bene tutelato, nonché la correlazione del bene stesso con l'ambiente circostante
Il Comune ha la potestà di introdurre – nel settore degli impianti di distribuzione del gas – limitazioni o divieti ulteriori a quelli previsti dalle norme primarie, purché si traducano “in regole ragionevoli e motivate, poste a presidio e salvaguardia di specifiche esigenze di tutela del territorio”
L’Aula consiliare ha votato a maggioranza la legge che adegua la normativa toscana ai principi dell’Unione Europea prevedendo novità soprattutto nella distribuzione dei carburanti
Circolare in ordine agli effetti delle nuove disposizioni statali in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti sulla vigente normativa regionale. Articolo 83bis, commi 17-22 legge 6 agosto 2008 n. 133
Deve essere rimesso alla Corte di Giustizia il quesito interpretativo concernente la compatibilità con il diritto comunitario delle norme regionali e nazionali italiane che prevedono distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti
Gli impianti di distribuzione di carburanti sono catalogabili lato sensu alla stregua di opere di urbanizzazione secondaria e, come tali, suscettibili in via generale di essere realizzati in qualsiasi zona urbanistica
Il D.M. 31-10-2001 “Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti” si limita a sancire la assoluta inderogabilità di tali norme minime di sicurezza ma non esclude che peculiari “condizioni” dei luoghi possano comportare la necessità di un aumento delle distanze minime prescritte
Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 la compatibilità degli impianti di distribuzione carburanti deve essere verificata con le destinazioni d'uso previste dal codice della strada e non con altre destinazioni previste dagli strumenti urbanistici
Sulla destinazione a zona agricola di una determinata area del territorio comunale e sulla possibilità o meno di installarvi un impianto di distribuzione di carburante
Sull'ulteriore potere conformativo dei Comuni, rispetto all’ambito esclusivamente urbanistico, riguardo alle aree nelle quali possono essere istallati gli impianti di distribuzione carburanti
[A] Sull’interesse ad impugnare i provvedimenti edilizi con i quali si “autorizza” la realizzazione di un nuovo distributore di carburanti. [B] Sul concetto di "stabile collegamento territoriale" con il luogo dell'assentito intervento ai fini della sussistenza della legittimazione ad impugnare
[A] In tema di distanze tra impianti di distribuzione di carburanti il concetto di direttrice di marcia coincide con quello di senso di marcia. [B] Il concetto “percorso stradale più breve” implica che la “direttrice di marcia” può svilupparsi in più strade che raggiungono l’impianto preesistente
[A] Sul particolare e rafforzato interesse ad agire dei titolari di distributori di carburante GPL e Metano. [B] Nel caso della costruzione di un distributore di carburante l’ultimazione dei lavori non è di per sé sola sufficiente a far decorrere i termini di ricorso
Sulla localizzazione degli impianti di carburanti, sul “mero adeguamento” degli strumenti urbanistici e sulla necessità di ricorrere a variante degli strumenti urbanistici per la localizzazione degli impianti in determinate zone
L’impianto di autolavaggio annesso ad un distributore di carburanti deve considerarsi “costruzione” ai fini dell’osservanza delle distanze legali e del permesso di costruire
Sui presupposti per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione all’installazione ed all’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti e sugli effetti interrottivi degli atti istruttori
Sulla tipologia di interventi qualificabili come ristrutturazione edilizia – e non ristrutturazione urbanistica – in caso di opere da eseguirsi su un distributore di carburanti