Sulla potestà regolamentare del Comune di dettare limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, in particolare per la tutela della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche.
Nel caso di mancata individuazione del responsabile dell’inquinamento le opere di bonifica di un sito inquinato sono effettuate ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 152/2006?
Sulla legittimità dell’ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 d. lg. n. 152 del 2006 nel caso in cui vi sia stato un comportamento negligente da parte del soggetto ritenuto responsabile.
Sull’accertamento della responsabilità in tema di rifiuti del proprietario del suolo agli adempimenti di cui all’art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/2006 fondato su presunzioni.
[A] Il proprietario “non responsabile” dell’inquinamento è tenuto ad adottare le misure di prevenzione di cui all’art. 240, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 152/2006 e le misure di messa in sicurezza d’emergenza? [B] Le acque emunte da una falda nell’ambito di interventi di bonifica di siti inquinati devono essere ricondotte all’interno della categoria dei rifiuti liquidi o dei reflui industriali?
In materia ambientale e in merito al rilascio di una A.I.A., la prova che la concessione della deroga ai limiti di emissioni fissati dalla legge non rilevi in danno della salubrità dell’ambiente deve essere fornita dal titolare dell’interesse legittimo che ha interesse ad ottenere la deroga?
Se un ordine di smaltimento dei rifiuti rivolto al proprietario di un fondo, in ragione di tale sua qualità, sia legittimo anche in assenza del nesso causale tra la condotta del proprietario e l’abusiva immissione di rifiuti nell’ambiente.
Se sia applicabile il principio di precauzione a fondamento del giudizio negativo di compatibilità ambientale di un progetto di realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti anche pericolosi, in caso di rischi sottesi all’intervento non certi.
Se la valutazione della presenza di sostanze pericolose oltre i limiti di soglia previsti dal D.Lgs. 105/2015 (“Seveso”), ai fini dell’assoggettamento di uno stabilimento alla medesima, possa essere devoluta all’autodeterminazione del gestore attraverso una verifica svolta “momento per momento” sulla base di procedure operative, o debba essere ricavata dalla capacità degli impianti, così come ufficialmente accertata dal provvedimento autorizzatorio di riferimento, quale l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).
In tema di rifiuti, affinché il proprietario del suolo sia condannato agli adempimenti previsti dall’art. 192 del D.Lgs. 152/2006, è necessario che l’accertamento della sua responsabilità sia effettuato in contraddittorio?
[A] Se sussista un’eccezione alla regola secondo cui l’atto endo-procedimentale non è autonomamente impugnabile, nel caso di atti di natura vincolata idonei ad imprimere un indirizzo ineludibile alla determinazione conclusiva.
[B] Se la normativa nazionale (D.Lgs. 152/2006), nella parte in cui non contempli la possibilità di imporre al proprietario del fondo inquinato, non responsabile dell’inquinamento, l’obbligo di eseguire gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e/o di bonifica, risulti compatibile con gli altri principi comunitari in materia di tutela dell’ambiente.
Sull’applicazione, in tema di “responsabilità ambientale”, del canone del “più probabile che non” al fine dell’accertamento della sussistenza del rapporto eziologico tra attività svolta nell’area ed inquinamento della medesima.
Sulla questione se possa essere destinataria di un ordine di bonifica di siti inquinati, ai sensi dell'art. 244 del c.d. codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), una società che si è resa autrice di un inquinamento antecedente alla entrata in vigore del D.gs n. 22/97.
Sulla qualificazione di “rifiuto” nell’ipotesi di assenza di previsioni normative che prevedano, con riferimento a determinate sostanze, uno specifico obbligo in capo al detentore in ordine al loro smaltimento.
L’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica da parte del proprietario interessato fa venire meno l’obbligo dell’Amministrazione di individuare il responsabile dell’abuso?
In materia di responsabilità ambientale (chi inquina paga), qual è il criterio che deve essere utilizzato per imputare un evento ad un determinato soggetto?
Sul canone del ‘più probabile che non’ in materia di responsabilità de proprietario del fondo inquinato. E' possibile sostenere che l’operatore non è tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione se è in grado di dimostrare che i danni in questione sono opera di un terzo e si sono verificati nonostante l’esistenza di idonee misure di sicurezza?
Può l’ascrizione della responsabilità per la causazione di un evento di contaminazione in capo ad un singolo operatore riposare su generiche assunzioni?
Sull'interpretazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006: razionale gestione del ciclo dei rifiuti a tutela della salute pubblica e tutela del paesaggio e dell’ecosistema.
E' possibile sostenere che nel munus publicum del Curatore (finalizzato alla liquidazione del patrimonio per soddisfare i creditori del fallito) non rientri anche l'obbligo di impedire che sui beni che si trovano nella sua disponibilità si realizzino abbandoni ed accumuli di rifiuti?
[A] Sul principio “chi inquina paga”. Profili di analisi: (a) qualificazione della situazione come inquinamento; (b) definizione del contenuto degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica; (c) l’individuazione del responsabile. [B] Il predetto principio può essere invocato al fine di escludere l’applicazione di una normativa nazionale in materia ambientale quando non sia applicabile nessuna normativa comunitaria? [C] La disciplina sull’obbligo di rispristino del danno ambientale può riferisrsi anche a fatti remoti ed antecedenti all'entrata in vigore della stessa?
Sull'obbligo di rimozione dei rifiuti di cui all'art. 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: secondo quali criteri deve essere declinato il dovere di diligenza posto in capo al proprietario del fondo?
In caso di rinvenimento di rifiuti lasciati sul fondo altrui da ignoti, il proprietario può essere chiamato per ciò solo a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area?
Sulla responsabilità gravante sui proprietari e sui titolari di diritti reali o personali di godimento su fondi in cui sono stati illecitamente operati sversamenti di rifiuti.
In caso di rinvenimento di rifiuti abbandonati da parte di terzi ignoti, il proprietario del fondo può essere destinatario di un'ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino che prescinde dall'individuazione a suo carico dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa?
Il potere di ordinanza ex art.14, D.L. vo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 192, D.L.vo n. 152/2006) è assimilabile al provvedimento extra ordinem di cui all'art. 54 D.L. vo n. 267/2000? Che rilevanza assume tale questione sull'individuazione dell'organo competente all'adozione?
Sulla nozione di "profitto conseguito mediante la trasgressione" di cui all'art. 167, comma 5, D.lgs. 42/2004: quest'ultima ha riguardo soltanto al reale incremento del valore dell’immobile ovvero anche alla riduzione di costi relativi alla sua realizzazione?
Sul principio del "chi inquina paga" e sulla possibilità di individuare uno spazio di responsabilità oggettiva: quesiti e risposte di giurisprudenza interna e comunitaria.
In applicazione del principio "chi inquina paga", è possibile ritenere che la fusione per incorporazione possa costituire titolo di responsabilità della Società incorporante?
Il proprietario di un fondo può ritenersi responsabile dello sversamento di rifiuti sullo stesso da altri effettuato sol perché non ha provveduto alla recinzione dello stesso?
L'obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene oggetto dell'abbandono di rifiuti ha natura di obbligazione propter rem?
Sulla vexata quaestio della natura della responsabilità del proprietario di un fondo oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti da parte di ignoti.
[A] Che rilevanza assume, ai fini degli obblighi di rimozione e smaltimento, la titolarità del diritto reale sulle aree interessate dall’abbandono dei rifiuti? [B] L'ordinanza di rimozione dei rifiuti deve essere preceduta dalla preventiva e formale comunicazione dell'avvio del procedimento?
La competenza del sindaco ad emanare le ordinanze in materia di rimozione di rifiuti, ex art. 14 d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi), può essere affermata anche successivamente all’entrata in vigore del d. lgs.18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e fino all’entrata in vigore del il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale)?
La competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2 dell'art. 192, D. Lgs. 152/2006, spetta al Sindaco o al dirigente?
Sulla figura del “responsabile dell’inquinamento” e sulla vexata quaestio della natura della responsabilità del proprietario di un fondo oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti da parte di ignoti: principi giurisprudenziali fondamentali.
[A] La nomina del liquidatore interrompe qualsiasi collegamento tra il fondo in liquidazione e l’obbligo di smaltimento dei rifiuti? Quali interventi possono essere allo stesso imposti? [B] Cosa accade quando vi siano accordi tra i privati per la gestione commerciale di un’area? La responsabilità del proprietario per l’abbandono di rifiuti può essere esclusa dalla sola presenza di interposizioni nella gestione?
[A] Può il privato essere destinatario di un ordine di attivazione personale in tema di misure di ripristino ambientale in ragione di uno stato di contaminazione sostanzialmente riconducibile all’attività posta in essere nello stabilimento prima del suo subingresso? [B] In ipotesi di inquinamento ambientale diffuso può l’autorità imporre misure di riparazione del danno ambientale presumendo l’esistenza di un nesso di causalità in base alla vicinanza degli impianti facenti capo ai soggetti presuntivamente autori della contaminazione al luogo in cui detta contaminazione è stata accertata?
Quali sono i presupposti affinché il proprietario del fondo inquinato possa essere obbligato allo smaltimento dei rifiuti? Può correlativamente ritenersi esistente un generale obbligo di recinzione?
Con riferimento alle aree inserite nei S.I.N.(siti di interesse nazionale), quali procedimenti in materia di imposizione degli obblighi di bonifica possono considerarsi di competenza statale?
Le disposizioni di cui agli artt. 100 (reti fognarie) e 105 (scarichi in acque superficiali) del D. Lgs. 152/2006 hanno natura semplicemente programmatica, o racchiudono, invece, obiettivi vincolanti per le autorità destinatarie?
Qual'è il criterio da utilizzare per l' accertamento del nesso causale tra operatore e inquinamento? E' possibile presumere l’esistenza di un nesso di causalità tra determinati operatori e l’inquinamento accertato attraverso semplici indizi plausibili?
Sulla prova della responsabilità di cui all'art. 192 del codice dell'ambiente, con particolare riferimento all'esistenza di un nesso di causalità fra l'azione o l'omissione ed il superamento —o pericolo concreto ed attuale di superamento— dei limiti di contaminazione.
A seguito della risoluzione del contratto di leasing, può il proprietario che sia rientrato nei suoi poteri ritenersi responsabile della corretta bonifica dei rifiuti di amianto?
Sulla vexata quaestio della natura della responsabilità del proprietario di un fondo oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti da parte di ignoti. Insomma, quali misure è tenuto ad adottare il proprietario non responsabile dell'inquinamento?
Sulla responsabilità del curatore fallimentare sull’abbandono dei rifiuti: la curatela fallimentare può essere destinataria di ordinanze sindacali dirette alla tutela dell’ambiente, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell’impresa fallita?
Sull'abbandono di rifiuti: la curatela fallimentare può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla tutela dell’ambiente in ragione del precedente comportamento omissivo o commissivo dell’impresa fallita?
Sulla contaminazione storica: le misure di prevenzione e riparazione di cui al d. lgs. n. 152/2006 si applicano anche ai soggetti responsabili di eventi di inquinamento verificatisi anteriormente all’entrata in vigore della norma?
L’ordine di rimozione rifiuti può legittimamente essere emesso nei confronti del proprietario dell'immobile nel quale vengono abbandonati i rifiuti in ragione della sola insistenza del diritto reale?
Sulla distinzione tra regolamenti cd. volizioni preliminari e regolamenti cd. volizioni – azioni e sui limiti di esposizione previsti dalla L. n. 36/2001
La curatela fallimentare subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito in tema di abbandono di rifiuti? L'ordine di bonifica può essere intimato al curatore fallimentare?
Può l'Amministrazione, in via generale, dettare disposizioni di “interpretazione autentica” su propri pregressi provvedimenti? In tal senso il privato può esigere l’adozione di un provvedimento di interpretazione autentica sulle determinazioni del Settore Ambiente e Rifiuti della Provincia in ordine alle attività di risanamento ambientale?
Sull'art. 192 d.lgs 152 del 2006: è possibile configurare una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di colui che a qualunque titolo abbia la disponibilità dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti?
[A] L’obbligo di bonifica a carico del proprietario non responsabile dell’inquinamento può avere fonte contrattuale? [B] Lo status di proprietario incolpevole del fondo inquinato preclude all’amministrazione solo di imporgli le misure di prevenzione e di riparazione o anche di richiedergli il rimborso delle spese sostenute per la bonifica eseguita d’ufficio?
La prescrizione contenuta in un atto generale che circoscrive le categorie professionali abilitate ad effettuare le analisi e misurazioni degli agenti inquinanti può essere impugnata dal singolo professionista uti singulus o deve, invece, essere avversata dalla categoria professionale?
Sull’attuale assetto degli obblighi di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino ambientale: può l’amministrazione imporre al proprietario di un'area contaminata, che non sia l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica?
Lo status di proprietario incolpevole preclude all’amministrazione di richiedere al privato il rimborso delle spese sostenute per la bonifica eseguita d’ufficio sui siti oggetto di inquinamento?
È possibile porre a carico del proprietario dell’area inquinata che non sia anche qualificabile come responsabile dell’inquinamento l’obbligo di porre in essere i necessari interventi di bonifica?
Sugli artt. 252 e 242 del d.lgs. n. 152/2006 e sulle competenze dalle stesse norme attribuite al Ministero ed alle amministrazioni provinciali; a quale ente spetta l’adozione di misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza rispetto a siti di interesse nazionale?
Sugli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale e sull’obbligo in capo al proprietario di procedere alla messa in sicurezza e alla bonifica dell’area
Il proprietario di un'area inquinata, non responsabile dell'inquinamento, è tenuto agli oneri imposti dalla Amministrazione pubblica, o ha, invece, una mera facoltà di eseguirli, pena, altrimenti, l'esecuzione d'ufficio?
Sull’accertamento relativo all’individuazione del responsabile dell’inquinamento e del nesso di causalità che lega il comportamento del responsabile all’effetto consistente nella contaminazione
Sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale: il proprietario di un'area inquinata, non responsabile dell'inquinamento, è tenuto agli oneri imposti dall’Amministrazione pubblica, ovvero ha, con riferimento agli stessi, una mera facoltà di esecuzione?
A quali soggetti possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale?
Sulle misure di prevenzione che, anche il proprietario non responsabile dell’inquinamento, è tenuto comunque ad adottare: l’obbligo di adottare le predette misure sussiste anche in relazione alle contaminazioni storiche?
Il proprietario che, in base ad una norma di legge, abbia la sola titolarità formale del diritto dominicale e non anche la titolarità delle funzioni di gestione del bene, può essere chiamato a sostenere le spese dell’attività sostitutiva posta in essere dalla pubblica amministrazione per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale delle aree inquinate?
Sull’individuazione degli interventi che il proprietario dell’area non responsabile dell’inquinamento possa essere obbligato ad effettuare; con particolare riferimento alla facoltà riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato di intervenire volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità
Sull’attuale conformazione del principio “chi inquina paga” e sull’impossibilità per l’amministrazione di imporre l’obbligo di bonifica o di messa in sicurezza al proprietario incolpevole, ove manchi ogni sua responsabilità
In ambito amministrativo, la riferibilità ad un soggetto di un cospicuo abbandono di materiali su di un’area e la sussistenza dell’effettivo nesso eziologico fra la condotta e l’evento (contaminazione dell’area) rispondono al criterio della preponderanza dell’evidenza ovvero a quello della condicio sine qua non (di marca penalista)?
Sull’individuazione del responsabile dell’inquinamento; l'imputazione dell'inquinamento ad un determinato soggetto può avvenire sia per condotte attive che per condotte omissive? La relativa prova oltre che in forma diretta può essere data anche in forma indiretta?
Sul soggetto sul quale gravano, ai sensi dell'art. 242 d.lg. n. 152 del 2006, gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione; in particolare sulla posizione del proprietario nel caso di affitto del bene a terzi
[A] I princìpi dell'Unione Europea in materia ambientale sanciti dall'art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dalla direttiva 2004/35/U.e. del 21 aprile 2004 (articoli 1 ed 8 n. 3; 13 e 24 considerando) - in particolare, il principio per cui "chi inquina, paga", il principio di precauzione, il principio dell'azione preventiva, il principio, della correzione prioritaria, alla fonte, dei danni causati all'ambiente – ostano ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245 e 253 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e d'impossibilità d'individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di ottenere da quest'ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all'autorità amministrativa d'imporre l'esecuzione delle misure di sicurezza d'emergenza e bonifica al proprietario non responsabile dell'inquinamento? [B] In materia di inquinamento può venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva gravante sul proprietario semplicemente in ragione di questa sua qualità? [C] Può il superamento delle soglie di concentrazione degli inquinanti essere ricondotto all’attività del proprietario del terreno sulla base della mera compatibilità tra sostanze inquinanti e attività di produzione di calcestruzzo?
Su chi incombe l’obbligo di adottare le misure (urgenti o definitive) idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento? Sulla corretta individuazione del soggetto tenuto ad effettuare, in caso di inquinamento, i necessari interventi di bonifica e di ripristino
Sulle matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione: la qualificazione dei materiali di riporto come “fonti di contaminazione” prevale sulla qualificazione di “matrici ambientali” e impone di intervenire su tali materiali con le specifiche modalità previste dal citato art. 3 comma 3, anziché con le procedure ex artt. 242 ss. del Codice dell’ambiente?
Sulla bonifica dei luoghi con smaltimento dei rifiuti presso i centri autorizzati: l’attività di raccolta di veicoli sottoposti a sequestro giudiziario o amministrativo è compatibile con quella di smaltimento di autoveicoli fuori uso?
Sulla procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06 introdotta dalla legge 22 maggio 2015, n. 68; in particolare sui verbali di prescrizione di cui all’art. 318-ter del citato decreto legislativo: dubbi del T.A.R. Toscana in merito alla giurisdizione e alla legittimità costituzionale
Sul coinvolgimento del proprietario del terreno, quand’anche non sia responsabile dell’inquinamento, nelle spese di messa in sicurezza e di bonifica del sito: sull’istituto dell’onere reale
Sul rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera: può essere condivisa la tesi secondo cui, essendo lo stabilimento in funzione dagli anni ’50 e non essendo stato lo stesso mai modificato, sol per questo si sarebbe dovuta rinnovare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera?
[A] Può l’invocazione del principio di precauzione, di cui non è fatta menzione in alcuna parte del provvedimento impugnato, giustificare comunque l’atto amministrativo, ovvero, tale elemento assurge ad integrazione postuma della motivazione in sede giudiziale. [B] Sui tratti giuridici del principio di precauzione. [C] Può la deliberazione giuntale adottata ex art. 29-decies, n. 9, del d.lgs. n. 152/2006, limitarsi a disporre la mera sospensione dell’attività, senza disporre alcun termine di durata di tale misura? Può tale termine essere ritenuto implicito in ragione dell’asserita identificazione del dies ad quem con il momento dell’adempimento?
[A] Sugli effetti dell’esercizio del potere di convalida mediante ratifica spettante all’organo competente, di cui all’art.6 L. 18 marzo 1968 n. 249. [B] Può l’attività svolta dal ricorrente per avviare a soluzione la vicenda del materiale inquinante contestato (e consistente nella predisposizione del piano di caratterizzazione, nella partecipazione alla conferenza di servizi e nella delimitazione del cumulo di terre e rocce contenente crisolito) essere interpretata come volontario avvio della procedura di bonifica?
Sull’ampiezza applicativa che l’istituto della culpa in vigilando del proprietario può trovare nell’individuazione dei soggetti obbligati ad effettuare operazioni di bonifica di aree contaminate a seguito di sversamento di idrocarburi
Sull’incidenza che la cessione del ramo di azienda assume ai fini degli obblighi di bonifica di cui alla disciplina recata dalla parte IV, Titolo V del d.lgs. n. 152/06
Sull’individuazione del soggetto obbligato alla caratterizzazione, all’analisi di rischio e alla bonifica o alla messa in sicurezza dei siti contaminati: accertamento fattuale e nesso di causalità
[A] Sul rapporto tra VIA e autorizzazione integrata ambientale (AIA). [B] Sulla doppia qualificazione dell’amianto, come rifiuto pericoloso in natura, e come rifiuto non pericoloso quanto viene impedita la dispersione delle fibre. [C]. In presenza di un’offerta di bonifica da parte del proprietario incolpevole, o da parte di terzi, è necessario che tale soluzione, comportando un risparmio di spesa pubblica, sia esaminata prioritariamente?
[A] Provvedimenti impositivi dell’obbligo di bonifica: strumento di tutela del diritto dominicale o dell’ambiente e della salute collettiva? [B] Sulla distinzione tra “provvedimenti amministrativi” ed atto avente rilievo civilistico di interruzione della prescrizione
Sul danno ambientale e gli obblighi gravanti sul proprietario del sito inquinato: risposte della Corte di giustizia alle questioni proposte dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla Direttiva 2004/35/CE in merito alla normativa nazionale che non prevede la possibilità per l’amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione
Sull’individuazione del soggetto gravato dall'obbligo a provvedere alla messa in sicurezza e all'eventuale bonifica del sito inquinato: chiara distinzione operata dal legislatore nel Titolo V della Parte IV, del d.lgs. n. 152/2006 (artt. da 239 a 253), tra la figura del responsabile dell’inquinamento e quella del proprietario del sito
[A] Sulla qualifica da attribuire alle acque di falda emunte durante la fase della messa in sicurezza d’emergenza e della bonifica di un sito contaminato: applicabilità o meno del regime degli scarichi per lo sversamento derivante dagli ordinari cicli produttivi. [B] Sugli oneri di messa in sicurezza gravanti sul responsabile dell’inquinamento: regola di presunzione e criterio della “preponderanza dell'evidenza”. [C] Sulla questione pregiudiziale, rimessa all’esame della Corte di giustizia dell’Unione europea, relativa alla corretta interpretazione dei principii del “chi inquina paga”, di precauzione, dell’azione preventiva, della correzione prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente alla luce di quanto sancito in materia ambientale dall’art. 191, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla Direttiva n. 2004/35/U.e. del 21 aprile 2004 (articoli 1 ed 8 n. 3; 13° e 24° considerando) – con riferimento alla disciplina delineata dagli artt. 244-245 e 253 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. [D] Sull’istruttoria del procedimento di bonifica: rigida scansione temporale e autonomia scientifica
Sull’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 230/1995 in tema di costruzione o esercizio di installazioni per il deposito di rifiuti radioattivi: nozione di “istallazione”
Sugli obblighi di informazione e di custodia, in relazione al pericolo di inquinamento, riscontrabili in capo al Comune proprietario dell’area in cui si è svolta l’attività di un’azienda municipalizzata
[A] Sulla possibilità che, con riguardo ad esigenze di tutela ambientale, la responsabilità di chi è titolare di diritti reali o personali di godimento su un’immobile, si manifesti in forma omissiva: sulla possibilità di configurare una ipotesi di responsabilità di tipo oggettivo o paraoggettivo. [B] Sull’incidenza ai fini della responsabilità del proprietario dell’omissione della due diligence ambientale
Sull’individuazione del soggetto gravato dall’obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, di messa in sicurezza e dell’eventuale bonifica del sito inquinato
Sul “coinvolgimento”, in funzione preventiva e precauzionale, dei proprietari e/o utilizzatori a qualsiasi titolo, delle aree oggetto di fenomeni di (potenziale) contaminazione
[A] Sulla locuzione “ragioni di pubblica utilità” . [B] Appare coerente con le finalità proprie dell’intervento di bonifica che l’intervento di pubblica utilità si estenda anche alla maggiore area non strettamente utilizzata per il deposito dei rifiuti
Ai sensi del D.M. 471 del 1999 i parametri da controllare sull'eluato sono quelli della Tabella 2 con i relativi valori di concentrazione limite riportati, da intendersi nel senso che i valori riscontrati nella frazione granulometrica passante al vaglio di 2 mm debbano essere riferiti unicamente al peso secco della massa di materiale che è passato a tale vaglio
Il principio comunitario che accolla al colpevole dell’inquinamento l’onere di porvi rimedio, sia con misure di bonifica sia di messa in sicurezza, non può essere inteso come assoluto ma va contemperato con gli altri principi di precauzione, prevenzione e tutela dell’ambiente, per cui al proprietario ancorché non responsabile della situazione di inquinamento illecito si possono accollare limitati e definiti oneri di realizzazione di misure precauzionali
[A] Sull’ordine di ripristino e bonifica ambientale rivolto al soggetto responsabile dell’inquinamento qualora quest’ultimo non sia più nella disponibilità delle aree. [B] Sulla remissione in pristino di un sito inquinato posto sotto sequestro
[A] Chi subentra nella proprietà o possesso del bene subentra anche negli obblighi connessi all'onere reale per il suo inquinamento, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto preventiva conoscenza. [B] L’imputabilità dell’inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive, e che la prova può essere data in via diretta od indiretta
[A] Sulla giurisprudenza quasi univoca, condivisa dal Collegio, che deduce la mancanza di responsabilità, e quindi di obbligo a bonificare o di mettere in sicurezza, del proprietario incolpevole. [B] Sulla differenza tra “onere reale” e “obbligazione propter rem” e sulle modalità con le quali l’ente pubblico può rivalersi sul proprietario incolpevole dell’area inquinata
Sull’impossibilità di imporre al proprietario non responsabile dell'inquinamento – che ha solo una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica - l'esecuzione di interventi di bonifica e delle misure di sicurezza d'emergenza e di bonifica
L’attivazione dei poteri di vigilanza e/o repressione dell’attività industriale fonte di inquinamento da parte dei cittadini, a mezzo di inviti e/o diffide, fa sorgere, anche in questo caso, l’obbligo di disporre le più opportune verifiche dei livelli di nocività e l’adozione dei provvedimenti che si rendano necessari a tutela della salubrità dell’ambiente e della salute dei cittadini
[A] Sulla responsabilità delle imprese, nell’ambito delle quali risultano confluite per fusione e/o incorporazione le diverse Società che sono state proprietarie dell’area e che debbono ritenersi corresponsabili dello stato di inquinamento della stessa. [B] Sulle norme nazionali (prevalentemente interpretate nel senso di escludere la responsabilità del proprietario dell’area, tenuto a sopportare l’onere reale iscritto sull’immobile e il vincolo del privilegio speciale sulle spese, rispondendo in via sussidiaria e nei limiti del valore del bene) e sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della questione della compatibilità, con l’ordinamento e i principi in materia ambientale dell’Unione Europea. [C] Sulla sussistenza o meno di una responsabilità della società controllante, per i danni cagionati all’ambiente dalle società sottoposte a direzione e coordinamento, qualora sia rinvenibile un comportamento che abbia concorso alla produzione dell’evento e si sia concretato nell’omissione dell’esercizio dei poteri di controllo
La curatela fallimentare non può essere destinataria di ordinanze sindacali dirette alla bonifica di siti inquinati, per effetto del precedente comportamento commissivo od omissivo dell’impresa fallita
L'amministrazione non può imporre ai privati che non hanno alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che vengono individuati solo in quanto proprietari del bene, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento
[A] Sull’approvazione del regolamento comunale volto a disciplinare l’installazione degli impianti di telefonia mobile in difetto di instaurazione del contraddittorio con i gestori interessati. [B] Sulla norma del regolamento comunale che obbliga il gestore dell’impianto, a “costituire, a garanzia degli adempimenti e delle obbligazioni assunteuna polizza fideiussoria di importo stabilito dal responsabile dell’Area competente e, comunque, non inferiore ad € 10.000 (diecimila) di durata decennale”
Sono insufficienti le spiegazioni dell’I.S.S. per fondare l’assimilazione del MTBE ai valori limite degli idrocarburi ed è quindi illegittimo il limite fissato nel richiamato parere del 2001 relativamente alle acque sotterranee (10 µg/l)
[A] Con riguardo all’emissione di odori la costante giurisprudenza della Cassazione ha notato che l'ordinamento non prevede determinati valori limite per le immissioni olfattive, facendo riferimento al superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. [B] Riguardo agli allevamenti di pollame è stato recentemente ritenuto che le loro emissioni possono essere tossiche, e anzi lo sono ciclicamente, corrispondendo a determinate fasi necessarie dell'attività dell'azienda
Il proprietario, ove non sia responsabile della violazione, non ha l'obbligo di provvedere direttamente alla bonifica, ma solo l'onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare
Sulla giurisdizione competente riguardo all’accertamento dei presupposti per la ripetizione dei costi necessari alla bonifica ed al ripristino dell’area
L’Adunanza Plenaria rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale tesa a chiarire “se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica”
Il divieto di diluizione è un principio fondamentale nel campo della tutela delle acque dall’inquinamento ed è generalmente riconosciuto che se così non fosse la possibilità di diluire i reflui con un alto potenziale inquinante con acqua pulita permetterebbe di aggirare i parametri stabiliti dal legislatore
Sull’eccezione secondo cui la presenza del diclorometano eccedente i limiti stabiliti per un’area ad uso industriale previsti alla Tab. l, colonna b), ali. a) D.M. n. 471/99, non potrebbe imputarsi alla ricorrente dal momento che la normativa appena richiamata è successiva ai fenomeni di contaminazione rilevati
La competenza in materia della Provincia riguardo ai siti contaminati può essere considerata come esclusiva soltanto in relazione ai procedimenti ordinari, visto che la norma attributiva del potere non fa uno specifico riferimento alle situazioni in cui si ravvisi l'indifferibilità e l'urgenza di provvedere
Non occorre l’autorizzazione per la tecnica di burattatura, cioè di un metodo di trattamento di tipo meccanico, senza ricorso ad acidi, a differenza del decapaggio, tecnica di lucidatura che si ottiene mediante l’immersione dei metalli in liquidi di diversa natura, con conseguenti emissioni in atmosfera
Nel caso della bonifica dei siti di interesse nazionale, l'imposizione di misure di messa in sicurezza d'emergenza ulteriori rispetto a quelle già adottate, deve essere adeguatamente motivata
Laddove l'Amministrazione non provi che l'inquinamento riscontrabile nel sito sia imputabile alla società, a quest’ultima non può essere imposto alcun obbligo di adottare misure di bonifica
E’ illegittima l’ordinanza sindacale con la quale si ordina la bonifica fondata sul fatto che “è stata accertata la presenza di manufatti contenenti fibre di amianto, nella fattispecie lastre piane di cemento-amianto, usate come pannelli nella struttura prefabbricata al cui interno trovano posto diversi ambienti ad uso della stazione di servizio attualmente non attiva; dette lastre si presentano in un non buono stato di conservazione a causa delle lavorazioni a cui sono state sottoposte (tagli, forature, rotture, lesioni)”
Ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati ad individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, per determinare l'imputabilità dell'inquinamento l’amministrazione si può avvalere anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 cod. civ.
[A] Sul regime del contenimento delle emissioni inquinanti e sul criterio legale che deve guidare – alla stregua del parametro posto dal diritto dell’U.E. – la discrezionalità amministrativa in sede di ponderazione comparativa degl’interessi. [B] Le misure di regolazione, disciplina e controllo della circolazione stradale, che l'art. 7 del codice della strada attribuisce al sindaco, sono ormai rimesse, di norma, alla competenza della dirigenza amministrativa
È da escludere che l’ordinamento giuridico vigente consenta al proprietario di un’area inquinata, dalla quale proviene la contaminazione delle matrici ambientali in assenza di interventi di protezione ambientale idonee ad isolare i terreni e la falda, di disinteressarsi alla propagazione degli inquinanti
Nel caso della bonifica dei siti di interesse nazionale, l'imposizione di misure di messa in sicurezza d'emergenza ulteriori rispetto a quelle già adottate, deve essere adeguatamente motivata
Il proprietario dell’area inquinata ha una responsabilità "da posizione", non solo svincolata dai profili soggettivi del dolo o della colpa, ma che non richiede neppure l'apporto causale del proprietario responsabile al superamento o pericolo di superamento dei valori limite di contaminazione
Quand’anche non emerga una contaminazione del sito per gli effetti previsti dall’art. 242 del D.lgs. n. 152 del 2006, non è esclusa comunque l’esigenza di provvedere allo smaltimento dei rifiuti, a nulla rilevando che i medesimi siano stati interrati o miscelati con una matrice terrosa
La curatela fallimentare non comporta necessariamente il dovere di adottare particolari comportamenti attivi, volti alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica dei fattori inquinanti
Il fatto che la curatela abbia la disponibilità giuridica dell’area inquinata non è sufficiente per imporre alla medesima l’adempimento di obblighi gravanti sull’impresa fallita
A carico del proprietario dell’area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell’inquinamento, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi in parola, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l’area interessata libera da pesi
Nell’ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte del responsabile dell’inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso – e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati – le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla P.A. competente
[A] Il decreto di recepimento della determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria relativa ad un sito di bonifica di interesse nazionale costituisce un mero atto di gestione, di competenza dirigenziale e non del Ministro. [B] Il proprietario, ove non sia responsabile della violazione, non ha l'obbligo di provvedere direttamente alla bonifica
[A] La circostanza che la pubblica amministrazione non sia ancora riuscita a determinare l’effettiva responsabilità dell’inquinamento non può valere ad impedire e rendere illegittima l’adozione delle misure necessarie per procedere alla decontaminazione del sito. [B] Sulle aziende che subentrino, fisicamente o giuridicamente ad un’altra, e sulla possibilità o meno da parte lori di invocare il fatto che l’inquinamento sia ascrivibile a precedenti attività sul sito. [C] Sulla possibilità o meno di subordinare il diritto degli operatori interessati all’uso dei loro terreni alla condizione che essi eseguano le misure necessarie di riparazione dell’ambiente
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve essere accertato applicando la regola probatoria del "più probabile che non"
[A] Sulla modifica inserita nell’art. 7 del d.lgs. n. 152/2006, dall’art. 2 del c.d. “terzo correttivo” in materia ambientale, resasi necessaria in ragione del fatto che tale decreto ha inserito, nella Parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, il nuovo Titolo III bis, nel quale è contenuta la disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), in precedenza rinvenibile nel più volte decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. [B] Sulle acque di scarico escluse dall’applicazione della disciplina sui rifiuti
Se l’impianto da sostituire ha già uno scarico esterno, che non raggiunge il tetto dell’edificio, è possibile conservare tale configurazione senza realizzare lo scarico a tetto, purchè si adotti un generatore di calore che soddisfi determinate caratteristiche
[A] L'art. 216 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, nel prescrivere che le industrie insalubri di prima classe devono essere isolate dalle campagne e tenute lontane dall'abitazione, non fissa specifiche distanze. [B] Il comune (che non possiede né strumenti né competenze per accertare “in proprio” le condizioni sanitarie di una industria insalubre) non può discostarsi dal parere negativo reso dall’Autorità sanitaria. [C] Le emissioni inquinanti integrano reato contravvenzionale penale. [D] La contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. sussiste anche in presenza di rituali autorizzazioni amministrative per l'esercizio di un'attività d'impresa. [E] Nell'applicare l’art. 844 c.c. l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso facendo riferimento al criterio della “prevenzione nell’uso”. [F] La Cassazione ha chiarito che il principio, dettato in tema di immissioni acustiche è agevolmente traslabile a quelle odorigene
Sulla vicinanza di un'abitazione ad una discarica o ad altro impianto per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti e sulla legittimazione o meno del proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell'opera
A differenza di altri materiali (es. lana di roccia che notoriamente conteneva asbesto), l’OMS dell’ONU non riporta affatto la lana di vetro tra le fibre pericolose
[A] L'attività istruttoria del procedimento di bonifica deve prevedere la partecipazione del soggetto interessato. [B] Sugli elementi dai quali desumere l’esistenza del nesso di causalità tra l’inquinamento accertato e le attività del singolo
Una normativa regionale che, essendo preordinata al solo scopo di contenere l’inquinamento luminoso ed il risparmio energetico, pone dei limiti massimi quanto alle caratteristiche di resa cromatica, ovviamente nel rispetto delle soglie minime di sicurezza stabilite dalla norma UNI 11248, non contrasta con la normativa europea
Sulla possibilità o meno da parte della Provincia, titolare di funzioni di vigilanza e controllo in materia di fonti di emissioni in atmosfera, di disporre l’utilizzo di questionari, check list, autovalutazioni o autocertificazioni da parte dei titolari delle autorizzazioni
[A] Il proprietario dell’immobile, pur incolpevole, non è immune da ogni coinvolgimento nella procedura relativa ai siti contaminati e dalle conseguenze della constatata contaminazione. [B] In assenza di individuazione del responsabile ovvero di impossibilità di questi a far fronte alle proprie obbligazioni – il costo degli interventi gravi sulla collettività. [C] Il proprietario del sito contaminato non è estraneo, ancorchè incolpevole, alle vicende successive al constatato inquinamento, né immune dall’attribuzione “finale”, pur con le modalità e cautele previste, delle obbligazioni risarcitorie
[A] Nell’ipotesi di bonifica di Siti di Interesse Nazionale, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare resta il soggetto principale del procedimento e la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico si sostanzia, invece, nell’espressione di un parere obbligatorio. [B] Sulla conferenza di servizi decisoria e sull’art. 14-ter, comma 6-bis, legge n. 241/90 ove recita che la conclusione del procedimento deve avvenire con determinazione “motivata” dell’Amministrazione procedente. [C] Nei procedimenti in materia di bonifica ambientale, è necessario che la P.A. consenta ai destinatari delle prescrizioni stabilite dalla stessa P.A. di partecipare al relativo procedimento. [D] Tutte le decisioni in materia di bonifica ambientale devono essere assistite da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso. [H] I parametri relativi ai limiti di accettabilità per la contaminazione dei suoli e delle acque superficiali e sotterranee non possono essere modificati né dall'Istituto Superiore di Sanità, né dalle conferenze di servizi. [I] Sulla gestione delle acque di falda emunte
Sulla sussistenza o meno di un obbligo cogente e generalizzato di rimuovere il materiale contenente amianto già utilizzato negli edifici privati prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1994
«Principio “chi inquina paga” – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Applicabilità ratione temporis – Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data – Misure di riparazione – Obbligo di consultazione delle imprese interessate – Allegato II»
Principio “chi inquina paga” – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Applicabilità ratione temporis – Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data – Normativa nazionale che imputa i costi di riparazione dei danni connessi a detto inquinamento a una pluralità di imprese – Requisito del comportamento doloso o colposo – Requisito del nesso di causalità – Appalti pubblici di lavori
La disposizione contenuta nell’art. 216 T.U.L.S., riguardo alle industrie insalubri, va “storicizzata”, visto che la stessa è stata adottata in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge urbanistica fondamentale, quando non esisteva il concetto di zonizzazione del territorio comunale
Nei procedimenti in materia di bonifica ambientale è necessario che la P.A. consenta ai soggetti destinatari delle prescrizioni dettate dalla stessa P.A. di partecipare al relativo procedimento
L’obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell’inquinamento, mentre il proprietario non responsabile dell’inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera “facoltà” di effettuare interventi di bonifica
Sull’ordine di smaltimento dei rifiuti emanato nei confronti del proprietario del fondo colpevole di comportamento omissivo specificamente e causalmente correlato, in funzione agevolatrice, alla realizzazione della condotta vietata
[A] La fattispecie del mero abbandono o deposito di rifiuto - che coinvolge anche i proprietari delle aree - va distinta da una situazione di vero e proprio inquinamento di un determinato sito. [B] La doverosità degli accertamenti indirizzati ad individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l’imputabilità dell’inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive
L'amministrazione non può imporre ai privati che non hanno alcuna responsabilità diretta, ma che vengono individuati solo in quanto proprietari del bene, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento del sito inquinato
Sulla disciplina normativa applicabile nella fattispecie della bonifica di un sito inquinato di interesse nazionale e sulle relative tappe procedimentali
[A] Nei confronti dei successori dei responsabili degli inquinamenti è possibile adottare, ordinanze contingibili ed urgenti. [B] Sull’ordinanza con la quale il Sindaco dispone l’allontanamento delle persone che vivono su un terreno inquinato. [C] Il provvedimento contingibile ed urgente che impone interventi su un’area inquinata prescinde dalla responsabilità del proprietario nel cagionare l’inquinamento, a differenza di quanto previsto per i provvedimenti bonifica di cui al D.Lgs. 152/2006. [D] Non costituisce ostacolo al provvedimento urgente, la circostanza che l’inquinamento duri da tempo, se il pericolo resta attuale. [E] Sui poteri di intervento attribuiti al Sindaco dall’art. 217 del Testo Unico delle leggi sanitarie del 1934. [F] Sul reato di omissione d’atti d’ufficio a carico di un Sindaco in relazione ad un episodio di inquinamento delle acque
Nel caso in cui il responsabile dell’inquinamento del sito non sia individuato, interviene l’autorità pubblica, che si fa carico degli interventi in questione, ferma restando la possibilità di rivalersi, dal punto di vista patrimoniale, nei limiti del valore del sito bonificato, sul proprietario incolpevole
[A] Sui poteri di controllo e ordinanza che spettano al Sindaco riguardo alle industrie insalubri ai sensi degli artt. 216 e 217 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265. [B]. Sul modello di “governance ambientale” e sulla “legittimazione” di un comitato a chiedere l’attivazione dei poteri sindacali di cui all’art. 217
Sull’art. 253 del D.lgs n. 152 del 2006 secondo cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare le spese degli interventi adottati dall'autorità competente nei limiti del valore di mercato
In caso di inquinamento del sito l'amministrazione non può imporre ai privati che non hanno alcuna responsabilità diretta lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento
L’art. 216 del T.U. n. 1265/1934 deve essere letto e interpretato alla luce della normativa, anche urbanistica, sopravvenuta, che non consente la collocazione di edifici industriali in zone “isolate nelle campagne”
Sull’attività di frammentazione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186, comma 1, così come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 4 del 2008
Sulla piena continuità normativa tra il D.P.R. n. 203 del 1998 ed il D.lgs n. 152 del 2006 con riferimento alla esecuzione di modifiche sostanziali dell'impianto e sull’introduzione di un’ulteriore ipotesi di reato riguardo all'esecuzione di modifiche non sostanziali dell'impianto
Sull’art. 279 D.Lgs. n. 152 del 2006 il quale prevede distinte fattispecie di reato che possono essere integrate dal fatto di "installare" o "esercitare", “continuare ad esercitare”, “modificare” un impianto in caso di assenza, scadenza, decadenza, sospensione o revoca della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera
La contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. – per superamento della normale tollerabilità delle esalazioni - è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite d'emissione eventualmente stabiliti dalla legge
Si configura un reato formale di pericolo in materia d'inquinamento atmosferico, punito dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 25, qualora non venga richiesta l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera
Sull'esercizio di un mestiere rumoroso in violazione dei limiti stabiliti dalla legge e sulla possibilità che ciò integri, oltre che l’illecito amministrativo previsto dalla cd. Legge quadro sull’inquinamento acustico, anche la fattispecie contravvenzionale del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone
[A] Sul provvedimento mediante il quale il Sindaco, allo scopo di indurre un’industria insalubre di prima classe a presentare entro setto giorni un piano di delocalizzazione, dispone l’interruzione cautelativa dell’attività conciaria. [B] La delocalizzazione di industrie insalubri di prima classe è un evento che non può avverarsi dall’oggi al domani mediante imposizioni che piovano dall’alto
La regione Toscana ha stabilito che sono soggette a regime autorizzatorio “le eventuali immissioni nell’ambiente di acque derivanti da coltivazioni di cave e/o da connesse attività di trattamento e lavorazione dei materiali estratti che rientrino nella definizione di scarico individuata dal d. lgs. n. 152/99”
Sulla possibilità di ravvisare il reato di cui all’art. 59 del D.lgs n. 152 del 1999 nel caso di acque reflue provenienti da un'attività di allevamento di cavalli o di bestiame in genere
Sulla legittimità o meno della modifica introdotta al regolamento di igiene comunale che vieta in assoluto gli insediamenti di allevamenti di suini nel centro abitato in quanto industrie insalubri
Sulle nozioni di “sostanze di cui il detentore abbia deciso di disfarsi” e di “sottoprodotti”, adottate dal D.lgs n. 152 del 2006, recependo gli orientamenti della Corte di Giustizia
[A] Sul procedimento per la individuazione degli interventi di bonifica di siti inquinati di interesse nazionale. [B] Sulla natura bifasica della conferenza di servizi. [C] Sulla conferenza di servizi quale mero modulo procedimentale
[A] Sulla bonifica dei siti inquinati e sulla diversa posizione tra il responsabile e il proprietario dell’area. [B] Sull’onere reale che permane in capo al proprietario. [C] Sul costo della bonifica che, “anticipato” dall’Amministrazione, grava sul proprietario
Sulle industrie insalubri di 1^ classe, sull’attività di carrozzeria, sulla conformità con la destinazione di zona e sulla loro localizzazione all’interno dei centri abitati
Le industrie insalubri possono essere realizzate soltanto nelle parti del territorio classificate dal P.R.G., in sede di zonizzazione, quali aree omogenee destinate ad impianti industriali
Ai sensi della normativa specifica sull’inquinamento atmosferico - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - per “impianto” non può considerarsi il singolo punto di uscita dei fumi in atmosfera, ma l’insieme delle linee produttive omogenee per tipologia di ciclo produttivo
Sulla necessità di sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale un progetto relativo all’ampliamento di una discarica esistente per una superficie doppia rispetto a quella della discarica in funzione
Sulla necessità di classificare tra le industrie insalubri un deposito di idrocarburi, sia che esso costituisca una fase di un processo industriale, sia che esso serva unicamente per immagazzinare il prodotto
Industrie insalubri: la pericolosità per la salute di talune attività produttive, ivi comprese le industrie insalubri di prima classe, non costituisce ragione sufficiente per bandirle in assoluto dal territorio