Il nulla-osta opposto dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 13 della L. 394/1991 può essere rilasciato in caso di accertamento di conformità in sanatoria (postumo)?
In ordine alla competenza alla adozione dell'ingiunzione di demolizione, ed alla eventuale successiva acquisizione gratuita, con riferimento ad abusi edilizi ricadenti in area naturale protetta.
[A] In ordine alla natura discrezionale delle scelte di pianificazione effettuate dall’Amministrazione che ne determinano la sottrazione al sindacato di legittimità.
[B] Sulla natura conformativa e non espropriativa del vincolo derivante dalla previsione di PRG che dispone la destinazione di terreni a “parco territoriale”.
Nell'ipotesi in cui non sia stato ancora approvato il Piano per il Parco, deve comunque ritenersi obbligatoria, ai fini della legittimità della concessione edilizia l'acquisizione del nulla-osta dell’Ente Parco?
Sul rapporto fra le previsioni dell’art. 13, comma 1, l. nr. 394/1991 e quelle dell’art. 20, comma 4, l. nr. 241/1990. L’Adunanza plenaria dichiarando non rilevante, ai fini della definizione del giudizio, la questione di diritto alla stessa devoluta compie alcune precisazioni sul nulla osta quale atto destinato a precedere il rilascio di provvedimenti abilitativi “puntuali” e sulla diffusa prassi, specie per strumenti urbanistici attuativi dal contenuto fortemente “conformativo”, di anticipare l’acquisizione del nulla osta alla fase di formazione tali strumenti
Rimessione all’adunanza plenaria della questione relativa alla perdurante vigenza o meno dell'ipotesi di silenzio assenso prevista dall'art. 13, commi 1 e 4, della legge n. 394 del 1991 a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, che, nell'innovare l'art. 20 della legge n. 241 del 1990, ha escluso che l'istituto generale del silenzio assenso possa trovare applicazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica. Orientamenti giurisprudenziali a confronto
[A] Sulla sussumibilità o meno nel divieto di nuove costruzioni e/o trasformazione di quelle esistenti, ex art. art. 6 comma 3 della L. n. 394/91, della realizzazione di “ampliamento di vani finestra sul profilo ovest con aumento dell’altezza della falda ovest del sottotetto di circa 20 cm. e la realizzazione di un servizio igienico all’interno del sottotetto e la sostituzione di una ringhiera in ferro con un parapetto al terrazzo adiacente al sottotetto”, ricadenti nella perimetrazione definitiva del Parco Nazionale del Vesuvio. [B] Sulla possibilità o meno per l’Ente Parco di adottare un’autorizzazione-nulla osta in via posticipata alla realizzazione dell’opera, in esecuzione di una procedura “in sanatoria” allorquando si verifichi una lesione al vincolo di tutela naturalistica
[A] Sul rapporto tra la potestà sanzionatoria comunale a garanzia del rispetto della normativa edilizia ed il potere dell’Ente Parco di ordinare la riduzione in pristino per violazioni delle previsione del suo piano di gestione. [B] Sulla nozione di pertinenza nel settore dell’edilizia
L’Amministrazione preposta alla V.I.A. non può ritenersi assolutamente vincolata dal parere negativo dell’Ente Parco senza condurre un’autonoma istruttoria
Sulla distinzione tra le aree protette di cui alla legge 384 del 1991 e la rete costituita, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva ‘Habitat’)
Il Piano Territoriale del Parco è uno strumento urbanistico di valenza ambientale, idoneo ad esplicare un’immediata efficacia precettiva di carattere prevalente sia nei confronti di singoli soggetti privati interessati all'edificazione
[A] La Corte Costituzionale ha censurato alcune leggi regionali, che prevedevano il silenzio-assenso in procedimenti complessi, caratterizzati da un elevato tasso di discrezionalità e dall’inclusione di specifiche valutazioni in materia ambientale. [B] Sulla previsione del silenzio assenso per il rilascio del nulla osta dell’Ente Parco
La giurisprudenza ha più volte precisato che la realizzazione di interventi e opere in aree protette deve essere sottoposta al preventivo rilascio di tre autonomi provvedimenti
[A] La domanda di accertamento di conformità – nelle more della maturazione del termine di sessanta giorni per la formazione del silenzio-diniego – determina la sospensione del solo procedimento sanzionatorio edilizio (sia amministrativo, sia penale), ma non anche degli autonomi e paralleli procedimenti sanzionatori posti a tutela di interessi differenziati di settore. [B] Il vincolo ambientale di parco nazionale prevale rispetto al regime urbanistico-edilizio dei suoli
Sul rapporto tra la normativa in materia di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e quella delle aree ricadenti nell’ambito della rete ecologica europea denominata ‘Natura 2000’, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva ‘Habitat’)
Sulla questione della applicabilità o meno del nulla osta previsto dall’art 13 l. 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette”, nelle more della formazione dello strumento del Piano per il Parco di cui all’art. 12 della medesima legge
[A] Le misure di salvaguardia stabilite direttamente dalla legislazione quadro sulle aree protette (art 6 l. 394/91) non sono soggette ad alcun termine di decadenza. [B] Va ribadita, anche dopo l’entrata in vigore delle modifiche all’art 20 l.241/90 ad opera della l. 15/2005, la piena vigenza del silenzio assenso in materia ambientale codificato dall’art. 13 l. n. 394/91 sul nulla osta dell’Ente Parco
Sulla speciale forma di silenzio-assenso prevista dalla l. 394 de 1991 e sulla sua abrogazione o meno a seguito dell’entrata in vigore delle riforma della legge n. 241 del 1990 come riformata dalla legge n. 80/2005
Per effetto dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 28 della l.r. Lazio n. 29 del 1997 all'art. 13, l. n. 394 del 1991, il silenzio assenso è stato esteso anche ai nulla osta richiesti per le aree naturali protette di tale Regione
Sull’art. 11 della l. 6 dicembre 1991 n. 394, ovvero della legge quadro statale in materia di aree protette, che vieta in modo generalizzato all’interno di esse non solo l’apertura di cave, ma anche l’esercizio di miniere, ovvero tutte le attività estrattive in genere
[A] Sul silenzio assenso sul nula osta delll’ente parco e sulla attuale compatibilità o meno di tale istituto, previsto dall’art. 13 della legge n. 394 del 1991, con la nuova legge n. 241 del 1990 e con i principi costituzionali e comunitari
[A] Sulla “disciplina partecipata di parco” ai sensi della legge quadro disciplinante le aree protette recante n. 394/1991. [B] Sulla necessità o meno del nulla-osta dell’Ente parco nel caso in cui non sia stato ancora approvato il piano di parco ed il regolamento di cui agli artt. 11 e 12 della legge n. 394/1991