T.A.R. Calabria Catanzaro, Sezione II, 6 marzo 2014
Autore: francesco - Pubblicato il 7 giugno 2014
[A] Sulla necessità o meno che il ricorso per l'annullamento dell'ordinanza contingibile ed urgente possa essere, di norma, notificato soltanto al comune, oppure se nelle ipotesi in cui contenga anche la domanda di risarcimento del danno, debba essere notificato, a pena di inammissibilità della domanda risarcitoria, anche all'amministrazione statale. [B] Sulla ragione per la quale le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere comunicate al Prefetto
PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE