Corte Costituzionale, 8 giugno 2016
Autore: bovicelli - Pubblicato il 15 luglio 2016
Sull’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), nel testo modificato dall’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 20 marzo 2015, n. 32, recante «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)», previo trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulle nuove disposizioni
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