T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. II, 25 maggio 2018
Autore: bovicelli - Pubblicato il 22 giugno 2018
Sulla regola generale per la quale la sanzione amministrativa deve essere applicata al responsabile dell’abuso edilizio contestato, mentre il proprietario, non autore dell’abuso e non committente delle opere, può ritenersi corresponsabile solo ove emerga un suo coinvolgimento doloso o colposo nella realizzazione dell’abuso edilizio stesso: le dichiarazioni o affermazioni di dissociazione o manifestazioni di intenti, senza alcuna attività materiale o giuridica di attivazione diretta ad eliminare l'abuso, possono risultare sufficienti a dimostrare l’estraneità del proprietario?
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