Non si presenta censurabile la disposizione di cui all’art. 4, comma 1, della l.r. Emilia Romagna n. 30 del 2000, in quanto la stessa individua le aree sottratte all’installazione degli impianti con riferimento ad ambiti territoriali più densamente abitati o frequentati oppure caratterizzati dalla presenza di specifiche tipologie di edifici o attrezzature, secondo uno schema di selezione delle c.d. “aree sensibili”. Fattispecie relativa alla collocazione di impianti funzionali alla diffusione e ripetizione del segnale del servizio pubblico radiotelevisivo
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