Poiché il limite di 50 metri risponde ad inderogabili esigenze di natura igienico - sanitarie, non avrebbe alcun senso stabilire che esso valga solo per l'ipotesi dell'ampliamento del cimitero e non invece per quella inversa degli altri edifici limitrofi.
Altre questioni
- La delibera per la realizzazione di un'opera comunale che si appalesi manifestamente illegittima per la violazione del limite delle distanze indicato dalle leggi sanitarie, può configurare i reati previsti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e c)
Corte di Cassazione, Sezione III Penale, 9 maggio 2008
