Il “responsabile dell'abuso edilizio” non necessariamente va individuato nel “proprietario” dell'immobile (area o fabbricato) su cui l'illecito venga realizzato.
Premassima
a) Il “responsabile dell'abuso edilizio” non necessariamente va individuato nel “proprietario” dell'immobile (area o fabbricato) su cui l'illecito venga realizzato.
b) L'ordinanza di demolizione va rivolta (rectius: dev'essere diretta) a “colpire” il “responsabile” dell'abuso
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