Nella “responsabilità da contatto” della pubblica amministrazione, ovvero accostabile a quella contrattuale, in termini non perfettamente coincidenti con quelli di cui all'art. 2043 cod. civ.
Premassima
a) Nella “responsabilità da contatto” della pubblica amministrazione, ovvero accostabile a quella contrattuale, in termini non perfettamente coincidenti con quelli di cui all'art. 2043 cod. civ.
b) (in rapporto al quale la prova della colpa spetta integralmente al soggetto danneggiato), non è configurabile un onere probatorio invertito, riconducibile all'art. 1218 cod. civ., nel quale si sancisce la responsabilità del debitore, che non esegua “esattamente” la prestazione dovuta
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