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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
C. Appello Firenze Opere pubbliche e localizzazione

L'appaltatore è tenuto non solo a rispettare le regole dell'arte, ma anche a segnalare al committente gli eventuali errori di progettazione manifestando il proprio dissenso

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

L'appaltatore è tenuto non solo a rispettare le regole dell'arte, ma anche a segnalare al committente gli eventuali errori di progettazione manifestando il proprio dissenso

Corte d'Appello, Sezione II, 18 novembre 2005, n. 1728 · francesco · 11 dicembre 2005

Premassima

L'appaltatore è tenuto non solo a rispettare le regole dell'arte, ma anche a segnalare al committente gli eventuali errori di progettazione manifestando il proprio dissenso

Testo integrale

Per costante giurisprudenza (C. 99/8075; C. 97/3520) l’appaltatore, anche quando è chiamato a realizzare un progetto altrui (salvo il caso eccezionale di esclusione contrattuale di ogni suo potere di iniziativa e valutazione critica) è tenuto non solo a rispettare le regole dell’arte, ma anche a controllare la congruità e completezza del progetto, segnalando al committente gli eventuali errori riscontrati e manifestando formalmente il proprio dissenso. Tale controllo deve avvenire con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche esigibili dall’appaltatore; pertanto la responsabilità, con il conseguente obbligo risarcitorio, viene meno solo qualora l’appaltatore non sia in grado di rilevare gli errori (ma più propriamente si dovrebbe parlare di “insufficienze”) progettuali, in relazione alla perizia e alle capacità tecniche da lui esigibili nel caso di specie (fattispecie relativa ad opere eseguite da una società specializzata in impermeabilizzazioni e non esperta di problematiche geologiche o di strutture in c.a., la quale – pertanto - non avrebbe dovuto preoccuparsi di ciò).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 27.10.1993 SPESS ITALIA s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze Morelli e Spini S.p.a., chiedendo pronunciarsi la risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto l’impermeabilizzazione di una piscina di proprietà di Gianni Agiustati annessa alla villa situata in Firenze, via di Serpiolle, per inadempimento della convenuta, nonché la sua condanna al risarcimento dei danni, sia di quelli rappresentati dalla somma dovuta a titolo di penale, sia quelli conseguenti alla perdita di immagine commerciale.
Deduceva che, non solo non era stato rispettato, nonostante solleciti, il termine specificato nel contratto entro il quale i lavori dovevano finire, ma l’intervento non era servito a risolvere il problema della perdita di acqua, che aveva continuato a manifestarsi con la stessa, se non maggiore, intensità.
Resisteva la convenuta contestando che i lamentati inconvenienti dipendessero da una cattiva esecuzione dei lavori, essendo invece attribuibili alla struttura precedentemente realizzata da SPESS ITALIA su un terreno instabile e soggetto a movimenti. Domandava in via riconvenzionale il pagamento delle opere extracapitolato.
Disposto accertamento tecnico, con sentenza n. 3115/01 dell’8.10.2001 il Tribunale di Firenze – sezione stralcio, in parziale accoglimento della domanda dichiarava risolto per inadempimento dell’impresa esecutrice il contratto di appalto, respingendo le domande di risarcimento dei danni della medesima attrice, in favore della quale liquidava le spese di lite.
Con atto notificato il 12.11.2002 Morelli e Spini S.p.a. impugnava la predetta decisione, insistendo nel sostenere che la causa determinante della mancata tenuta della vasca era da ricercare, non nella cattiva esecuzione dell’impermeabilizzazione, ma a monte, nei cedimenti differenziali della struttura in c.a., indotti dalla persistenza di movimenti di assestamento del terreno, non omogeneo, come messo in evidenza dallo stesso CTU nella successiva relazione a chiarimenti. Chiedeva rinnovarsi l’indagine tecnica, estendedola ad un accertamento geologico.
SPESS ITALIA resisteva all’accoglimento del gravame e svolgeva appello incidentale per ottenere la condanna di controparte al risarcimento dei danni.
La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 24.5.2005, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Giova premettere che la piscina era stata realizzata, completa della relativa impermeabilizzazione, da SPESS ITALIA nel corso del 1990; dopo pochi mesi, a causa del manifestarsi di alcune lesioni sulle pareti del manufatto, che provocavano perdite di acqua, il committente aveva introdotto un procedimento per ATP, all’interno del quale le parti erano addivenute a un accordo transattivo, con il quale le parti avevano individuato le cause delle infiltrazioni e i relativi rimedi e SPESS ITALIA si era obbligata (tra l’altro) a eliminare gli inconvenienti riscontrati nella struttura; nell’accordo era stabilito che, in caso di mancata realizzazione delle opere entro il 30.5.’92, l’Agiustati avrebbe avuto il diritto a trattenere, quale penale, la somma di £ 30.000.000 ancora dovuta a SPESS per il lavoro eseguito. Pertanto al fine di adempiere all’obbligo assunto nei confronti dell’Agiustati, aveva commissionato a Morelli e Spini S.p.a. l’esecuzione delle opere descritte nel capitolato d’appalto.
2. Da tale premessa emergono due circostanze essenziali per una migliore comprensione della vicenda utile alla soluzione della controversia.
In primo luogo risulta dal verbale di transazione 31.1.1992 che furono le parti (Agiustati e SPESS ITALIA), coadiuvati dai propri tecnici, a individuare i rimedi opportuni all’eliminazione delle perdite; in secondo luogo risulta inoltre che il rimedio fu individuato nell’esecuzione di una nuova impermeabilizzazione affidata poi a Morelli e Spini, le cui modalità sono le stesse previste nel medesimo accordo transattivo (come si può accertare mettendo a confronto l’allegato “A” in calce al contratto di appalto del 27.2.1992 e l’elenco dei lavori concordemente individuati dalle parti e dettagliatamente precisati nel citato verbale). Terzo elemento da non tralasciare è che Morelli e Spini è impresa che si occupa di impermeabilizzazioni (solo questa era l’opera commissionata) e non ha quindi le capacità tecniche e conoscenze utili nel settore geologico o della progettazione ed esecuzione di strutture in c.a.
2.1. Dalla ricostruzione degli eventi contenuta nella CTU risulta che la società appellante, previa demolizione in parte del rivestimento preesistente, eseguì i lavori di impermeabilizzazione della piscina al fine di eliminare gli inconvenienti che già nel ’91 il manufatto presentava: oltre a perdite diffuse per insuficiente tamponatura, lesioni e fessurazioni nella pareti lunghe in c.a.; i lavori appaltati terminarono nel luglio ’92 e quasi subito (cfr. lettera ing. Ciuoffo dell’8.10.1992) si manifestarono le prime perdite, che non fu possibile eliminare nonostante interventi di sigillatura; successivamente le perdite si incrementarono, sia dalle lesioni preesistenti, sia da nuove fessurazioni.
La cronologia e la descrizione dei fenomeni riscontrati all’interno della piscina è utile per affrontare la questione giuridica essenziale.
2.2. Scontato il mancato conseguimento dello scopo che la committente si prefiggeva con il conferimento dell’appalto, occorre verificare se la mancata realizzazione del risultato sia in qualche modo ricollegabile a inadempimento imputabile all’appaltatore.
E indubbiamente sussisterebbe la responsabilità di Morelli e Spini ove fosse possibile affermare che l’impermeabilizzazione, se ben eseguita, sarebbe stata in grado di eliminare le perdite derivanti dalle fessurazioni presenti e impedire quelle manifestatesi successivamente; ma ugualmente tale responsabilità ricorrerebbe qualora, rilevata l’inidoneità del progetto a rimediare al processo fessurativo, si potesse imputare all’esecutore la mancata individuazione delle reali cause delle lesioni.
2.2.1. La prima ipotesi è subito da scartare. Come risulta dalla relazione del CTU (cfr. p.10) e dalla citazione di SPESS (cfr. p. 4: “…essendosi nel frattempo aperte nuove fessure nel manto interno della piscina…”), nel tempo le fenditure sono andate aumentando in modo considerevole, segno della presenza di una causa profonda di tale fenomeno fessurativo che alimentava sempre nuove lesioni; è evidente che anche una imperfetta impermeabilizzazione al più sarebbe risultata insufficiente a otturare le fessurazioni già presenti, ma non sarebbe stata in grado di provocarne altre con un progredire così intenso come quello che si è manifestato negli anni.
Già nella prima relazione (p. 9) il CTU rilevava: “…le fessurazioni e lesioni esistenti…sono presumibilmente da attribuire ad assestamenti del terreno di posa del manufatto, in qualche modo evidenziati anche dai cicli di carico e scarico su di esso…” e a p. 11 “…confermando con la loro posizione l’esistenza di un problema di assestamento del manufatto…”. Nella relazione a chiarimenti scrive: “…Si deve ricordare d’altra parte che le perdite sono avvenute praticamente subito dopo il termine dei lavori da parte della Morelli e Spini e sono continuate nel tempo sia dalle lesioni preesistenti, sia da nuove fessurazioni: questo dimostra la sostanziale inefficacia della nuova impermeabilizzazione, ma mette anche in evidenza che il processo di assestamento del manufatto sul terreno di posa non era terminato, continuando così a sollecitare meccanicamente le strutture della piscina e causando, pur in tempi lunghi, un incremento dello stato fessurativo, inteso sia come possibile incremento delle lesioni esistenti, sia come nascita di nuove fessurazioni, fenomeni che non possono essere assorbiti da una impermeabilizzazione…”. Da tali precisazioni non può che derivarne l’inadeguatezza della soluzione affidata alla Morelli e Spini per l’eliminazione dei difetti riscontrati in sede di transazione, in quanto non si tiene conto della derivazione delle perdite a possibili cedimenti differenziali imputabili alla disomogeneità del terreno con caratteristiche geomeccaniche differenziate.
2.2.2. In altri termini, l’intervento della Morelli e Spini, per quanto potesse essere eseguito a regola d’arte, non era in grado di far fronte alle reali cause delle fessurazioni, che erano di natura strutturale-geologica e qui si innesta il secondo aspetto della questione attinente alla responsabilità.
Per costante giurisprudenza (C. 99/8075; C. 97/3520) l’appaltatore, anche quando è chiamato a realizzare un progetto altrui (salvo il caso eccezionale di esclusione contrattuale di ogni suo potere di iniziativa e valutazione critica) è tenuto non solo a rispettare le regole dell’arte, ma anche a controllare la congruità e completezza del progetto, segnalando al committente gli eventuali errori riscontrati e manifestando formalmente il proprio dissenso.
Tale controllo deve avvenire con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche esigibili dall’appaltatore; pertanto la responsabilità, con il conseguente obbligo risarcitorio, viene meno solo qualora l’appaltatore non sia in grado di rilevare gli errori (ma più propriamente si dovrebbe parlare di “insufficienze”) progettuali, in relazione alla perizia e alle capacità tecniche da lui esigibili nel caso di specie. Come già rilevato la società appellante è impresa che si occupa di impermeabilizzazioni e non è esperta di problematiche geologiche o di strutture in c.a., né avrebbe dovuto preoccuparsi di ciò (a differenza di SPESS ITALIA, impresa specializzata nella costruzione di piscine, che nella sua realizzazione doveva valutare l’impatto che sul manufatto avrebbe potuto avere il terreno circostante, in cui la struttura si inseriva) nell’espletare l’incarico ricevuto; il suo era un intervento con cui si tentava di riparare ad una situazione già pregiudicata e che nessuno, a iniziare dalla committente, aveva ben valutato. Pertanto l’inadeguatezza del progetto fornito dalla committente ricade su di essa, escludendo la responsabilità dell’appaltatore.
2.3. Il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale comporta l’inevitabile reieizione dell’appello incidentale di SPESS, volto alla condanna di controparte al risarcimento dei danni. Comporta anche la necessità di prendere in esame la domanda di Morelli e Spini di pagamento di opere extracapitolato, la cui esecuzione ed entità sono state contestate e il cui accertamento richiede quindi un’indagine tecnica, come richiesto dalla stessa impresa appaltatrice.
3. Ne consegue la necessità di limitare la decisione alla domanda di risoluzione e proseguire il giudizio su quella riconvenzionale di pagamento somme. Spese al definitivo.

P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze
sezione seconda civile

Non definitivamente decidendo, in accoglimento dell’appello proposto, con atto notificato il 12.11.2002, da Morelli e Spini S.p.a. nei confronti di SPESS ITALIA s.r.l., avverso la sentenza n.3115/01 del Tribunale di Firenze – sezione stralcio in data 8.10.2001, rigetta le domande svolte da SPESS ITALIA s.r.l.
Rimette le parti innanzi all’istruttore con separata ordinanza.

Firenze, 31 maggio 2005
IL PRESIDENTE
dr. Giuliano Lucentini
IL CONSIGLIERE EST.
dr. Alberto Cappelli


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