Sui rapporti tra il “diritto di piantar legalmente o sostanzialmente le radici in un luogo determinato” (come è stato definito in dottrina), riconosciuto dall'art. 16 Cost. e il governo del territorio: sulla possibilità che, facendo uso degli strumenti urbanistici, intesi in senso ampio, i Comuni escludano nel proprio territorio la costruzione di case destinate all'uso solo saltuario ovvero, al contrario, di case destinate abitazione residenziale
Premassima
Sui rapporti tra il “diritto di piantar legalmente o sostanzialmente le radici in un luogo determinato” (come è stato definito in dottrina), riconosciuto dall'art. 16 Cost. e il governo del territorio: sulla possibilità che, facendo uso degli strumenti urbanistici, intesi in senso ampio, i Comuni escludano nel proprio territorio la costruzione di case destinate all'uso solo saltuario ovvero, al contrario, di case destinate abitazione residenziale
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