Estensione alla generalità degli atti e dei soggetti abilitati della presentazione telematica per trascrizioni, iscrizioni annotazioni e volture catastali, oltre alla previsione della possibilità di accesso telematico per tutti i cittadini alle banche dati catastali e ipotecarie
Premassima
Estensione alla generalità degli atti e dei soggetti abilitati della presentazione telematica per trascrizioni, iscrizioni annotazioni e volture catastali, oltre alla previsione della possibilità di accesso telematico per tutti i cittadini alle banche dati catastali e ipotecarie
Testo integrale
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3. Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti.
Con lo stesso decreto sono stabilite, altresì, le modalità anche tecniche della trasmissione del titolo per via telematica relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, a parità di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura ed entità degli adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3.
5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ovvero con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono aumentati del cinquanta per cento e gli importi riscossi sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo necessario a quello della riscossione. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
6. Al numero d'ordine 4.1 della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo sostituita dall'allegato 2-sexies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Tariffa in euro è sostituita dalla seguente: «0,01»;
b) le Note sono sostituite dalle seguenti: “L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata”.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 3 a 6.
…(Omissis)…
