Sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale: il “percorso-tipo”, fondato su un passaggio “pattizio” (art. 194 comma 2) ovvero su una articolazione per gradi, in cui all'adozione di una serie di provvedimenti (ex art. 193), è vincolante ai fini dell'iniziativa ex art. 243 bis, d.Lgs. 18-8-2000 n. 267, di guisa che il ricorso a tale procedura risulta illegittimo laddove non preceduto da tali “passaggi”?
Premassima
Sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale: il “percorso-tipo”, fondato su un passaggio “pattizio” (art. 194 comma 2) ovvero su una articolazione per gradi, in cui all'adozione di una serie di provvedimenti (ex art. 193), è vincolante ai fini dell'iniziativa ex art. 243 bis, d.Lgs. 18-8-2000 n. 267, di guisa che il ricorso a tale procedura risulta illegittimo laddove non preceduto da tali “passaggi”?
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