Salta al contenuto principale
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
T.A.R. Calabria RC Sanzioni edilizie per abusi Riservato agli abbonati

È legittima l'ordinanza di demolizione adottata oltre il termine di quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori previsto dall'art. 27, comma 3 del D.P.R. 380 del 2001?

Scarica il PDF Pubblicato il 19 aprile 2019

Condividi questo articolo

Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

È legittima l'ordinanza di demolizione adottata oltre il termine di quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori previsto dall'art. 27, comma 3 del D.P.R. 380 del 2001?

T.A.R. Calabria, Reggo Calabria, 11 aprile 2019 · francesco · 19 aprile 2019

Premassima

È legittima l'ordinanza di demolizione adottata oltre il termine di quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori previsto dall'art. 27, comma 3 del D.P.R. 380 del 2001?

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Urbanistica Italiana.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: È legittima l'ordinanza di demolizione adottata oltre il termine di quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori previsto dall'art. 27, comma 3 del D.P.R. 380 del 2001?

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →