Sull'illegittimità costituzione dell'art. 5 della L.R.
Premassima
a) Sull'illegittimità costituzione dell'art. 5 della L.R.
b) Abruzzo 18 maggio 2021, n. 10, dove è previsto che per gli impianti autorizzati con esclusione di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA), la comunicazione di variazione non sostanziale non comporta alcuna nuova autorizzazione regionale e non può essere subordinata ad ulteriori pareri.
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