Salta al contenuto principale
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
T.A.R. Toscana Attività produttiva e titoli edilizi Riservato agli abbonati

Sui rapporti tra la legge regionale toscana n. 42 del 2000 in materia di esercizio delle strutture ricettive ed il procedimento dello sportello unico delle attività produttive.

Scarica il PDF Pubblicato il 19 luglio 2007

Condividi questo articolo

Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Sui rapporti tra la legge regionale toscana n. 42 del 2000 in materia di esercizio delle strutture ricettive ed il procedimento dello sportello unico delle attività produttive.

T.A.R. Toscana, Sezione II, 13 luglio 2007 · francesco · 19 luglio 2007

Premassima

a) Sui rapporti tra la legge regionale toscana n. 42 del 2000 in materia di esercizio delle strutture ricettive ed il procedimento dello sportello unico delle attività produttive.

b) Sulla natura provvedimentale o non provvedimentale della denuncia di inizio attività

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Urbanistica Italiana.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sui rapporti tra la legge regionale toscana n. 42 del 2000 in materia di esercizio delle strutture ricettive ed il procedimento dello sportello unico delle attività produttive.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →