E' costituzionalmente illegittimo l'art. 18-quater, comma 5, della legge provinciale Trento n. 22 del 1991, introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge prov. Trento n. 16 del 2005, laddove prevede la possibilità per i proprietari di un'area di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri
Premassima
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 18-quater, comma 5, della legge provinciale Trento n. 22 del 1991, introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge prov. Trento n. 16 del 2005, laddove prevede la possibilità per i proprietari di un'area di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri
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