Salta al contenuto principale
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Parlamento Normativa nazionale

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Scarica il PDF Pubblicato il 8 dicembre 2004

Condividi questo articolo

Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004 · francesco · 8 dicembre 2004

Premassima

a) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

b) Legge finanziaria 2005 - Estratto

Testo integrale


[omissis]

Art. 7. (Fondo per incentivare l’insediamento nei piccoli comuni)

1. Per l’anno 2005 e` istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con finalita` di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l’insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.
2. Il fondo di cui al comma 1 e` finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo comma 1, al riequilibrio insediativo, quindi all’incentivazione dell’insediamento nei centri abitati di attivita` artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalita` economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalita` per l’accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.

[omissis]

Art. 29. (Disincentivi al cambio di destinazione urbanistica)
1. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione dell’intero processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dall’impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno e il miglioramento del processo produttivo medesimo.

[omissis]

Art. 36. (Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali)

1. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l’uso dei quali attualmente non e` corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in uso a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal competente organo periferico preposto alla tutela. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.
2. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario e` obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalita` e i tempi stabiliti nell’atto di concessione o in apposita convenzione unita all’atto stesso.
3. I beni culturali che possono formare oggetto di tali concessioni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attivita` culturali su proposta del Direttore regionale competente. L’individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

[omissis]

Art. 41. (Demanio e patrimonio pubblico)

1. Nell’ambito delle attivita` volte al riordino,alla razionalizzazione e alla valorizzazionedel patrimonio immobiliare dello Stato,l’Agenzia del demanio e` autorizzata, con decretodirigenziale del Ministero dell’economiae delle finanze, a vendere a trattativaprivata, anche in blocco, le quote indivisedi beni immobili, i fondi interclusi nonche` idiritti reali su immobili, dei quali lo Statoe` proprietario ovvero comunque e` titolare.Il prezzo di vendita e` stabilito secondo criterie valori di mercato, tenuto conto della particolarecondizione giuridica dei beni e dei diritti.Il perfezionamento della vendita determinail venire meno dell’uso governativo,delle concessioni in essere nonche´ di ogni altroeventuale diritto spettante a terzi in casodi cessione.
2. Le aree che appartengono al patrimonioe al demanio dello Stato, sulle quali, alladata di entrata in vigore della presente legge,i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazionedi cui all’articolo 4 della legge29 settembre 1964, n. 847, sono trasferitein proprieta`, a titolo oneroso, nello stato difatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonioindisponibile del comune che le richiede,con vincolo decennale di inalienabilita`.
3. La richiesta di trasferimento di cui alcomma 2 e` presentata alla filiale dell’Agenziadel demanio territorialmente competente,corredata dalle planimetrie e dagli atti catastaliche identificano le aree oggetto di trasferimento.
4. Il corrispettivo del trasferimento di cuial comma 2 e` determinato secondo i parametrifissati nell’elenco 3 allegato alla presentelegge. I parametri sono aggiornati annualmente,a decorrere dal 1º gennaio 2006, nellamisura dell’8 per cento.
5. Le somme dovute dai comuni per l’occupazionedelle aree di cui al comma 2, nonversate fino alla data di stipulazione dell’attodel loro trasferimento, sono corrisposte, contestualmenteal trasferimento, in misura paria un terzo degli importi di cui all’elenco 3allegato alla presente legge, per ogni annodi occupazione, nei limiti della prescrizionequinquennale. Con il trasferimento dellearee si estinguono i giudizi pendenti, promossidall’amministrazione demaniale e comunquepreordinati alla liberazione dellearee di cui al comma 2, e restano compensatefra le parti le spese di lite.
6. I beni immobili che non formano oggettodelle procedure di dismissione disciplinatedal decreto-legge 25 settembre 2001,n. 351, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 novembre 2001, n. 410, di valorenon superiore a 200.000 euro, individuaticon i decreti di cui all’articolo 1, comma 1,dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001,possono essere alienati direttamente dall’Agenziadel demanio a trattativa privata, senon aggiudicati in vendita, al prezzo piu`alto, a seguito di procedura di invito pubblicoad offrire, di durata non inferiore almese, esperito telematicamente attraverso ilsito INTERNET della medesima Agenzia.
7. Le alienazioni di cui al comma 6 nonsono soggette alla disposizione di cui alcomma 113 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre1996, n. 662, concernente il diritto diprelazione degli enti locali territoriali. Nonsono altresı` soggette alla disposizione di cui al periodo precedente le alienazioni effettuatedirettamente dalla Agenzia del demanioa trattativa privata, a seguito di asta pubblicadeserta, aventi ad oggetto immobili di valoreinferiore a 500.000 euro; in caso di valorepari o superiore al predetto importo, il dirittodi prelazione e` esercitato dall’ente locale entroquindici giorni dal ricevimento della comunicazionedella determinazione a vendere,e delle relative condizioni, da parte dell’Agenziadel demanio.
8. Relativamente agli immobili di cui alcomma 6 e` fatto salvo il diritto di prelazionein favore dei concessionari, dei conduttorinonche´ dei soggetti che si trovano comunquenel godimento dell’immobile oggetto di alienazione,a condizione che gli stessi abbianosoddisfatto tutti i crediti richiesti dall’amministrazionecompetente.
9. Le disposizioni agevolative previstedalla normativa vigente in favore di enti localiterritoriali e di enti pubblici e privati,in materia di utilizzo di beni immobili diproprieta` statale sono applicate in regime direciprocita` in favore delle amministrazionidello Stato che a loro volta utilizzano, perusi governativi, immobili di proprieta` deglistessi enti.
10. Il regio decreto-legge 10 settembre1923, n. 2000, convertito dalla legge 17aprile 1925, n. 473, e` abrogato.
11. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, gli alloggi di cuiall’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997,n. 449, e successive modificazioni, sono trasferitiin proprieta`, a titolo gratuito e nellostato di fatto e di diritto in cui si trovanoal momento del loro trasferimento, ai comuninel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuniprocedono, entro centoventi giornidalla data della volturazione, all’accertamentodi eventuali difformita` urbanisticoedilizie.Le disposizioni del presente commanon si applicano agli alloggi realizzati in favoredei profughi ai sensi dell’articolo 18della legge 4 marzo 1952, n. 137.
12. Dopo il comma 13-bis dell’articolo 27del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:«13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa,Direzione generale dei lavori e del demanio,di concerto con l’Agenzia del demanio, individuaentro il 31 gennaio 2005 beni immobilicomunque in uso all’Amministrazione delladifesa, non piu` utili ai fini istituzionali, dadismettere e, a tale fine, consegnare al Ministerodell’economia e delle finanze e, peresso, all’Agenzia del demanio.13-quater. Gli immobili individuati e consegnatiai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile delloStato per essere assoggettati alle proceduredi valorizzazione e di dismissione di cui aldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,convertito, con modificazioni, dalla legge23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commida 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimatia cura dell’Agenzia del demanio nellostato di fatto e di diritto in cui si trovano.13-quinquies. Una quota fino al 100 percento del valore determinato ai sensi delcomma 13-quater e` finalizzata al soddisfacimentodelle esigenze del Ministero della difesa.A tale fine la Cassa depositi e prestitiSpa concede al Ministero della difesa, entrotrenta giorni dalla data di emanazione del decretodi cui al comma 13-ter, anticipazionifinanziarie della quota come sopra determinata,pari al valore degli immobili individuati,e comunque per un importo complessivonon superiore a 954 milioni di euro.Le condizioni generali ed economiche delleanticipazioni sono stabilite in conformita`con le condizioni praticate sui finanziamentidella gestione separata di cui all’articolo 5,comma 8. Il Ministro dell’economia e dellefinanze provvede al rimborso delle sommeanticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degliimmobili.13-sexies. Le anticipazioni concesse dallaCassa depositi e prestiti Spa, entro il limitedi cui al comma 13-quinquies, in relazioneal valore degli immobili conferiti all’Agenziadel demanio dal Ministero della difesa, sonoversate all’entrata del bilancio dello Stato peressere riassegnate al medesimo Dicastero suappositi fondi relativi ai consumi intermedie agli investimenti fissi lordi, da ripartire,nel corso della gestione, sui capitoli interessati,con decreto del Ministro della difesada comunicare, anche con evidenze informatiche,al Ministero dell’economia e delle finanze,tramite l’Ufficio centrale del bilancio,nonche´ alle Commissioni parlamentari competentie alla Corte dei conti.13-septies. A valere sulle somme riassegnateal Ministero della difesa a seguito delleprocedure di valorizzazione e dismissione deibeni immobili della Difesa non piu` utili aifini istituzionali, previste dai commi 13-bise 13-ter, la somma di 30 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 e`destinata all’ammodernamento e alla ristrutturazionedegli arsenali della Marina militaredi Augusta, La Spezia e Taranto».
13. Le finalita` di cui all’articolo 29 dellalegge 18 febbraio 1999, n. 28, possono essereconseguite anche attraverso il ricorsoalla locazione, anche finanziaria, con l’utilizzodelle risorse non ancora impegnatealla data del 31 dicembre 2004.
14. Il comma 65 dell’articolo 17 dellalegge 15 maggio 1997, n. 127, e` abrogato.
15. Per conseguire obiettivi di contenimento,razionalizzazione, ottimizzazione eprogrammazione della spesa pubblica destinataad interventi edilizi sul patrimonio immobiliaredello Stato, fermo restando il quadronormativo vigente, ed in particolare lecompetenze del Ministero delle infrastrutturee dei trasporti, le amministrazioni dello Statoe le Agenzie fiscali, ad eccezione degli organicostituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento,del monitoraggio e della ottimale gestionedel patrimonio dello Stato a comunicare all’Agenziadel demanio:a) entro il 30 ottobre di ogni anno, glischemi di programma triennali e gli elenchiannuali redatti ai sensi dell’articolo 14 dellalegge 11 febbraio 1994, n. 109, e successivemodificazioni, e del decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 151 del 30 giugno 2004, relativi all’esecuzionedi interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del testounico delle disposizioni legislative e regolamentariin materia edilizia, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380, su immobili di proprieta` delloStato;b) i programmi triennali e gli elenchiannuali definitivi, di cui alla lettera a), entroun mese dalla data della loro approvazioneda parte dei competenti organi, secondo i rispettiviordinamenti. Identica comunicazionee` dovuta in tutti i casi di variazione apportataai programmi triennali e agli elenchi annualidei lavori;c) ogni tre mesi, il consuntivo relativoallo stato di realizzazione degli interventiprevisti negli elenchi annuali nonche´ ai lavoridi importo inferiore alla soglia previstadalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmenteeseguiti nell’anno considerato;d) entro il 31 ottobre di ogni anno, leprevisioni in ordine ai fabbisogni annuali dinuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimentodelle proprie attivita` istituzionali, nonche´ le previsioni in ordine alle superfici ilcui utilizzo e` ritenuto non piu` necessario all’esecuzionedelle predette finalita`.
16. L’Agenzia del demanio elabora lineeguida tecnico-operative per la formazione ol’aggiornamento dei programmi triennali degliinterventi, finalizzate al raggiungimentodegli obiettivi indicati dal Governo, e forniscealle amministrazioni di cui al comma 15 il supporto informatico per la redazione ela trasmissione dei programmi triennali e deglielenchi annuali.
17. L’Agenzia del demanio, entro il 30aprile di ogni anno, presenta al Ministerodell’economia e delle finanze una relazionesulle attivita` svolte in attuazione delle disposizionidi cui al comma 16.
18. I piani di investimento immobiliare deliberatidall’INAIL sono approvati dal Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, e gli investimenti sono orientatialle finalita` annualmente individuatecon decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, sentiti il Ministrodella salute e il Ministro dell’istruzione,dell’universita` e della ricerca.
19. Il Ministro dell’economia e delle finanze,con uno o piu` decreti, avvia programmidi dismissioni immobiliari da realizzaretramite cartolarizzazioni, costituzioni difondi immobiliari o cessioni dirette. In coerenzacon quanto previsto dal primo periododel presente comma, con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, di concertocon il Ministro delle infrastrutture edei trasporti, possono essere trasferiti, aprezzo di mercato, a societa` controllate direttamenteo indirettamente dallo Stato, trattidella rete stradale nazionale di cui all’articolo7, comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio2002, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, suscettibilidi assoggettamento a tariffa. Ilprezzo e` fissato con le modalita` concordatetra il Ministero dell’economia e delle finanzee le societa` interessate. Si applicano il secondoe il terzo periodo dell’articolo 7,comma 1-bis, del citato decreto-leggen. 138 del 2002.
20. E`fatta salva l’applicazione delle disposizionidel codice dei beni culturali edel paesaggio, di cui al decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42.

[omissis]

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →