Sull'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 ai sensi del quale “qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa”
Premassima
Sull'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 ai sensi del quale “qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa”
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