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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
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Sull'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 ai sensi del quale “qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa”

Pubblicato il 4 luglio 2008

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Sull'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 ai sensi del quale “qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa”

T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sezione I, 17 giugno 2008 · francesco · 4 luglio 2008

Premassima

Sull'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 ai sensi del quale “qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa”

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Oggetto: Sull'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 ai sensi del quale “qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa”

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