Edilizia ed Impianti - Albo dei professionisti.
Premassima
a) Edilizia ed Impianti - Albo dei professionisti.
b) Disposizioni di attuazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
c) GU n. 288 del 9-12-2004
Testo integrale
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
Le norme del Decreto sono state emanate in attuazione del Capo V del Testo Unico in materia edilizia.
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DECRETO 24 novembre 2004
Disposizioni di attuazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (GU n. 288 del 9-12-2004)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
Visto il capo V della parte II del predetto testo unico, che, nel riprodurre le disposizioni recate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, «Norme per la sicurezza degli impianti», ha provveduto ad innovarle in alcuni punti, procedendo, in particolare, all'art. 109, comma 2, ad istituire presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali indicati al comma 1 del medesimo articolo;
Vista la previsione contenuta nel medesimo comma 2 del citato art. 109, secondo cui le modalita' per l'accertamento del possesso dei titoli professionali sopra indicati sono stabilite con decreto del Ministero delle attivita' produttive; Sentite le principali organizzazioni nazionali di categoria;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione dell'albo
1. A far data dall'entrata in vigore dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di seguito indicato come «T.U.», e' attivato presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito indicata come «camera di commercio», l'albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1 del medesimo art. 109, di seguito indicato come «albo».
2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 ha valore su tutto il territorio della Repubblica.
Art. 2.
Presentazione della domanda di iscrizione
1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 1 i soggetti interessati presentano apposita domanda alla camera di commercio della provincia in cui risiedono, o nella quale abbiano eletto domicilio professionale, redatta utilizzando il modello riportato nell'allegato A del presente decreto.
2. Nella domanda di cui al comma 1 gli interessati indicano le specifiche tipologie di impianti per le quali l'iscrizione e' richiesta, con riferimento a quelle previste all'art. 107 del T.U.
Art. 3.
Dimostrazione del possesso dei requisiti
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 109, comma 2, del T.U., si osservano le disposizioni recate dal testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 18, 19, 46 e 47 dello stesso.
Art. 4.
Domande di modifica
1. Eventuali modifiche della propria posizione, attinenti alle tipologie di impianti per le quali l'iscrizione e' stata ottenuta, sono richieste dall'interessato con le modalita' indicate nell'art.2.
2. Con le modalita' richiamate al comma 1 l'interessato provvede, altresi', a comunicare alla camera di commercio, entro sessanta giorni, eventuali mutamenti del proprio numero di telefono, del proprio indirizzo di posta elettronica o del proprio domicilio, nonche' degli altri dati personali rilevanti, ai sensi del presente decreto, ai fini della tenuta dell'albo.
Art. 5.
Esame delle domande
1. L'esame delle domande di cui all'art. 2 e all'art. 4, comma 1, e' effettuato presso la camera di commercio e deve essere completato nel termine di sessanta giorni.
2. Qualora la domanda presentata non sia regolare o completa, la camera di commercio ne da' comunicazione all'interessato entro dieci giorni dalla data della sua ricezione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa vigente, assicuri l'avvenuta consegna, indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza. In tal caso il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata.
Art. 6.
Accoglimento e reiezione delle domande
1. La camera di commercio dispone con provvedimento motivato, entro il termine previsto dall'art. 5, comma 1, del presente decreto, l'iscrizione nell'albo o il diniego di iscrizione.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' notificato all'interessato entro quindici giorni dalla sua adozione. In caso di accoglimento della domanda, viene contestualmente comunicato all'interessato il numero di iscrizione attribuito.
Art. 7.
Notizie desumibili dall'albo
1. Dalla consultazione dell'albo di cui all'art. 1, effettuabile a livello nazionale, devono risultare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio professionale, indirizzo di posta elettronica ed eventuale recapito telefonico dell'interessato;
b) tipologia degli impianti per la quale e' stata ottenuta l'iscrizione;
c) requisiti professionali sulla base dei quali e' stata disposta l'iscrizione, con riferimento alle tipologie previste dall'art. 109, comma 1, del T.U.;
d) eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione disposti dalla camera di commercio ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente decreto;
e) data dell'iscrizione;
f) numero di iscrizione all'albo.
Art. 8.
Revisione dell'albo
1. L'albo e' soggetto a revisione ogni quattro anni.
Art. 9.
Trasferimento della residenza o del domicilio professionale
1. Nel caso in cui il soggetto iscritto trasferisca la residenza o il domicilio professionale in altra provincia, deve chiedere, entro novanta giorni dal suddetto trasferimento, l'iscrizione nell'albo della circoscrizione camerale nella quale fissa la nuova residenza o il nuovo domicilio professionale, mediante il modello riportato nell'allegato A del presente decreto.
2. La camera di commercio della provincia di destinazione provvede a richiedere alla camera di commercio della provincia di provenienza la documentazione relativa all'interessato.
3. La camera di commercio della provincia di destinazione provvede all'iscrizione nell'albo, nonche' a richiedere, contestualmente, la cancellazione dell'istante dall'albo della camera di commercio della provincia di provenienza.
4. La camera di commercio della provincia di destinazione e quella della provincia di provenienza annotano nell'albo, rispettivamente, che l'iscrizione e la cancellazione avvengono per trasferimento.
Art. 10.
Sospensione dell'iscrizione
1. La sospensione dell'iscrizione nell'albo e' disposta dalla camera di commercio nei casi previsti dalle norme, in ottemperanza di sanzioni disciplinari, amministrative o penali.
2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1 e' notificato all'interessato, nonche' all'impresa presso cui lo stesso svolga, eventualmente, la funzione di responsabile tecnico, entro quindici giorni dalla sua adozione.
Art. 11.
Cancellazione dall'albo
1. La cancellazione dall'albo e' pronunciata dalla camera di commercio:
a) quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare, in capo all'interessato, i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 109, comma 1, del T.U.;
b) quando l'interessato risulti non piu' residente ne' domiciliato professionalmente nella provincia;
c) quando l'interessato risulti deceduto;
d) quando l'interessato risulti irreperibile nell'ambito della revisione di cui all'art. 8 o nell'ambito di eventuali verifiche disposte dalla camera di commercio;
e) in ottemperanza di sanzioni disciplinari, amministrative o penali;
f) su richiesta dell'interessato.
2. La cancellazione per le motivazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e' pronunciata previa comunicazione all'interessato, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa vigente, assicuri l'avvenuta consegna, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per le controdeduzioni.
3. Il provvedimento di cancellazione di cui al comma 1 e' notificato all'interessato, nonche' all'impresa presso cui lo stesso svolga, eventualmente, la funzione di responsabile tecnico, entro quindici giorni dalla sua adozione.
Art. 12.
Disposizioni transitorie
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore dell'art. 109, comma 2, del T.U., rivestono, sulla base del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il ruolo di responsabili tecnici in imprese iscritte, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, della legge medesima, nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, hanno titolo all'inserimento nell'albo di cui all'art. 1 sulla base della presentazione della dichiarazione da rendersi, mediante il modello riportato nell'allegato B del presente decreto, entro un anno dalla predetta data.
Art. 13.
Pubblicazione
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2004
Il Ministro: Marzano
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Norme per la sicurezza degli impianti (estrapolate dal Testo Unico in materia di edilizia - Capo V del Decreto Leglislativo 6-6-2001 n. 378)
Articolo 107
Ambito di applicazione
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)
1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
Articolo 108
Soggetti abilitati.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, è l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Articolo 109
Requisiti tecnico-professionali.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
2. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive
Articolo 110
Progettazione degli impianti.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'àmbito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
Articolo 111
Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati.
1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalità previste dal comma 2.
2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.
3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Articolo 112
Installazione degli impianti.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati i termini e le modalità per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3
Articolo 113
Dichiarazione di conformità.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 110.
Articolo 114
Responsabilità del committente o del proprietario.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 108.
Articolo 115
Certificato di agibilità.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
Articolo 116
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 113.
Articolo 117
Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13).
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, è possibile ricorrere alla certificazione di conformità dei lavori ai progetti approvati di cui all'articolo 111.
Articolo 118
Verifiche.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei Vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'àmbito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
Articolo 119
Regolamento di attuazione.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)
1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
Articolo 120
Sanzioni.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 euro a 258 euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 euro a 5164 euro (44).
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
Articolo 121
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/albo_edilizia/index.html
